PARTE PRIMA …
Quale sarà il futuro dell’istituto dell’arbitrato? È possibile ipotizzare un arbitrato totalmente online o che comunque faccia uso di strumenti informatici/telematici per il suo svolgimento? L’intelligenza artificiale potrà mai essere protagonista in un arbitrato?
L’obiettivo del presente elaborato, suddiviso in tre diversi contributi settimanali[1], è quello di fornire una risposta a queste ed altre domande legate al tema dell’arbitrato telematico e dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale in esso. Si cercherà di indagare su come la tecnologia possa diventare parte, essenziale o ausiliare, di un procedimento arbitrale.
Il primo contributo sarà dedicato al tema dell’arbitrato telematico ovvero all’utilizzo di internet e degli strumenti telematici/informatici nell’arbitrato tradizionale. Arbitrato e tecnologia condividono una relazione sinergica in grado di creare un’interazione sempre più forte tra i due fenomeni e garantire una relazione vantaggiosa. Attualmente tale applicazione è già presente ma non cammina a pari passo con la rivoluzione tecnologica (caratterizzata da un elevato tasso di innovazione) nella quale si trova la nostra società odierna. Per questa ragione il secondo contributo esplorerà alcune possibili soluzioni in grado di favorire una maggiore applicazione degli strumenti telematici e informatici nel procedimento arbitrale. Inoltre, si tratterà l’attuale tema dell’applicazione della blockchain nell’istituto arbitrale e della relativa unione dei due fenomeni. La presenza della blockchain e delle altre tecnologie richiama la necessità di un solido e funzionante sistema di cybersecurity. Infine, l’ultima esposizione esplorerà scenari ancora poco conosciuti – come l’intelligenza artificiale – cercando di stabilire l’ipotetico (o forse non così ipotetico) futuro dell’arbitrato. Nonostante l’intelligenza artificiale non abbia ancora avuto un ruolo rilevante nell’istituto in menzione, essa richiede una minuziosa riflessione per cercare, sin da subito, di delimitare il quadro giuridico del prossimo futuro.
Il tema analizzato è decisamente complesso e pieno di ambiguità ma evidenzia anche quali siano le enormi potenzialità dell’arbitrato che possono essere sfruttate con i mezzi attualmente disponibili. Grazie ai suoi punti di forza, l’arbitrato rimane uno dei più efficaci strumenti alternativi per la risoluzione delle controversie nascenti dal processo di trasformazione tecnologica.
PARTE I
La rivoluzione tecnologica è in corso ormai da anni. Il progresso tecnologico è riuscito a farsi strada anche nel settore degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, compreso l’arbitrato. L’uso di tecnologie come internet, le ICT (tecnologie informatiche per la comunicazione), i big data, la blockchain, lo smart contract e l’intelligenza artificiale, non è un fenomeno nuovo. Ormai non si tratta più di capire “se”, ma “quando” queste tecnologie avranno applicazione nel quadro giuridico tradizionale e quale impatto avranno sul procedimento arbitrale e sulla giustizia in generale[2].
L’arbitrato e le nuove tecnologie condividono una relazione reciprocamente vantaggiosa[3]. Da una parte le nuove tecnologie possono apportare diversi miglioramenti al procedimento arbitrale come una maggiore efficienza[4], una riduzione dei costi. Dall’altra parte, la proliferazione delle nuove tecnologie genera inevitabilmente nuove classi di controversie[5] nei confronti delle quali[6] l’arbitrato risulta essere lo strumento più adatto per una risoluzione veloce e flessibile: l’arbitrato, infatti, ha natura privatistica e il legislatore si è preoccupato di dettare una normativa minima.
Sorge quindi utile porsi una domanda: possono le tecnologie informatiche trovare applicazione concreta anche nel procedimento arbitrale? Per rispondere a questa domanda è necessario considerare quali siano gli strumenti tecnologici previsti in materia di Processo Civile Telematico consentiti nel processo civile ordinario e nel processo penale.
Nessuna norma prevista dal corpus del Processo Civile telematico o PCT (che affonda le radici normative nel D.P.R. 123 del 13 febbraio 2001 e nelle norme successive tra cui il D.M. 44/2011, fino alla Legge di Stabilità, legge n. 228/2012, e il d.l. n. 90/2014 che ne hanno sancito l’obbligatorietà a decorrere dal 30 giugno 2014) cita espressamente il procedimento arbitrale quale oggetto della propria applicazione. Ciò detto, la dottrina maggioritaria[7] considerando tale mancanza come una lacuna legislativa facilmente colmabile e sostiene che queste regole si possano applicare anche all’arbitrato. Tale scelta valorizzerebbe la principale caratteristica del giudizio arbitrale ovvero la discrezionalità circa le forme del procedimento di cui le parti e gli arbitri dispongono. D’altronde lo stesso art. 816-bis c.p.c. dispone che “le parti possono stabilire le regole del procedimento che gli arbitri devono seguire”: una tale condizione dovrebbe consentire un libero accesso degli strumenti informatici/telematici nel procedimento arbitrale con il ragionevole limite del rispetto dei principi di rango costituzionale (come il principio del contradditorio).
L’arbitrato telematico (definizione)
Il termine arbitrato telematico può dar luogo a due distinte classificazioni: 1) procedure arbitrali completamente online e che si svolgono unicamente in rete e 2) procedimenti arbitrali tradizionali che fanno ricorso e utilizzo di strumenti informatici/telematici per il loro svolgimento. Di facile comprensione il punto 1). Risulta invece di maggior interesse la menzione di quelle forme di applicazione concreta delle tecnologie nello svolgimento del procedimento arbitrale.
La convenzione di arbitrato e la forma telematica
Affinché possa sorgere un procedimento arbitrale su una questione giuridica, è necessario che le parti si accordino in tale senso e che tale accordo assuma la forma di un negozio giuridico, inquadrabile nella categoria dei contratti e che prende il nome di convenzione di arbitrato. Al genere convenzione di arbitrato sono riconducibili la clausola compromissoria (art. 808 c.p.c.), il compromesso (art. 807 c.p.c.) e la convenzione di arbitrato in materia non contrattuale (art. 808-bis c.p.c.). Di seguito, prenderemo in esame la forma del compromesso.
L’articolo 807 c.p.c. è stato oggetto di due importanti riforme quella del 1994[8] e quella del 2006[9], che hanno decisamente cambiato il modo di concepire la forma di tale convenzione.
All’indicazione originaria del requisito della forma scritta a pena di nullità, il legislatore del 1994 aveva aggiunto un ulteriore previsione: il requisito della forma scritta doveva intendersi rispettato anche qualora la volontà delle parti fosse stata espressa con “telegrafo o telescrivente”. Si arriva poi alla riforma del 2006 con la quale il legislatore, nel mantenere l’originaria formulazione dell’art. 807 c.p.c. nella parte in cui recita che “il compromesso deve, a pena di nullità, essere fatto per iscritto e determinare l’oggetto della controversia”, ha stabilito che il requisito della forma scritta, necessaria per la stipulazione della convenzione di arbitrato, debba assolutamente intendersi rispettata anche nel caso in cui le parti abbiamo voluto esprimere la loro volontà per (telegrafo, telescrivente) telefacsimile o messaggio telematico, nel rispetto della normativa riguardo la trasmissione e la ricezione dei documenti trasmessi[10].
Si noti come la riformata disposizione dell’art. 807 c.p.c. abbia sancito una totale equipollenza tra la sottoscrizione e trasmissione di un documento a distanza e le forme indicate nell’articolo. Equiparando alla scrittura i messaggi teletrasmessi, che si conformano alle norme di legge e regolamentari in materia, questi vengono redatti a tutti gli effetti in forma scritta ad substantiam, anche nell’ipotesi in cui non sia prevista la creazione di un originale cartaceo (come è appunto il caso del messaggio telematico)[11]. Il compromesso è la prima delle convenzioni di arbitrato regolate dalle disposizioni del codice ed è per questa ragione che l’art. 807 disciplina, in via generale, sia la forma del compromesso che la forma di ogni altro tipo di convezione di arbitrato successiva (quindi anche quella della clausola compromissoria e della convenzione di arbitrato in materia non contrattuale) oggi conosciute dal nostro ordinamento prescrivendo per ognuna di queste la forma ad substantiam [12] [13].
Il valore probatorio di un documento informatico
Ammessa la possibilità che la convenzione di arbitrato possa essere contenuta all’interno di un documento telematico/informatico, analizziamo ora il valore giuridico di questo sotto un profilo probatorio.
L’art. 20 comma 1-bis, primo periodo, del Codice dell’Amministrazione Digitale, dispone che “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l’efficacia prevista dall’articolo 2702 del Codice civile[14] quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata”. Perciò il documento informatico, munito di firma digitale o altro tipo di firma elettronica, ha l’efficacia a cui l’art. 2702 c.c. e viene equiparato alla scrittura privata. Cosa succede invece se su questo documento informatico non viene apposta la firma digitale? La risposta la troviamo sempre nel CAD, ovvero all’art. 20 comma 1-bis, secondo periodo, il quale prevede che “in tutti gli altri casi (ovvero quelli non previsti dal primo periodo del medesimo articolo), l’idoneità’ del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità”. Al documento informatico privo di firma digitale è stata riconosciuta, da parte della Cassazione[15], la valenza probatoria prevista dall’art. 2712 c.c. denominato “riproduzione meccaniche”. Secondo questo articolo “Le riproduzioni fotografiche, informatiche[16] o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime”, e in assenza di tale tempestiva contestazione il documento informatico sarà considerato copia conforme all’originale[17].
Per quanto riguarda l’applicazione delle forme telematiche e informatiche allo svolgimento dell’iter processuale dell’arbitrato, sono poche le problematiche che si pongono nell’ipotesi di utilizzo di strumenti informatici/telematici per gli atti di nomina degli arbitri, la domanda di arbitrato, la produzione e lo scambio di documenti e il deposito di memorie. È comunque necessario che tale applicazione sia assistita da adeguate garanzie di certezza e che vengano rispettati i principi di rango costituzionale[18]: problematica che non sorge per l’arbitrato, dal momento che è maggiormente controllato dalle parti rispetto al processo civile ordinario, anche per quanto riguarda le norme sul procedimento.
Lo strumento tipico con cui si svolgono attualmente gli incontri da remoto è la videoconferenza. La videoconferenza tuttavia presenta alcune limitazioni: 1) lo schermo spesso viene percepito come filtro; 2) l’impossibilità di cogliere tutti i rilevanti dettagli del linguaggio, verbale e non, di chi parla soprattutto in caso di testimonianza; 3) l’assenza di contatto diretto, anche tra gli arbitri; 4) possibili inconvenienti tecnici e 5) alcune conseguenze dal punto di vista procedurale (come il rispetto del principio del contraddittorio).
Come superare allora i limiti della videoconferenza?
- Telepresenza: si tratta della combinazione di tecnologie video e audio in grado di stimolare tutti i sensi attraverso immagini full-size e movimento fluido e molto definito, risolvendo così anche il problema del ritardo dell’immagine e del suono. Essa consente, inoltre, un automatico controllo della prospettiva visiva con diverse inquadrature e zoom. Alcuni esempi pratici sono Bluejeans[19], Cisco Telepresence[20] e Zoom[21]. L’obiettivo è di creare la sensazione, nei soggetti che si trovano fisicamente in posti diversi, di condividere gli stessi spazi.
- Gli sviluppi futuri? Virtual reality (VR, ovvero, realtà virtuale) e augmented reality (AR, ovvero, realtà aumentata). Gli ologrammi sono in grado di catturare le immagini di persone e oggetti, comprimerle e trasmetterle via banda larga. Le immagini poi vengono decompresse e proiettate mediante luce o raggi laser con l’effetto di riprodurre perfettamente un’immagine tridimensione. Attualmente questo tipo di tecnologia presenta alcuni limiti, tra cui quello relativo ai costi elevati di tali strumenti e le difficoltà tecniche in termine di utilizzo e diffusione.
Sarebbe possibile l’uso di queste tecnologie all’interno di un procedimento arbitrale? A tal proposito molte istituzioni arbitrali ammettono di ricorrere alla tecnologia per lo svolgimento delle udienze.
- La Camera Arbitrale di Milano all’art. 27, comma 2, secondo periodo del Regolamento CAM, prevede che “Il Tribunale Arbitrale può consentire la partecipazione all’udienza con ogni mezzo idoneo.” Per ogni mezzo idoneo la CAM intende, ad esempio, la videoconferenza ovvero la conferenza telefonica. L’udienza in molti casi viene registrata e la trascrizione viene messa a disposizione delle parti, con la peculiarità che le parti sono presenti.
Il terzo periodo dell’art. 27 del Regolamento della Camera Arbitrale di Milano recita poi che “dall’udienza viene redatto un verbale”. Nel caso della Camera Arbitrale di Milano si tratta di un verbale scritto, ma si potrebbe però pensare alla redazione di un verbale telematico certificato? Per la CAM in un certo senso si opera già in questi termini, basta pensare, ad esempio, quando al procedimento arbitrale è presente una società che si occupa della registrazione e della successiva trascrizione.
- L’ICC Rules of Arbitration, all’appendix IV: lettera f)[22] prevede che “Using telephone or video conferencing for procedural and other hearings where attendance in person is not essential and use of IT that enables online communication among the parties, the arbitral tribunal and the Secretariat of the Court.” Ovvero la videoconferenza può essere utilizzata per udienze procedurali o altre udienze in cui la partecipazione personale delle parti non è essenziale.
Nel Codice di procedura civile l’articolo dedicato all’istruzione probatoria nel procedimento arbitrale prevede espressamente sia la testimonianza diretta che testimonianza scritta (art. 816-ter).
Prendendo sempre in considerazione il regolamento della Camera Arbitrale di Milano, ai sensi del suo art. 28 “il tribunale assume le prove secondo le modalità che ritiene più opportune”. L’assunzione delle prove mediante l’utilizzo di strumenti informatici è possibile e praticata ormai da un po’ di anni, infatti, ad esempio nella Camera Arbitrale di Milano la testimonianza diretta può svolgersi tramite videoconferenza, così come una testimonianza scritta può essere invita via PEC. Altro mezzo di prova, che si potrebbero prospettare nel mondo dell’arbitrato telematico in futuro, è la scrittura privata mediante documento certificato via PEC.
Deliberazione telematica del lodo?
Attualmente l’art. 823 c.p.c., denominato deliberazione e requisiti del lodo, non contiene più il riferimento alla conferenza personale, prevedendo soltanto che “Il lodo è deliberato a maggioranza dei voti con la partecipazione di tutti gli arbitri”, determinando così che l’utilizzo di strumenti informatici per la deliberazione del lodo oggi è pienamente ammissibile e ammettendo la possibilità di deliberazioni anche a distanza[23].
Per quanto riguarda la redazione e il perfezionamento formale del lodo in via telematica non si pongono particolari problemi potendo ritenere sufficiente la stesura in forma elettronica con l’autenticazione delle sottoscrizioni degli arbitri mediante la firma digitale[24].
Copia cartacea di un documento elettronico e il deposito telematico del lodo
Ai sensi dell’art. 825 c.p.c., la parte che sia interessata ad avanzare richiesta di esecutività del lodo è tenuta a “depositare il lodo in originale o in copia conferme, insieme con l’atto contenente la convenzione di arbitrato in originale o in copia conferme”. Le questioni da analizzare sono due: 1) è possibile produrre una copia cartacea conforme di un documento informatico? e 2) è possibile che il lodo venga depositato telematicamente?
- Per quanto riguarda la prima questione, è possibile produrre una copia cartacea conforme di un documento informatico grazie alla novella introdotta all’art. 23, comma 2-bis, d.lgs. 82/2005 (ovvero del Codice dell’amministrazione digitale), il quale prevede che “Sulle copie analogiche di documenti informatici può essere apposto a stampa un contrassegno, sulla base dei criteri definiti con le Linee guida, tramite il quale è possibile accedere al documento informatico, ovvero verificare la corrispondenza allo stesso della copia analogica. Il contrassegno apposto ai sensi del primo periodo sostituisce a tutti gli effetti di legge la sottoscrizione autografa del pubblico ufficiale e non può essere richiesta la produzione di altra copia analogica con sottoscrizione autografa del medesimo documento informatico. I soggetti che procedono all’apposizione del contrassegno rendono disponibili gratuitamente sul proprio sito Internet istituzionale idonee soluzioni per la verifica del contrassegno medesimo”. In altre parole, esso prevede che le copie su supporto cartaceo di documento informatico, sostituiscono l’originale da cui sono tratte se la loro conformità viene attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato[25].
- Per quanto riguarda la seconda questione, il deposito di un atto in formato elettronico è già possibile grazie alle norme in materia di Processo Civile telematico: l’atto da depositare (file in formato PDF ottenuto come trasformazione testuale) e gli eventuali allegati (nei formati ammessi) devono essere inseriti in una struttura informatica denominata busta telematicada inviare, come allegato ad un messaggio di Posta Elettronica Certificata (PEC), all’indirizzo telematico dell’ufficio giudiziario destinatario, consultabile sul catalogo dei servizi telematici. Il file PDF relativo all’atto deve essere firmato digitalmente dal soggetto che procede al deposito. A tal proposito, come spiegato precedentemente, nessuna norma prevista dal corpus del Processo Civile telematico o PCT cita espressamente il procedimento arbitrale quale oggetto della propria applicazione, tuttavia, la dottrina maggioritaria[26] sostiene che queste regole si possano applicare anche all’arbitrato in quanto tale scelta valorizzerebbe la principale caratteristica del giudizio arbitrale ovvero la discrezionalità circa le forme del procedimento di cui le parti e gli arbitri dispongono. Infatti, sarebbe incongruo pensare che, in un procedimento caratterizzato dall’autonomia delle parti, le stesse non siano libere di utilizzare strumenti facilmente spendibili in una procedura giurisdizionale.
Si può concludere che l’applicazione di strumenti informatici/telematici nel procedimento arbitrale è già presente, tuttavia, gli sviluppi sono solo agli inizi. La società nella quale viviamo si trova in mezzo a una grande rivoluzione tecnologica caratterizzata da un elevato tasso di innovazione che ci consente oggi di rendere possibile l’impossibile: oggi, infatti, abbiamo a disposizione innumerevoli strumenti tecnologici che ci consentano di facilitare la nostra vita quotidiana, lavorativa, sociale ecc. In quest’ottica, è necessario che tale rivoluzione travolga anche il mondo della giustizia allo scopo di attenuare ed eliminare alcuni dei suoi problemi, come ad esempio, le lungaggini processuali, le comunicazioni cartacee (compreso il deposito cartaceo di documenti), le attività burocratiche ostative a un efficiente conclusione delle fasi procedimentali e determinare così un miglioramento del sistema complessivo.
[1] Prima pubblicazione lunedì 20.04.2020; seconda pubblicazione lunedì 27.04.2020, ultima pubblicazione lunedì 4.05.2020.
[2] URIBARRI SOARES F., New Techonolies and arbitration, in Indian Journal of Arbitration Law, 2018, pag. 84.
[3] Di questa relazione sinergetica tra arbitrato e nuove tecnologie URIBARRI SOARES F., op. cit., pag. 84 e VANNIEUWENHUYSE G, Abitration and New Technologies: Mutual Benefits, in Jounal of International Arbitration, 2018, pag. 119.
[4] L’applicazione di nuove tecnologie nel procedimento arbitrale è in grado di migliorare le prestazioni dell’istituto e di rendere possibile un assolvimento più agile dei risultati richiesti, come ad esempio, il rispetto dei tempi del procedimento (con la possibilità che questo si concluda in termini ancora più brevi rispetto alle tempistiche ordinarie) e il rispetto del principio del contradditorio tra le parti (facilitato appunto dalle ingenti capacità comunicative dei mezzi tecnologici e della loro velocità di trasmissione e ricezione).
[5] URIBARRI SOARES F., op. cit., pag. 84-85 e VANNIEUWENHUYSE G, op. cit., pag. 119-120.
[6] Gli strumenti di tutela tradizionali risultano essere inadeguati a risolvere queste nuove categorie di controversie.
[7] GUADALUPI L., L’arbitrato Telematico, in Il diritto dell’arbitrato: Disciplina comune e regimi speciali: Tomo I, a cura di M. Rubino-Sammartano, Padova, 2010, pag. 1659-1660.
[8] Legge n. 25 del 5.1.1994.
[9] D.lgs. 2.2.2006, n. 40.
[10] GUADALUPI L., L’arbitrato Telematico, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag.1648 e DANOVI F., Arbitrato Online, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag. 452
[11] SALVANESCHI L, Libro quarto: procedimenti speciali art. 806-840, Arbitrato, Bologna, 2014, pag. 65.
[12] SALVANESCHI L., op. cit., pag. 66.
[13] Il tema della forma telematica della convenzione di arbitrato deve essere affrontare anche su un livello internazionale. In questo senso, l’art. II (2) della Convenzione di New York definisce come convenzione scritta “una clausola compromissoria inserita in un contratto, o un compromesso, firmati dalle parti oppure contenuti in uno scambio di lettere o di telegrammi”. L’articolo in esame si è rivelato molto limitato e si sono rese necessarie soluzioni per superare i suoi difetti:
- Interpretazione liberale: Nel 2006 l’UNCITRAL ha emesso un importante Raccomandazione, non vincolante, circa l’interpretazione dell’articolo II (2) della Convenzione di New York. Questo documento è stato redatto in considerazione di due fattori: da un lato, dell’ampio uso del commercio elettronico e, dall’altro, dell’attività legislativa e giurisprudenziale nazionale che risulta essere più favorevole e vantaggiosa della Convenzione di New York rispetto al requisito della forma degli accordi arbitrali, dei procedimenti e dell’esecuzione dei lodi. Nel concreto, la raccomandazione incoraggia gli Stati ad applicare l’art. II della NYC riconoscendo che le circostanze in ivi descritte non sono esaustive. Inoltre, incoraggia gli Stati ad applicare l’art. 7 della Legge modello UNCITRAL sull’arbitrato commerciale internazionale (Definition and form of arbitration agreement): entrambi le opzioni fornite dall’art. 7 stabiliscono un regime più favorevole per il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni rispetto a quello previsto dalla Convenzione di New York. E ancora, lo stesso articolo VII (1) della NYC consente di fare affidamento su una legge nazionale più liberale nell’ipotesi in cui questa preveda un requisito di forma meno rigoroso per l’accordo arbitrale rispetto alla Convenzione stessa. Si può includere così, ad esempio, le leggi nazionali che abbiano attuato l’art. 7 della Legge Modello UNCITRAL (modificato al 2006);
- Integrazione con altre convenzioni: Nel 2013 è entrata in vigore la Convenzione ECC (ovvero la Convenzione delle Nazioni Unite sull’uso delle comunicazioni elettroniche nei contratti internazionali), il quale art. 20 (1) dispone che la stessa si applica agli accordi di arbitrato ai sensi della Convenzione di New York, a patto che lo Stato in questione sia parte di entrambi le Convenzioni (inteso che abbia firmato e ratificato tutte e due le Convenzioni), salvo che lo stesso non abbia espressamente rinunciato a ciò ai sensi dell’art. 20 (4) dell’ECC. L’art. 9 dell’ECC dispone che la forma scritta “is met by an electronic communication if the information contained therein is accessible so as to be usable for subsequent reference” (ovvero che la forma scritta è soddisfatta da una comunicazione elettronica se l’informazione in essa contenuta sia accessibile in modo da poter essere utilizzata per riferimenti successivi e futuri). Tuttavia, la Convenzione ECC è vincolante solo per gli Stati firmatari e per il momento risulta ratificata da soli undici Stati perciò il suo impatto sulla Convenzione di New York è piuttosto limitato (almeno per il momento).
[14]Art. 2702 c.c. (Efficacia della scrittura privata): “La scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta.”
[15] Cass. 6 settembre 2001, n. 11445.
[16] Detta equiparazione è stata confermata dallo stesso Codice dell’amministrazione digitale, che al suo articolo 23-quarter, denominato “Riproduzioni informatiche” va a riformare l’articolo 2702 del Codice civile disponendo che “All’articolo 2712 del codice civile dopo le parole: «riproduzioni fotografiche» è inserita la seguente: «informatiche»”.
[17] IECHER M., L’efficacia probatoria del documento informatico. Documento consultabile al sito: https://www.jei.it/approfondimenti-giuridici/251-l-efficacia-probatoria-del-documento-informatico#_ftn12
[18] DANOVI F., Arbitrato Online, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag. 453.
[19] Cfr. il sito: https://www.bluejeans.com/cisco-telepresence
[20] Cfr. Il sito: https://www.cisco.com/c/en/us/index.html
[21] Cfr. il sito: https://zoom.us/zoomrooms
[22]Documento consultabile al sito: https://iccwbo.org/dispute-resolution-services/arbitration/rules-of-arbitration/#casemngtech
[23] DANOVI F., Arbitrato Online, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag. 454 e GUADALUPI L., L’arbitrato Telematico, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag. 1665-1666.
[24] DANOVI F., Arbitrato Online, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag. 454
[25] GUADALUPI L., L’arbitrato Telematico, in Il diritto dell’arbitrato: Disciplina comune e regimi speciali: Tomo I, a cura di M. Rubino-Sammartano, Padova, 2010, pag. 1659-1660.
[26] GUADALUPI L., L’arbitrato Telematico, in M. Rubino-Sammartano, op. cit., pag. 1662.
A cura della dott.ssa Melissa Trevisan Palhavan Trainee Lawyer Studio Mainini & Associati