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Cancellazione della cancellazione dal registro delle imprese 

Il procedimento camerale ed il giudizio ordinarlo si sovrappongono  

Come procedere se si contesta la validità di un contratto stipulato da una società poi estintasi perché cancellata dal registro delle imprese, dopo il deposito del bilancio finale di liquidazione? Come si coordina il procedimento camerale avanti al giudice del registro delle imprese e quello avanti al giudice ordinario quando sia in discussione la legittimità della cancellazione di una società che ha stipulato quel contratto stipulato di cui si contesti la validità? Può il giudice ordinario verificare d’ufficio la legittimità della cancellazione o è necessario una domanda di parte? 

A tutti questi interrogativi ha di recente risposto la Corte di Cassazione. Con la chiara ed esaustiva sentenza n. 3653/2023 la Suprema Corte ha chiarito che il giudice del registro delle imprese deve decidere se la cancellazione sia avvenuta in presenza dei presupposti di legge solo per poi disporre o meno la cancellazione della cancellazione.  

A prescindere dalla decisione del giudice del registro, la parte interessata può sottoporre al giudice ordinario la stessa questione in modo che egli possa deciderla con sentenza, ossia con una pronuncia suscettibile di avere forza di giudicato, di divenire, cioè, immodificabile, a differenza della decisione assunta dal giudice del registro.  

Ciò anche quando la parte: 

  • svolga contro la società cancellata altre domande che il giudice può decidere solo dopo aver risolto la questione della legittimità della cancellazione e 
  • sostenga che la società convenuta si sia cancellata (e quindi estinta) solo per sottrarsi all’esito di un giudizio che non può proporsi contro i suoi ex soci, quali successori a titolo universale, in quanto non sono in discussione diritti o debiti della società, ma la validità di contratti da essa stipulati.

La domanda di cancellazione della cancellazione deve essere formulata in giudizio in modo tempestivo, perché la questione non può essere rilevata d’ufficio dal giudice.  

 

Il caso trattato: impugnazione del contratto di compravendita stipulato da società poi cancellata 

Sulla base di questi principi la Cassazione ha respinto il ricorso della curatela dell’eredità giacente di colui che, in vita, aveva venduto un immobile ad una società poi estintasi per cancellazione dal registro delle imprese.  

La curatela aveva chiesto che il giudice dichiarasse la nullità della compravendita e la sua opponibilità alla società che l’aveva poi acquistata, nonché’ la simulazione dell’ulteriore vendita, e, in subordine, la revoca di tale contratto perché pregiudicava le ragioni di credito della curatela. 

Il tribunale aveva ritenuto che la domanda di nullità fosse inammissibile perché la società acquirente, dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione, era stata cancellata dal registro delle imprese e, dunque, estinta secondo l’articolo 2495 del codice civile, prima della proposizione del giudizio. 

Aveva anche escluso sia il coinvolgimento in giudizio, quali successori, degli ex soci della società cancellata, sia l’interesse della curatela a coltivare le ulteriori domande. 

La curatela aveva proposto appello per contestare il mancato esame della ulteriore domanda di cancellazione della cancellazione della società convenuta. Essa aveva infatti sostenuto che la società si fosse cancellata solo per sottrarsi al giudizio d’appello, tanto più che il giudice del registro delle imprese aveva, nel frattempo, disposto la cancellazione della cancellazione. 

La corte d’appello ha dichiarato inammissibile l’appello in quanto basato sulla domanda di cancellazione della cancellazione formulata tardivamente. Aveva anche ritenuto non rilevante il decreto con cui il giudice del registro aveva disposto la cancellazione della cancellazione, poiché’ tale decreto era stato successivamente revocato dal tribunale. 

La curatela ha, quindi, proposto ricorso in Cassazione per contestare la tardività della domanda di cancellazione della cancellazione e per sostenere la rilevabilità d’ufficio della questione se viene proposta una domanda di nullità, di simulazione e di revoca di un contratto. 

 

La Corte: non rileva la decisione del giudice del registro. Possibile sempre la decisione del giudice ordinario sulla cancellazione, se formulata specifica domanda 

La Corte ha respinto il ricorso.  

La Corte afferma che chiunque vi abbia interesse e sia legittimato può agire in giudizio per far accertare con sentenza l’inesistenza delle condizioni di legge per cancellare dal registro delle imprese la società contro cui sia stato chiesto ovvero si intenda chiedere in giudizio,. Se invece la controversia riguardasse il mancato pagamento di un credito della società cancellata, vi sarebbero altri soggetti tenuti ad eseguirlo, ossia i suoi ex soci, pur sempre nei limiti di quanto da essi ricevuto in sede di liquidazione o illimitatamente, a seconda del regime di responsabilità rispetto ai debiti della società. 

Ciò anche se il giudice del registro delle imprese non abbia ordinato, in base all’articolo 2191 del codice civile, la cancellazione della cancellazione volontaria della società. 

Se sorge ora una controversia su una questione pregiudiziale (cd. pregiudizialità tecnica), il giudice camerale deve deciderla incidenter tantum, con effetti, cioè, limitati al procedimento camerale e senza forza di giudicato.  

La parte interessata può rivolgersi al giudice ordinario perché risolva la questione pregiudiziale con effetto di giudicato tra le parti, da far valere per ottenere la revoca o la modifica della decisione camerale assunta nel frattempo. 

Nello stesso modo si può procedere quando la controversia riguardi il rapporto sostanziale, anche quando, nel procedimento di cancellazione, sia in discussione la ricorrenza o meno dei requisiti di legge per la cancellazione dal registro delle imprese che sia stata richiesta dopo l’approvazione del bilancio finale di liquidazione.

La Cassazione ha anche confermato che la domanda deve essere proposta su istanza di parte e non rilevata d’ufficio.