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Ammortamento della cambiale – Legittimazione e risarcibilità del danno nel caso di smarrimento da parte della Banca

Ai sensi dell’articolo 2016 del Codice Civile: “In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione del titolo, il possessore può farne denunzia al debitore e chiedere l’ammortamento del titolo con ricorso al presidente del Tribunale del luogo in cui il titolo è pagabile”. La procedura di ammortamento della cambiale, in tal caso, è necessaria per privare di efficacia il titolo di credito nella malcapitata ipotesi che questo venga distrutto, smarrito o sottratto. Legittimato a proporre il ricorso per la richiesta di ammortamento, a norma dell’articolo 2016 del Codice Civile è il legittimo possessore; tale qualifica normativa ben può essere rappresentata quindi dal prenditore o ultimo giratario, dal cessionario, dall’erede, dal custode, dal rappresentante dell’avente diritto e dal beneficiario ecc.

Invero, è pacifico, per costante orientamento della giurisprudenza di legittimità (da ultimo con sentenza del Tribunale di Milano n. 3465/2014) ed in forza delle decisioni dell’Arbitro Bancario Finanziario (si veda a titolo esemplificativo la Decisione n. 1538/2011 e la Decisione 334/2013) che la procedura di ammortamento possa essere richiesta anche dalla banca o dall’Intermediario Finanziario che ha smarrito la cambiale. Si ricorda soltanto che l’istituto bancario non è obbligato a porre in essere tale attività, purtuttavia, non è inusuale che la giurisprudenza consideri la mancata attivazione da parte della banca come un elemento ulteriore di qualificazione “in negativo” della condotta tenuta dalla stessa.

Nel caso in cui a porre in essere la procedura di ammortamento siano i soggetti legittimati ex art 2016 Cc., sia la giurisprudenza di merito sia l’Arbitro Bancario Finanziario sono concordi nel ritenere risarcibile, da parte della banca, le spese legali sostenute per la procedura (Decisione n. 5194/15: “degli oneri di natura economica derivanti dalle spese sostenute per l’assistenza legale cui la parte ricorrente si sia rivolta per porre in essere la procedura di ammortamento del titolo smarrito, attività certo non usuale per chi non abbia le specifiche conoscenze giuridiche e che ben può giustificare il ricorso all’assistenza di un legale”; ovvero la Decisione n. 1538/2011: “l’unica via di uscita per l’intermediario è quella di promuovere l’ammortamento del titolo o assumere a proprio carico le spese occorrenti al creditore per ottenere l’ammortamento del titolo”).

In altri termini, le predette decisioni riconoscono la responsabilità dell’Intermediario Finanziario per lo smarrimento della cambiale in suo possesso, responsabilità che può fondare una pretesa di risarcimento danni.

Responsabilità che, chiaramente, è di natura contrattuale; secondo i principi generali (art. 1218 c.c.), difatti, “il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno se non prova che l’inadempimento o il suo ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile“. Tale dettato normativo deve essere inoltre coordinato con la disposizione di cui all’art. 1176 Cc. in materia di diligenza nell’adempimento dell’obbligazione.

Atteso che la banca, soggetto qualificato, è tenuta ad osservare un grado di diligenza commisurato alla natura dell’attività esercitata, tale diligenza deve rappresentare il metro di giudizio per qualunque tipologia di attività l’istituto ponga in essere (ex pluris Cass. Civ. n. 2058/2000: “nel nostro ordinamento l’attività bancaria nel suo complesso […] risulta disciplinata in modo tale da configurare non solo una delle forme di esercizio d’impresa, già di per sé sottoposta a particolari forme di controllo, ma soprattutto, proprio in quanto riservata in via esclusiva agli istituti di credito ed in conformità al dato della tutela costituzionale del risparmio di cui all’art. 47 Cost. predisposta in favore della collettività, un servizio per il pubblico con tipiche forme di autorizzazione, vigilanza e trasparenza. Da ciò deriva che i profili di responsabilità nell’espletamento di tale attività vanno individuati e, ove sussistenti, sanzionati in conformità dell’elevato grado di professionalità”).

Parimenti, la banca costituisce, nella società moderna, una figura professionale tale da ingenerare un affidamento nei soggetti che su di essa fanno conto; affidamento dal quale, in forza del principio sopra espresso della buona fede, nascono obblighi di conservazione della sfera giuridica altrui. Questi ultimi scaturiscono dall’instaurazione del rapporto tra cliente e banca e prescindono dal singolo contratto posto in essere; rileva, infatti, la posizione di affidamento del cliente, nata al rapportarsi con un soggetto maggiormente qualificato. (Ulteriore ipotesi che non deve essere trascurata circa la presenza di tali obblighi al di fuori di un contratto è rappresentata dalla figura della responsabilità precontrattuale. Forse considerata un tertium genus per alcuni autori, in realtà è ritenuta dalla maggior Dottrina avente natura contrattuale. Tale responsabilità, tiene in considerazione comportamenti, contrari a buona fede, che avvengono in un momento anteriore alla stipula del contratto).

Nulla questio, inoltre, se a smarrire il titolo sia stato un soggetto terzo, in tal senso la Decisione dell’Arbitro Bancario Finanziario n. 412/2013 secondo cui “non può essere certo esclusa la responsabilità dell’intermediario per il fatto che il medesimo, nella propria organizzazione di impresa, abbia delegato a terzi soggetti le attività materiali esecutive dei propri obblighi e che sia stato un soggetto terzo a smarrire il titolo”.

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dott. Andrea Filippo Mainini