PARTE II
Alla fine della PARTE I del presente elaborato (dedicato all’arbitrato telematico) ci siamo lasciati con un importante conclusione, che riprendiamo velocemente:
“L’applicazione di strumenti informatici/telematici nel procedimento arbitrale è già presente, tuttavia, gli sviluppi sono solo agli inizi. La società nella quale viviamo si trova in mezzo a una grande rivoluzione tecnologica caratterizzata da un elevato tasso di innovazione che ci consente oggi di rendere possibile l’impossibile: oggi, infatti, abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti tecnologici che ci consentano di facilitare la nostra vita quotidiana, lavorativa, sociale ecc. In quest’ottica, è necessario che tale rivoluzione travolga anche il mondo della giustizia allo scopo di attenuare ed eliminare alcuni dei suoi problemi, come ad esempio, le lungaggini processuali, le comunicazioni cartacee (compreso il deposito cartaceo di documenti), le attività burocratiche ostative a un efficiente conclusione delle fasi procedimentali determinare un miglioramento del sistema complessivo”
Sulla base di questa importante considerazione, si possono sin da subito prospettare alcune soluzioni che consentirebbero, gradualmente, una maggior applicazioni degli strumenti informatici/telematici nell’arbitrato. Infatti, una delle principali caratteristiche dell’istituto è la flessibilità del procedimento e delle sue forme. Tale condizione dovrebbe consentire, senza particolari problemi, la libera introduzione di detti strumenti nel procedimento arbitrale.
POSSIBILI SOLUZIONI ALTERNATIVE PER UN MIGLIOR UTILIZZO DEGLI STRUMENTI INFORMATICI/TELEMATICI NEL PROCEDIMENTO ARBITRALE E UTILIZZO DELLA TECNOLOGIA DELLA BLOCKCHAIN
Nella prospettiva di favorire una maggior applicazione dei diversi strumenti informatici/telematici/tecnologici nel procedimento arbitrale, si possono prospettare tre possibili soluzioni per il futuro:
Alcuni regolamenti arbitrali prevedono la possibilità di svolgimento di arbitrati semplificati o rapidi (dove la rapidità consiste proprio nel fatto di un maggior utilizzo di strumenti informatici per lo svolgimento del procedimento) ad esempio, nell’ipotesi in cui la controversia non necessiti di istruttoria. In questo senso si possono prevedere procedimenti scritti e invio, trasmissione e deposito di documenti via PEC, conferenze in via telematica e una tempistica concentrata (quindi una riduzione dei tempi e costi).
Esempio concreto: La camera arbitrale del Piemonte e la procedura di arbitrato rapido[1] (artt. 19-26 del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte)
Questa procedura si applica a controversie il cui valore non eccede i 150.000 euro. È un arbitrato rituale semplificato, con arbitro unico, che si concentra in uno o due udienze ravvicinate, con l’obbligo per l’arbitro di decidere entro 30 giorni dalla data di udienza di discussione. L’arbitro decide secondo equità (salvo espresso divieto dalla legge o diversa determinazione delle parti).
Vediamo alcune disposizioni:
- Ai sensi dell’art. 21 del regolamento, la domanda deve essere notificata al convenuto via PEC o a mezzo di ufficio giudiziario e l’originale della domanda deve essere depositato in Segreteria ai sensi dell’art. 9.1 (ai sensi dell’’art. 9.1 la modalità di deposito avviene PEC o, in caso di impossibilità, via raccomandata).
- Ai sensi dell’art. 22, entro 15 giorni dalla domanda il convenuto deve comunicare e scambiare la sua risposta nei modi previsti dall’art. 9.1 (ossia via PEC o via raccomandata).
- Quindi la Giunta della Camera arbitrale del Piemonte nomina un arbitro, dotato di esperienza e competenza, il quale entro 3 giorni deve accettare (art. 23). L’arbitro quindi deve convocare l’udienza entro 30 giorni dalla sua nomina (art. 24). L’arbitro, esperito il tentativo di conciliazione, può, ove lo ritiene necessario, fissare una nuova udienza da tenersi entro 20 giorni dalla prima (art. 24.4). L’arbitro decide la controversia entro 30 giorni dalla data di udienza di discussione (art. 25).
Questa tipologia di procedimento richiede, che vengano stipulate regole ad hoc per la loro gestione al fine di un suo corretto funzionamento e svolgimento.
Esempio concreto[2]: Le online rules della CIETAC: Nel maggio del 2009 sono entrate in vigore le nuove regole di arbitrato online (The online rules) della CIETAC (China International Economic and Trade Arbitration Commission). Si tratta di regole applicabili a controversie derivanti dal commercio elettronico o comunque quando le parti le abbiano richiamate (art. 1). Queste regole traggono origini delle regole principali di arbitrato CIETAC (the main rules).
Di seguito, citiamo alcune tra le più interessanti disposizioni delle online arbitration rules[3]:
- Nel capitolo 2 ci sono alcune disposizioni relative alla presentazione e alla trasmissione elettronica di documenti, compreso le memorie, le prove presentate dalle parti e le comunicazioni del Segretariato CIETAC (il ” Segretariato “). Le modalità predefinite di invio o di trasmissione che saranno utilizzate dalle parti e dal Segretariato sono le e-mail, lo scambio elettronico dei dati, fax ecc.[4] Ci sono anche disposizioni per le date e gli orari presunti di ricezione dei documenti trasmessi elettronicamente;
- Per quanto riguarda la produzione, la trasmissione e l’archiviazione elettronica delle prove, l’ 29 determina vari fattori che devono essere considerati dal tribunale nel decidere l’attendibilità delle prove: l’affidabilità dei metodi nella produzione, nell’archiviazione e nell’autenticazione delle prove, nell’identificare il mittente dei dati nonché nel mantenimento della sua integrità. L’art. 29, inoltre, afferma espressamente che una prova elettronica che utilizza una firma elettronica affidabile ha la stessa forza e valore probatorio di un documento recante una firma manoscritta o un timbro ufficiale della società[5];
- L’art. 15 prevede che la CIETAC deve compiere sforzi ragionevoli per mantenere sicure e crittografate le comunicazioni di dati;
- Ai sensi dell’ 32, salvo diverso accordo tra le parti, il tribunale decide normalmente la controversia solo sulla base dei documenti (ovvero senza audizione orale). Laddove sia necessaria un’audizione orale, la modalità di ascolto predefinita è quella mediante videoconferenza o altri mezzi elettronici di comunicazione(ai sensi dell’art. 33, le riunioni “tradizionali” possano essere utilizzate anche a seconda delle circostanze del caso);
- Ai sensi dell’ 36 le prove dei testimoni possono essere fornite anche mediante videoconferenza online;
- Le Online Arbitration Rules prevedono tre diverse procedure di arbitrato: la procedura online “principale”, una procedura “sommaria” (principalmente per controversie con un valore superiore a 100.000 RMB[6] ma inferiore a 1.000.000 di RMB[7]) e una procedura “accelerata” (principalmente per controversie con un valore di 100.000 RMB o meno). La principale differenza tra le tre procedure riguarda la tempistica prevista per esse.
Infine, il sito della CIETAC dispone di un modello di clausola di arbitrato online: “Any dispute arising from or in connection with this Contract shall be submitted to the China International Economic and Trade Arbitration Commission for arbitration which shall be conducted in accordance with the Commission’s arbitration rules in effect at the time of applying for arbitration. The arbitral award is final and binding upon both parties.”[8]
- La gestione elettronica dei procedimenti (i c.d. online case management) [9]
Rispetto al procedimento arbitrale “tradizionale” esistono i sistemi di gestione online dei casi, ovvero piattaforme che vengono messe a disposizione dalle stesse organizzazioni arbitrali e consentono di gestire online l’intero procedimento arbitrale tramite cloud (il c.d. online case management). In questo modo si elimina non solo la necessita di scambio dei documenti cartacei ma anche dei documenti in formato elettronico (ad esempio le mail) in quanto vi è solo il caricamento del materiale sulla piattaforma. Inoltre, le piattaforme consentono di visualizzare la cronologia del procedimento e permettono una comunicazione più rapida tra le parti, il tribunale arbitrale e l’istituzione. I vantaggi sono tanti, tra cui una gestione più efficiente del procedimento (consentendo di ottenere un risparmio in termini di tempo e costi), una consultazione molto più agevole di atti e documenti del procedimento arbitrale da parte di qualsiasi dispositivo elettronico e, infine, una trasmissione agevole di documenti senza limiti di dimensioni e formato. Attualmente i servizi di online case management vengono offerti da molti provider privati, come CaseAnywhere[10], Opus 2 Magnum[11], ma anche da diverse istituzioni arbitrali come:
- Arbitration Istitute of the Stockholm Chamber of Commerce (SCC)[12] : La SCC Plataform offre ai suoi partecipanti un modo sicuro ed efficiente di comunicare e archiviare tutto la documentazione del caso. Il sito mette a disposizione un calendario per le date e le scadenze pertinenti al caso, una bacheca dove il tribunale può comunicare direttamente con le parti e un servizio di archiviazione del materiale dopo la conclusione del procedimento arbitrale.
- eADR di WIPO (Worls intellectual property organization) [13]: Si tratta della gestione elettronica del procedimento attraverso un’interfaccia dalla quale le parti accedono al fascicolo informatico, si scambiano comunicazioni informali e possono ottenere tutte le informazioni necessarie[14]. Il centro di mediazione e di arbitrato WIPO offre procedure efficienti, in termini di costo e di tempo, in materia di mediazione, arbitrato, arbitrato accelerato e di determinazione di esperti. A tale scopo, il centro WIPO rende disponibile alle parti interessate di gestire i casi online mediante alcuni servizi, come un sistema/agenda online e servizi di videoconferenza. Questa procedura consente alle parti e ai neutrali (ovvero, i mediatori, gli arbitri e gli esperti) di inviare in modo sicuro, in un archivio online, comunicazioni elettroniche. Gli utenti ricevono un avviso via e-mail nell’ipotesi di invio di comunicazione e possono accedere al sistema/agenda online in qualsiasi momento e fare delle ricerche. Le parti possono archiviare, cercare e recuperare in modo sicuro le comunicazioni relativi al caso in un fascicolo elettronico da qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi momento. Tutte le informazioni sul caso archiviate in eADR WIPO sono protette e crittografate per garantire la riservatezza[15].
L’applicazione delle nuove tecnologie fa emergere diversi problemi, fra cui quello inerente alla sicurezza degli atti. Gli atti, una volta creati ed emanati, non devono essere modificati o alterati nel loro contenuto e formazione da nessuno, al fine di mantenere la loro originalità e autenticità. Secondo alcuni esperti del settore giuridico e informatico[16], una possibile soluzione al problema è rappresentata della tecnologia blockchain. La blockchain è essenzialmente un registro pubblico o un libro mastro “distribuito” (su una quantità notevole di computer). Si tratta di una piattaforma decentralizzata a tempo indeterminato in grado di impedire la duplicazione di un’informazione mediante l’uso della crittografia per la creazione di blocchi che vengono concatenati l’uno all’altro. La blockchain gira su una rete P to P (peer to peer) fatta da tanti computer uguali e non esiste nessuno a comando della stessa: si passa quindi da una architettura centralizzata, dove i dati sono salvati solo su un database, a una struttura decentralizzata, ovvero, ogni partecipante sarà in possesso della copia degli stessi dati. Questa struttura diminuisce i casi di errori, di modifica dei dati e gli attacchi ai singoli database. Per queste ragioni, da più parti[17] si afferma che l’arbitrato sulla blockchain sia il solo futuro per la risoluzione delle controversie nel settore tecnologico in funzione della volatilità delle nuove tecnologie che spesso diventano obsolete prima che venga approvata una normativa di riferimento o prima che un organo giudiziario sia sufficientemente attrezzato per far fronte a una controversia del genere, per la quale non esistono ancora degli orientamenti consolidati.
Ad oggi, esistono già esperimenti proposti[18] di piattaforme per la risoluzione delle controversie basati sulla blockchain, come ad esempio CrowdJury[19], Kleros[20] e Codelegit[21].
Arbitrato sulla blockchain
Attualmente sono ipotizzabili alcune applicazioni della tecnologia della blockchain nell’arbitrato, inteso in senso tradizionale.
Interessante è la proposta di Jur[22]. Si tratta sostanzialmente di una tradizionale procedura arbitrale sulla blockchain progettata per controversie complesse e di medio/alto valore, nella quale gli Admins (ovvero Istituzioni arbitrali o studi legali) possono creare i c.d. “Arbitration Hubs”, equivalenti alle camere arbitrali. L’Admin prima di tutto deve predisporre un regolamento arbitrale conforme alle norme internazionale (come ad esempio la Convenzione di New York) e individuare gli arbitri. Infine, l’Admin determina il valore massimo delle controversie che l’Arbitration Hub può trattare.
Come funziona il procedimento? Quando le parti convengono di fare decidere la controversia alla camera arbitrale X (Arbitration Hub) viene individuato un arbitro che gestirà un procedimento online basato sulla tecnologia blockchain nella quale, ad esempio, vengono salvate le prove (per evitare che vengano modificate); alla fine del procedimento l’arbitro dovrà redigere una bozza di lodo che verrà sottoposta a un sistema di peer-review, ovvero la bozza prima di diventare definitiva viene inviata a tre arbitri di un altro Arbitration Hub: se supera questo sistema di revisione allora il lodo diventa definitivo, altrimenti viene nominato un nuovo arbitro. L’arbitro guadagna e perde “punti di reputazione” in base a questo sistema di peer-review[23].
Può la blockchain essere ammessa come prova in un procedimento?
Per affrontare la questione dell’ammissibilità della blockchain (e dei documenti in essa inseriti) come prova nel procedimento facciamo riferimento all’esempio cinese delle Internet Courts istituite a Pechino a Hangzhou e a Guangzhou[24], specializzate in controversie inerenti internet e il mondo digitale e nelle quali l’intero procedimento si svolge online. In data 28 giugno del 2018 il tribunale di Hangzhou ha ammesso per la prima volta, come prova in giudizio, i dati archiviati mediante la tecnologia blockchain: si trattava di un caso di violazione online del copyright per pubblicazione su un sito web di un’opera protetta senza la necessaria autorizzazione. Nel caso di specie il tribunale ha confermato che i dati caricati su una piattaforma blockchain riflettevano la sua fonte, generazione e percorso di consegna e quindi erano prove affidabili (prova ammessa in ragione dell’immutabilità dei dati registrati sulla blockchain). Da questa pronuncia, successivamente la Corte suprema cinese ha stabilito[25] che le prove autenticate con la tecnologia blockchain sono vincolanti nelle controversie legali[26].
Cybersecurity e arbitrato telematico
Dopo aver analizzato diverse prospettive di applicazione delle tecnologie nel procedimento arbitrale (e quindi nel processo decisionale in generale) dobbiamo fare una piccola riflessione in materia di cybersecurity e della sua regolamentazione, proprio in funzione di un sempre maggior utilizzo di strumenti informatici/telematici nel procedimento arbitrale. A tal proposito prendiamo in considerazione un protocollo, ovvero il Consultation Draft Cybersecurity Protocol for international arbitration[27] dell’International Council for Commercial Arbitraion, New York City Bar e l’International Istitutite for Conflict Prevention and Resolution. Nel dicembre 2018 si sono concluse le consultazioni durante le quali il progetto è stato esaminato in seminari arbitrali in tutto il mondo. Gli obiettivi del protocollo sono: 1) garantire la protezione delle informazioni scambiate durante il procedimento arbitrale contro il rischio di intrusioni informatiche e 2) incoraggiare i partecipanti alle procedure di arbitrato internazionale a diventare più consapevoli dei rischi del cyberspazio e quindi fornire indicazioni sulle misure da adottare alla luce di tali rischi.
Il protocollo raccomanda l’inclusione delle clausole di sicurezza negli accordi di arbitrato secondo la quale le parti si impegnano a che il procedimento arbitrale si svolga in conformità con le misure di sicurezza informatica stabilite dal tribunale arbitrale competente a conoscere la controversia tra le parti. Secondo il protocollo, una clausola arbitrale “cybersecure” potrebbe essere la seguente: “The parties agree thet the arbitration shall be conducted in a secure manner ad determined by the arbitral tribunal, taking into consideration the views of the parties and the Cybersecurity Protocol for International Arbitration”. Secondo alcuni, è tuttavia meglio non individuar delle specifiche misure di cybersecurity all’interno di questa clausola al fine di renderla adattabile all’evoluzione tecnologica[28].
[1] Il regolamento completo della Camera Arbitrale del Piemonte è consultabile al sito: http://images.pie.camcom.it/f/ADR/28/28514_UCCP_1422019.pdf
[2] L’esempio della CIETAC è stato affrontato da ROONEY K. M., New CIETAC Online Arbitration Rules. Documento consultabile al sito: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2009/05/27/new-cietac-online-arbitration-rules/
[3] Online Arbitration Rules, Adopted by the China Council for the Promotion of International Trade/China Chamber of International Commerce on May 1, 2009, amended on November 4, 2014. Effective as from January 1, 2015. Documento consultabile al sito: http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2770&l=en
[4] Sebbene altre modalità tradizionali come posta e corriere possano essere utilizzate a seconda delle circostanze del caso
[5] Infatti, l’art. 29, ultimo periodo, recita: “Electronic evidence with a reliable electronic signature shall have the same admissibility and weight as evidence with a handwritten signature or affixed seal.”.
[6] Il renminbi, o RMB, è la valuta avente corso legale nella Repubblica Popolare Cinese. Il suo simbolo in caratteri latini è ¥. Lo “yuan” (元/圆 o ¥) è soltanto un’unita di conto. Il renminbi, la cui sigla è “RMB”, è pertanto il nome della moneta cinese negoziata onshore e offshore. La Cina mantiene infatti il controllo dei capitali, impedendo pertanto alla sua moneta di essere scambiata all’estero e viceversa. Il renmimbi è pertanto un’unica moneta, ma negoziata a due tassi di cambio diversi, in base al luogo di contrattazione:
– Se viene quotato onshore, prende il nome di “Yuan cinese” e il suo simbolo/abbreviazione è “CNY”.
– Se viene quotato offshore, viene sempre chiamato “Yuan cinese” ma il suo simbolo/abbreviazione è “CNH”
[7] Valore in euro: 1 CYN = 0,13 EUR ovvero 1 EUR = 7,65 CYN e 1 CNH = 0,13 EUR ovvero 1EUR = 7,64 CNH (valori aggiornati in data 26/01/2020).
[8] Online Arbitration Model Clause è consultabile al sito: http://www.cietac.org/index.php?m=Article&a=show&id=2774&l=en
[9] Avv. COZZI F., L’impatto delle nuove tecnologie sul procedimento arbitrale: processi, criticità e prospettive nell’esperienza internazionale, intervento tenuto durante il Convegno promosso da Arbitrando “La risoluzione dei conflitti nell’era digitale: L’arbitrato e la rivoluzione tecnologica”, Milano, 21 novembre 2019 – Fondazione Stellina.
[10] Cfr. il sito: https://www.caseanywhere.com/our-services/arbitration-hub/
[11] Cfr. il sito: https://www.opus2.com/en-us/home
[12] Cfr. il sito https://sccinstitute.com/scc-platform/
[13] Per ulteriori informazioni: WIPO Online Case Administration Tools, documenti consultabili a:
https://www.wipo.int/amc/en/eadr/index.html; https://www.wipo.int/amc/en/center/faq/index.html e https://www.wipo.int/amc/en/expert-determination/filing/index.html,
[14] ZUCCONI GALLI FONSECA E., Diritto dell’arbitrato, Bologna, 2016, pag. 263.
[15] Il sistema eADR è disponibile solo per le procedure WIPO, ma alcune volte viene utilizzata anche per procedure non WIPO. Ad esempio, il Centro ha fornito una versione personalizzata di eADR WIPO per la procedura di decisione della giuria della 32° American’s cup, ovvero, la competizione internazionale di yacht, cominciata nel 2004 e conclusa nel 2007 a Valencia in Spagna. Tali esperienze promuovono ulteriori miglioramenti nel sistema eADR dell’WIPO che aiutano a confermare la posizione dell’WIPO nell’ambito della risoluzione delle controversie online.
[16] URÍBARRI SOARES F., New Techonolies and arbitration, in Indian Journal of Arbitration Law, 2018, pag.84-85. e JEVREMOVIC N., Blockchain Techonology and Arbitration, documento consultabile al sito: http://arbitrationblog.kluwerarbitration.com/2019/01/27/2018-in-review-blockchain-technology-and-arbitration/
[17] Si vede Why is blockchain-based Arbitration the only future for dispute resolution?,documento consultabile al sito: https://medium.com/@confideal/why-is-blockchain-based-arbitration-the-only-future-for-dispute-resolution-93e34d99ec83
[18] URÍBARRI SOARES F., op. cit., pag. 91-94.
[19] Per ulteriori informazioni vede https://www.crowdjury.org/
[20] Kleros – The Blockchain Dispute Resolution Layer (2017), disponibile a https://kleros.io/
[21] Per ulteriori informazioni consultare il sito: http://codelegit.com/
[22] Per ulteriori informazioni consultare il sito: https://jur.io/
[23] Avv.to BATTAGLINI R., La tecnologia blockchain e le nuove forme della Dispute Resolution, intervento tenuto durante il Convegno promosso da Arbitrando “La risoluzione dei conflitti nell’era digitale: L’arbitrato e la rivoluzione tecnologica”, Milano, 21 novembre 2019 – Fondazione Stellina.
[24] A tal proposito, si segnala che Il 4 dicembre 2019, la Suprema corte popolare cinese (SPC) ha tenuto una conferenza stampa a Wuzhen, Zhejiang , in concomitanza con la pubblicazione di un importante white paper intitolato Chinese Courts and the Internet Judiciary. Documento consultabile, in lingua cinese e inglese, al sito: http://wlf.court.gov.cn/upload/file/2019/12/03/11/40/20191203114024_87277.pdf
[25] HULLIET M., China’s Supreme Court Rules that Blockchain can legally Authenticate Evidence. Documento consultabile al sito: https://cointelegraph.com/news/chinas-supreme-court-rules-that-blockchain-can-legally-authenticate-evidence
[26] Il comunicato ufficiale del 7 settembre 2018 è disponibile a http://www.court.gov.cn/zixun-xiangqing-116981.html
[27]Il documento è disponibile al sito: https://www.arbitrationicca.org/media/10/43322709923070/draft_cybersecurity_protocol_final_10_april.pdf
[28] Avv. COZZI F., L’impatto delle nuove tecnologie sul procedimento arbitrale: processi, criticità e prospettive nell’esperienza internazionale, intervento tenuto durante il Convegno promosso da Arbitrando “La risoluzione dei conflitti nell’era digitale: L’arbitrato e la rivoluzione tecnologica”, Milano, 21 novembre 2019 – Fondazione Stellina.
A cura della dott.ssa Melissa Trevisan Trainee Lawyer Studio Mainini & Associati