Gentile cliente, con la presente informativa vogliamo informarLa che con decisione di esecuzione del Consiglio europeo, la n. 2010/710/UE del 22 novembre 2010, l’Italia è stata autorizzata, in deroga al principio di carattere generale secondo cui debitore d’imposta nei confronti dell’Erario, ai fini Iva, è il soggetto che effettua la cessione di beni o la prestazione di servizi, a designare, quale debitore dell’Iva, il soggetto passivo destinatario della cessione dei seguenti beni:
Il reverse charge per le fattispecie in esame, si rende applicabile alle cessioni effettuate a partire dal 1° aprile 2011. |
Come anticipato in premessa, a partire dal prossimo 1° aprile 2011 le cessioni di telefoni cellulari e di microprocessori, effettuate nelle fasi che precedono il commercio al dettaglio,
saranno regolate dalle norme del reverse charge. La fattura emessa dal cedente senza Iva, sarà poi integrata dal cessionario e registrata nel registro degli acquisti e in quello delle vendite. La
norma, prevista in origine dalla Finanziaria 2007, entra in vigore grazie all’autorizzazione comunitaria, arrivata lo scorso novembre.
La norma si applica per le cessioni di:
- telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;
- dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.
REVERSE CHARGE (art. 17, co. 6, D.P.R. 633/1972) | ||
Operazioni | Decorrenza | Osservazioni |
Cessioni di telefoni cellulari | 1.04.2011 | L’autorizzazione comunitaria menziona i telefoni cellulari, ma non i relativi componenti e accessori (es. batterie, auricolari) |
Cessioni di dispositivi a circuito integrato | 1.04.2011 | L’autorizzazione comunitaria menziona i dispositivi a circuito integrato prima della loro installazione in prodotti destinati a consumatori finali, ma non fa riferimento alle cessioni di computer e relativi accessori |
Ambito applicativo
Sono escluse dall’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile che qui interessa le cessioni dei beni effettuate nella fase del commercio al dettaglio: non conta la qualifica dell’acquirente (privato o soggetto passivo Iva), ma la sola attività del cedente. Ciò, in quanto, obiettivo della deroga richiesta dall’Italia, autorizzata dal Consiglio Ue, è quello di rendere debitore dell’Iva il cessionario “passivo”, per contrastare le frodi che si verificano, di regola, nelle cessioni che precedono il commercio al dettaglio, nel quale i beni sono venduti all’ultimo acquirente, ossia all’utilizzatore finale del ciclo distributivo.
Ne deriva che:
- l’acquisto di un cellulare o di un microprocessore da parte di un soggetto passivo Iva presso un dettagliante, ancorché per scopi legati all’attività economica svolta, e indipendentemente dal numero o dal valore dei pezzi acquistati, non deve essere assoggettato a reverse charge, ma al sistema ordinario di applicazione dell’Iva a titolo di rivalsa.
In altre parole le società, imprenditori, professionisti o organismi pubblici o privati dotati di partita Iva se acquistano per uso professionale o d’impresa un telefonino, sono esclusi dall’obbligo del reverse charge ed i cedenti applicheranno le regole ordinarie del tributo addebitando l’Iva in fattura. - diversamente, se l’acquisto avviene presso un grossista, si applica il meccanismo dell’inversione contabile.
Commercio al dettaglio escluso dal Reverse Charge |
Il meccanismo del reverse charge, per le cessioni di telefoni cellulari e dispositivi a circuito integrato ↓ |
Si applica alla fase distributiva che precede il commercio al dettaglio. L’esclusione opera anche quando l’utilizzatore finale sia un soggetto passivo Nulla è stato previsto a riguardo di una eventuale soglia minima per l’applicazione della disposizione |
Come accennato in premessa, tra gli esclusi dall’applicazione del reverse charge per le cessioni di cellulari e microprocessori vi sono, inoltre, i soggetti che operano nel regime dei contribuenti
minimi, disciplinato dall’articolo 1, commi da 96 a 117, della legge 244/2007. È previsto, tuttavia, l’obbligo di certificazione del corrispettivo, che dovrà essere adempiuto dal cedente senza recare
l’addebito dell’imposta. Infine, qualora il contribuente minimo assuma la veste di cessionario dei beni in discorso, la fattura emessa nei suoi confronti in regime di reverse charge comporta l’obbligo di integrazione del documento e di versamento dell’imposta entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.
Il meccanismo dell’inversione contabile
IL FUNZIONAMENTO DEL REVERSE CHARGE | |
Cedente: obblighi e diritti |
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Cessionario: obblighi |
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Sanzioni per l’errata applicazione del “reverse charge” | ||
Soggetti | Violazione sanzione | Cessionario o Committente |
Cessionario o committente | Mancato assolvimento dell’imposta relativa agli acquisti di beni o servizi, connessa all’errata applicazione del meccanismo dell’inversione contabile |
Dal 100 al 200% dell’imposta non assolta, con un minimo di euro 258 |
Cedente o prestatore | Addebito irregolare dell’imposta in fattura senza effettuare il versamento |
Dal 100 al 200% dell’imposta non pagata, con un minimo di euro 258. Il cessionario/committente risponde in solido della sanzione e del pagamento dell’imposta non versata dal cedente/prestatore |
Cessionario o committente – Cedente o prestatore |
Irregolarità nell’applicazione del reverse charge, ma regolare assolvimento dell’imposta |
3% dell’imposta irregolarmente assolta, con un minimo di euro 258 ( dal 1 gennaio 2011 senza il limite massimo di euro 10.000 previsto invece per il triennio 2008-2010). Al pagamento delle sanzioni sono tenuti solidalmente entrambi i soggetti obbligati all’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile |
Cedente o prestatore | Mancata emissione della fattura senza applicazione dell’imposta |
Dal 5 al 10% dell’imponibile non fatturato. Il cessionario o committente è obbligato a regolarizzare l’omissione applicando, comunque, il meccanismo dell’inversione contabile |