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Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Beni ai figli (in Inghilterra) e legato alla moglie (in Italia): cosa succede per la Cassazione. Successione su doppio binario.

Allorché la legge nazionale che regola la successione transnazionale, ai sensi dell’art. 46 L. 218/1995, sottopone i beni mobili alla legge del domicilio del de cuius e rinvia indietro alla legge italiana per la disciplina dei beni immobili compresi nell’eredità, si verifica l’apertura di due successioni e la formazione di due distinte masse, ognuna assoggettata a differenti regole di vocazione e di delazione, ovvero a diverse leggi che verificano la validità e l’efficacia del titolo successorio (quanto a presupposti, cause, modi ed effetti della revoca del testamento), individuano gli eredi, determinano l’entità delle quote e le modalità di accettazione e di pubblicità ed apprestano l’eventuale tutela dei legittimari.

E’ uno dei principi di diritto affermati nella sentenza n. 2867 del 5.2.2021 con la quale le SU hanno cassato con rinvio la decisione dei giudici di merito nella fattispecie in cui un cittadino inglese aveva disposto con testamento dei soli beni mobili in favore della moglie cittadina italiana, avevano regolato secondo la legge inglese anche il titolo di acquisto della successione immobiliare, benché i beni si trovassero in Italia, relegando l’operatività della “lex rei sitae” alla sola fase successiva alla delazione e limitandola alla determinazione delle quote, alle modalità materiali e alle formalità di acquisto.

Il contenzioso, in particolare, era sorto nell’ambito della sistemazione dei rapporti successori di un cittadino inglese che, già residente in Italia e recatosi a Londra per redigere testamento, aveva devoluto tutti i suoi beni mobili ed immobili (questi ultimi tutti siti in Italia) a favore dei suoi cinque figli, lasciando alla compagna italiana (divenuta poi sua moglie) un legato di 50.000 sterline. All’apertura della successione testamentaria, la moglie agiva in giudizio per l`accertamento dell`intervenuta revoca del testamento del 1997 per successivo matrimonio del testatore, in base a quanto disposto dal Will Act del 1837, dovendo la successione essere  regolata esclusivamente in base al diritto inglese attesa la nazionalità del testatore, conformemente a quanto tra l`altro prescritto dalla L. 218/1995. La Corte d’appello di Milano confermava la sentenza di primo grado e, in applicazione del diritto internazionale privato inglese, statuiva che per i beni mobili doveva procedersi secondo la legge del domicilio del testatore al momento della morte (inglese), per gli immobili in base a quella italiana.

Sulle impugnazioni principali e incidentali proposte dai figli e dalla moglie la 2 Sez. Civ. della Cassazione, ravvisando una pluralità di questioni di massima di particolare importanza, con ordinanza interlocutoria n. 18/2020 rimetteva i ricorsi al Primo Presidente per l’assegnazione alle SU.

La Corte, nelle 25 pagine di motivazione, esamina approfonditamente l’ipotesi in cui nelle successioni internazionali il principio di unitarietà debba coordinarsi con il meccanismo del rinvio ex art. 13 L. 218/1995. Quando un cittadino inglese muore lasciando immobili in Italia, afferma, “la successione è regolata dalla legge inglese secondo la L. n. 218 del 1995, art. 46 ma la conflict law inglese non codificata valevole per i beni immobili rinvia, ai sensi della L. 218/1995, art. 13, alla lex rei sitae, ovvero alla legge italiana”.

Nella scheda testamentaria in questione, precisa il Collegio, difetta un’espressa dichiarazione del testatore circa la legge applicabile alla sua successione e la scelta della forma del testamento, redatto in Inghilterra secondo i canoni del diritto inglese, sicché la situazione dei beni immobili finisce per determinare l’applicabilità della legge del posto quale conseguenza del rinvio indietro (§ 11.1, 11.2).

Ecco allora che il diritto internazionale privato diviene “il terreno elettivo dello scontro tra unità e pluralità delle successioni mortis causa. Questo scontro si avvera, infatti, quando, nelle successioni transnazionali, entra in gioco il rinvio consentito ed accettato anche di ritorno (contraddittoriamente, ad avviso di alcuni commentatori) dalla L. n. 218 del 1995, art. 13” (§12).

Il principio della scissione, “che connota il diritto inglese (nonché altri paesi Europei) e che il nostro ordinamento “accetta” quale possibile conseguenza del “rinvio indietro” nella regolamentazione di una successione che contiene elementi di estraneità” (§ 13), opera sia nell’ambito di una successione ab intestato sia in quella testamentaria.

 “Il rilievo riconosciuto al domicilio per la disciplina della successione mobiliare”, afferma la Corte, “è giustificato dalla normale collocazione di tale patrimonio del de cuius presso il domicile of origin, che si acquista alla nascita e che viene mantenuto finché non sia sostituito con un domicile of choice, sicché, non avendo i beni mobili un collegamento stabile, essi vengono regolati dallo statuto personale; viceversa, la propensione per la legge del luogo di situazione in rapporto alla successione immobiliare deriva dal legame con l’autorità che ha giurisdizione sui beni immobili, giustificandosi l’operatività riguardo ad essi dello statuto reale” (§14).

L’errore dell’impugnata pronuncia, concludono le SU, risiede nell’aver ritenuto che l`intera successione fosse regolata dal diritto inglese, relegando l`operatività della lex rei sitae alla sola fase successiva alla delazione, limitata alla determinazione delle quote, alle modalità materiali ed alle formalità di acquisito.

#AVV. PAOLA CAVALLERO
Senior Partner - #StudioMainini&Associati