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Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Inchiesta doppia Curva: Inter e Milan ed il Modello 231

L’importanza della prevenzione:

Art. 96 C.p.c.

“…La responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. integra una forma particolare di responsabilità processuale a carico di quella parte che agisce o resiste in giudizio in malafede o con colpa grave. La totalità delle pronunce della Suprema Corte ha ravvisato un onere processuale in capo alla parte che agisce per vedersi riconoscere il predetto risarcimento. L’onere consiste nel “dedurre e dimostrare la concreta ed effettiva esistenza di un danno che sia conseguenza del comportamento processuale della controparte” (Cass. Civ. n. 21393/05). Tale responsabilità, di natura pacificamente extracontrattuale (si veda Cass. n. 9080/13, n. 133395/07, n. 3388/07, n. 18169/04), richiede che venga provato l’an ed il quantum del danno subito.

Oltre all’onere processuale circa l’allegazione del danno subito, la legge prevede ulteriori condizioni di ammissibilità della condanna per responsabilità aggravata: la soccombenza totale della parte e la prova dell’elemento soggettivo. Quest’ultimo qualificabile come dolo ovvero colpa grave, intesa come “consapevolezza o ignoranza derivante dal mandato uso di un minimo di diligenza, della infondatezza delle tesi esposte in giudizio e/o del carattere irrituale o fraudolento dei mezzi adoperati per agire o resistere alla controversia” Cass. Civ, Sez. III, sent. N. 4443/15…”

 
Dott. Andrea Filippo Mainini