La Manovra di Ferragosto ha introdotto una fattispecie di reddito diverso (art. 67 Tuir) costituito dall’utilizzo dei beni aziendali qualora tale utilizzo sia gratuito o a corrispettivo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento; in tale ipotesi il soggetto concedente non detrae i costi e per il soggetto utilizzatore diventa reddito. Pertanto, qualora la società o l’impresa individuale conceda dei beni in godimento, ai soci o ai familiari dell’imprenditore:
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la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per la detta concessione, concorre alla formazione del reddito complessivo del socio, o del familiare quale reddito diverso;
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i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento, non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile;
- l’impresa concedente, ovvero il socio o il familiare dell’imprenditore, devono comunicare all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beni concessi in godimento, al fine di garantire l’attività di controllo.
- l’Agenzia delle Entrate provvede sistematicamente a controllare la posizione delle persone fisiche che hanno utilizzato i beni in godimento.
Finalità delle norme
La finalità dell’intervento normativo è duplice:
- si vuole disincentivare l’utilizzo di schermi societari per l’intestazione di beni che pur risultando formalmente dell’impresa, sono di fatto concessi in godimento a fini privati a soci e familiari;
- si vuole potenziare l’applicazione dell’accertamento sintetico in capo all’utilizzatore di detti beni.
I soggetti che concedono i beni
Le società comprese nell’ambito di applicazione della nuova disciplina sono le società di capitali, le società di persone, le imprese individuali.
Gli utilizzatori dei beni
Beneficiari dell’ utilizzo dei beni:
La norma individua i beneficiari del godimento dei beni nei:
- soci della società, senza alcuna soglia minima di partecipazione al capitale sociale;
- nei familiari dell’imprenditore.
Il provvedimento del 16 novembre 2011 ha stabilito che nella comunicazione vanno indicati anche i dati relativi:
– alle persone fisiche che direttamente o indirettamente detengono partecipazioni nell’ impresa;
– ai soci di altra società appartenente al medesimo gruppo;
– ai familiari dei soci che sono, ai sensi dell’articolo 5 ultimo comma del Tuir, il coniuge, i parenti entro il terzo grado,gli affini entro il secondo grado
Soci diversi dalle persone fisiche
Si pongono alcuni dubbi in merito alla ricomprensione dei soci diversi dalle persone fisiche nell’ambito applicativo della norma, e al riguardo viene rilevato che nel tracciato record di dettaglio allegato al provvedimento del 16 novembre 2011, sono stati richiesti anche i dati identificativi dei soci diversi dalle persone fisiche.
Beni concessi in godimento
Tra i “beni dell’impresa” oggetto della nuova disciplina, sono ricompresi quelli strumentali, i benimerce e i cosiddetti beni meramente patrimoniali.
Per l’imprenditore individuale i beni relativi all’impresa sono individuati, come è noto, ai sensi dell’art. 65 del TUIR.
Per le società, sia di persone che di capitali, vanno presi in considerazione tutti i beni ad esse appartenenti.
Per le società di fatto, assumono invece, rilevanza i beni merce e i beni strumentali, compresi quelli iscritti in pubblici registri a nome dei soci ed utilizzati esclusivamente come strumentali per l’esercizio dell’impresa.
I beni oggetto delle nuove regole, sono quelli di proprietà dell’impresa o posseduti per effetto di un diritto reale di godimento (uso, usufrutto, ecc.), ma anche quelli detenuti in locazione, anche finanziaria, o in noleggio.
Tipologia di utilizzo dei beni
E’ stabilito che la comunicazione deve contenere anche le tipologie di utilizzo dei beni, con la specificazione se l’utilizzo è esclusivo o meno, nonché della data dell’eventuale subentro.
Categorie dei beni
I beni concessi in godimento sono stati suddivisi in sei categorie:
autovetture;
altri veicoli (autocarri);
unità da diporto;
aeromobili;
immobili e “altri”.
L’obbligo di comunicazione è stato escluso, con riguardo ai beni inseriti in quest’ultima categoria, se gli stessi risultano “di valore non superiore a 3.000 euro, al netto dell’IVA applicata”.
Reddito imponibile in capo al socio o al familiare
Se la società o l’impresa individuale concede dei beni in godimento ai soci o ai familiari la differenza tra il valore di mercato e il corrispettivo annuo previsto per tale concessione concorre alla formazione del reddito complessivo di questi ultimi quale reddito diverso.
Il valore di mercato
La nozione di “valore di mercato“, come confermato ufficiosamente dalla stessa Agenzia delle Entrate, coincide con il valore normale di cui all’art. 9 del TUIR.
Considerate le tipologie dei beni monitorati attraverso la comunicazione (principalmente autoveicoli, unità da diporto, aeromobili ed immobili) il valore normale del diritto di godimento potrà essere individuato facendo riferimento ai listini o tariffe esistenti (per esempio quelli delle società di autonoleggio per le autovetture o delle società di charter per le imbarcazioni) oppure ai dati dell’Osservatorio Immobiliare (immobili).
Socio dipendente o amministratore
Qualora il socio rivesta anche la qualifica di dipendente o amministratore, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che la nuova disciplina trova applicazione solo nel caso in cui il TUIR non preveda specifiche norme che limitano la deducibilità dei costi relativi ai beni concessi in godimento in capo al concedente, e che tassano il relativo reddito in capo al soggetto utilizzatore.
Il caso particolare delle autovetture
L’Agenzia ha ritenuto che la concessione in uso dell’autovettura ad amministratore/socio che sia anche dipendente della società, configurando un fringe benefit, non rientra nell’ambito applicativo dell’art. 67, comma 1, lett. h- ter, e resta assoggettato alla specifica disciplina fiscale di cui all’art. 51 del TUIR; si applicano pertanto le regole già note per l’utilizzo promiscuo dell’auto aziendale. Se l’auto è concessa in uso promiscuo al socio si genera un reddito diverso in capo al socio ed una deducibilità del costo auto pari al 40 per cento.
Periodo di godimento del bene
Ai fini della determinazione del reddito diverso, va fatto riferimento al periodo di godimento del bene.
La norma parla di corrispettivo “annuo” e nel provvedimento è prevista la comunicazione delle date di inizio e fine della concessione in uso:
– l’importo tassato in capo al socio o familiare va, quindi, rapportato al detto periodo di godimento del bene.
– E’ stato precisato, nel provvedimento, che la comunicazione deve essere effettuata anche con riguardo ai beni per i quali nel periodo d’imposta precedente è cessato il diritto di godimento.
Indeducibilità dei costi in capo alla società
Dal punto di vista della società concedente, la norma prevede che i costi relativi ai beni concessi ai soci o ai familiari per un corrispettivo annuo inferiore al valore di mercato del diritto di godimento “non sono in ogni caso ammessi in deduzione dal reddito imponibile“. Per quanto concerne l’individuazione dei costi indeducibili, può trattarsi di quota di ammortamento, canoni di locazione, anche finanziaria, spese di manutenzione, tasse di possesso, ecc.
Finanziamenti e capitalizzazioni
La comunicazione è stata richiesta anche nei casi in cui è effettuata “qualsiasi forma di finanziamento o capitalizzazione nei confronti della società concedente”. Pertanto i finanziamenti e i versamenti effettuati o ricevuti dai soci per l’intero ammontare, indipendentemente dal fatto che tali operazioni siano volte all’acquisizione di beni strumentali, poi concessi in godimento ai soci, devono essere comunicati.
Nella determinazione sintetica del reddito dei soggetti (persone fisiche) utilizzatori dei beni dell’impresa concessi in godimento l’Agenzia terrà infatti conto degli eventuali finanziamenti/capitalizzazioni effettuati dagli stessi nei confronti della società.
Si segnalano anche ulteriori interventi dell’Agenzia delle Entrate che riguardano l’ammontare dei finanziamenti e dei versamenti da comunicare. In particolare:
deve essere comunicato l’ammontare totale del finanziamento, indipendente dall’importo eventualmente dedicato all’acquisizione del bene concesso al socio;
non solo vanno indicate le movimentazioni finanziarie che sono avvenute nell’anno (un dato di flusso” annuale), ma anche il dato storico (lo “stock” di finanziamenti e capitalizzazioni riferibili a anni precedenti);
l’Agenzia giunge a ipotizzare che debbano essere segnalati anche i versamenti effettuati dal socio che non ha ricevuto alcun bene.
Decorrenza
Applicazione delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni in capo all’impresa e ai soci o familiari si applicano a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 17 settembre 2011, cioè: dal 2012 in caso di periodo coincidente con l’anno solare.
Determinazione degli acconti
Per la determinazione degli acconti, per tale anno il socio/familiare e la società/impresa, dovranno assumere quale imposta del periodo precedente, quella che si sarebbe determinata, facendo concorrere la differenza tra valore di mercato e corrispettivo annuo al reddito del socio o familiare, ovvero non deducendo i costi del bene concesso in godimento dal reddito della società o dell’imprenditore.
Comunicazione telematica
I soggetti obbligati, devono effettuare la comunicazione utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, anche tramite intermediari in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni.
Al fine della trasmissione telematica, devono essere utilizzati i prodotti software di controllo resi disponibili gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Per quanto concerne il termine di comunicazione dei dati, il provvedimento stabilisce che la comunicazione va effettuata:
– entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta in cui i beni sono concessi in godimento;
– entro il 31 marzo 2012 ( 2/4/2012) per i beni concessi in godimento nei periodi d’imposta precedenti a quello di prima applicazione delle disposizioni del provvedimento, cioè precedenti al 2012, in caso di periodo coincidente con l’anno solare. Nel provvedimento è stabilito che l’obbligo sussiste anche per “i beni per i quali il godimento permane nel periodo d’imposta in corso al 17 settembre 2011″.
La prima comunicazione deve, quindi, essere inviata entro il 31 marzo 2012 (2/4/2012) e riguarderà i dati relativi ai beni per i quali era in corso nel 2011 la relativa concessione in godimento, avendo precisato l’Agenzia che la norma in esame sia di carattere procedurale e si applichi agli adempimenti da porre in essere nel 2012, anche se riferiti a situazioni relative all’anno precedente.
Le nuove disposizioni , come già detto, operano in relazione ai soggetti che sono soci/familiari in quanto per i soci/familiari che sono anche dipendenti o amministratori della società l’utilizzo dei beni aziendali risulta già disciplinato dall’art. 51 del Tuir. Tuttavia, ai fini della comunicazione, pare che l’obbligo sussista comunque anche in questa ultima circostanza.
L’autorizzazione all’uso degli autoveicoli aziendali
Con l’occasione riteniamo opportuno ricordarVi che ,al fine di evitare gli inconvenienti che si possono verificare in sede di controlli di Polizia effettuati su strada, nell’ipotesi di mancata corrispondenza fra l’utilizzatore dell’autoveicolo ed il proprietario risultante dalla carta di circolazione e dal certificato di proprietà, il veicolo deve essere ‘accompagnato’ da un documento di autorizzazione con sottoscrizione autentica del legale rappresentante della società o dell’imprenditore. Tale autorizzazione dovrà contenere l’indicazione delle persone autorizzate alla guida del veicolo (socio, dipendente, collaboratori, amministratori ecc.); è possibile ulteriormente accompagnare la predetta autorizzazione con una fotocopia di una visura camerale che certifichi i poteri del legale rappresentante firmatario della scrittura.
Conclusioni
Il nuovo adempimento evidenzia l’importanza di verificare, in ordine all’utilizzo di beni aziendali, la posizione dei soci all’interno della propria società.
Nel caso poi di beni con utilizzo promiscuo da parte degli amministratori è opportuno controllare se si sono messi in atto i dovuti adempimenti. In particolare si ritiene corretta la seguente procedura:
1) Verbale di assemblea che fissa il compenso e il benefits
2) Lettera di autorizzazione da conservare sul veicolo già citata in precedenza.
3) Calcolo del benefit che diventa reddito per l’amministratore (15000 km x 30% x costo chilometrico tariffe ACI , da assogettare anche a contributi). (Resta possibile l’addebito in fattura, da parte della Società).
Lo Studio resta a disposizione, previo appuntamento, per valutare ogni singola posizione del socio, socio amministratore, socio amministratore dipendente ecc. nei confronti della propria società.
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PROROGATO al 15 SETTEMBRE 2012
Comunicazione dei beni in godimento ai soci prorogata al 15 ottobre
con la stesura del presente documento informativo intendiamo metterLa a conoscenza del fatto che è stato prorogato al prossimo 15 ottobre il termine di scadenza per la prima comunicazione all’Anagrafe tributaria dei dati relativi ai beni dell’impresa concessi in godimento a soci o a familiari dell’imprenditore. Il rinvio è previsto dal provvedimento direttoriale del 13 marzo, che ha concesso un più ampio intervallo temporale per la trasmissione dei dati (la scadenza originaria era fissata al 31 marzo 2012).
Proroga dal 31 marzo 2012 al 15 ottobre 2012
Ancorché l’applicazione delle nuove disposizioni decorra dal 2012, il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 16.11.2011 aveva richiesto l’invio della comunicazione anche per l’anno precedente al 2012 da effettuare entro il 31.3.2012. Il primo appuntamento, pertanto, era fissato per il 31 marzo 2012. In considerazione delle particolari difficoltà attuative e della assoluta novità della norma, l’Agenzia delle Entrate con un provvedimento del 13.03.2012 ha spostato il termine del 31.03.2012 al 15 ottobre 2012.