Bancarotta fraudolenta impropria
La bancarotta fraudolenta è un reato fallimentare. Viene definita impropria se è commessa dagli amministratori, dai direttori generali, dai sindaci o dai liquidatori di società fallite.
La Cassazione si è occupata, con la sentenza n. 3468 del 29 gennaio 2024, della misura del sequestro preventivo di denaro a carico di una persona che non è indagata per il reato. Sequestro ammesso, per tutelare l’interesse dei creditori, solo a determinate condizioni.
Sequestro preventivo, confisca e profitto del reato
Il sequestro preventivo ha lo scopo di rendere possibile, in caso di condanna, la confisca del profitto del reato, il quale costituisce il vantaggio economico di chi ha commesso l’illecito penale.
L‘articolo 321 del Codice di procedura penale stabilisce che il giudice può disporre il sequestro di quelle cose di cui è consentita la confisca, qual è appunto il profitto del reato, in base all’articolo 240 del Codice penale. Tuttavia, la confisca non è ammessa dalla legge se il bene che costituisce il profitto del reato appartenga a una persona estranea al reato.
Sequestro preventivo di beni di persona non indagata
Nel caso di cui si è occupata la Suprema Corte, una società poi fallita, aveva affittato in maniera fittizia un immobile a una associazione non riconosciuta che a sua volta lo aveva dato in locazione a una società terza.
L’associazione percepiva i canoni che non corrispondeva alla società proprietaria.
Il Giudice delle Indagini Preliminari disponeva il sequestro preventivo delle disponibilità bancarie dell’amministratrice dell’associazione, per un importo pari ai canoni di locazione incassati, come profitto del reato, anche se l’associazione stessa non era tra gli indagati per bancarotta fraudolenta impropria.
La Corte di Cassazione, interpellata, ha confermato la legittimità del sequestro sui presupposti seguenti:
- il denaro sequestrato corrisponde al profitto del reato, che può consistere anche in un risparmio di spesa;
- la persona che subisce il sequestro è quella che ottiene il profitto, anche se non è la persona indagata del reato.
Persona estranea al reato di bancarotta impropria
La Cassazione ha dunque ribaltato la decisione presa in primo grado dal Tribunale perché ha ritenuto che una persona possa considerarsi estranea al reato e quindi non passibile di sequestro e confisca dei propri beni solo quando, oltre a non aver partecipato alla commissione del reato:
- non ne ha tratto vantaggio;
- sia in buona fede.
Nel caso di specie era dimostrato che l’amministratrice dell’associazione non fosse una persona estranea al reato. Non aveva partecipato alla commissione della bancarotta ma si era prestata a percepire e trattenere i canoni di locazione di cui avrebbe dovuto beneficiare la società proprietaria dell’immobile.
L’associazione ha incassato il profitto dal reato di bancarotta fraudolento addebitato ad altri, con un risparmio di spesa a favore dell’associazione, a danno della fallita e dei suoi creditori.
La buona fede dell’amministratrice non è stata dimostrata perché nel gestire la locazione dell’immobile ha seguito i piani di un’altra persona, poi indagata per bancarotta.
Non ha quindi osservato le regole di cautela e vigilanza imposte dalle norme a chi ricopre il suo ruolo: gli articoli 2392 e 2395 del Codice civile.