La Legge di Bilancio 2021 (Legge n. 178/2020) prevede – all’art 1, commi 233 e ss. – la possibilità di trasformare in credito di imposta le imposte anticipate determinate in relazione a perdite pregresse e alle eccedenze ACE (aiuto alla crescita economica) – anche se non iscritte in bilancio – maturate fino al periodo di imposta precedente a quello di efficacia giuridica dell’operazione straordinaria. L’agevolazione si applica alle società risultanti da operazioni di fusione, scissione e conferimento d’azienda deliberate nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2021. Ciascun soggetto partecipante all’operazione di aggregazione potrà beneficiare dell’agevolazione una sola volta, restando escluse le società tra le quali esiste già di fatto un’aggregazione – è il caso delle società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo. In particolare, la norma prevede che l’agevolazione si applichi alle società operative da almeno due anni e che alla data di effettuazione dell’operazione e/o nei due anni precedenti non facciano o non abbiano fatto parte dello stesso gruppo. Tra le stesse, inoltre, non devono sussistere rapporti di partecipazione superiori al 20%.
Per poter godere dell’agevolazione è necessario il pagamento di una “commissione”, deducibile per cassa ai fini IRES e IRAP, pari al 25% delle imposte anticipate, da corrispondersi per il 40% entro 30 giorni dall’efficacia giuridica dell’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni del periodo di imposta successivo. La trasformazione delle imposte anticipate in credito di imposta potrà avvenire per un quarto alla data di efficacia giuridica dell’operazione e per i tre quarti dall’esercizio successivo a quello in corso alla data di efficacia giuridica dell’operazione. Il credito di imposta potrà essere utilizzato in compensazione senza limiti di importo ovvero potrà essere ceduto o chiesto a rimborso: in ogni caso non è tassato né ai fini IRES né ai fini IRAP e non concorre alla pro rata di indeducibilità. Vi è tuttavia un limite: l’importo complessivo delle imposte anticipate da trasformare in credito di imposta non potrà essere superiore al 2% delle attività delle società che partecipano all’operazione di aggregazione.
Ulteriore carattere innovativo introdotto dalla Legge di Bilancio 2021 concerne l’ambito di applicazione della suddetta agevolazione. La norma prevista al comma 233 può essere applicata anche alle aggregazioni che derivino da operazioni di acquisizione – rappresentanti la maggioranza delle fattispecie che si osservano sul mercato – nel caso in cui all’operazione di acquisizione segua, entro un anno, un’operazione di fusione, scissione o conferimento di azienda.
E’ di tutta evidenza come la norma in esame, sfruttando la leva fiscale, abbia l’intento di favorire operazioni di aggregazione aziendale e possa fungere da volano per la nascita di realtà più strutturate e competitive sul mercato, soprattutto in una situazione di crisi come quella odierna, benché, preme evidenziare, l’agevolazione non si applica alle società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto ovvero lo stato di insolvenza.
a cura degli Avvocati Mennato Fusco e Andrea Filippo Mainini