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Cassazione: il viaggio di lavoro con l’amante è causa di addebito della separazione

sez. diritto di famiglia

Cassazione. Con la sentenza n. 18175 del 23 ottobre 2012 i giudici di legittimità hanno chiarito il concetto tradimento che può giustificare l’addebito di una separazione.
Nel caso di specie il ricorrente era stato visto da una collega durante un viaggio di lavoro assieme a quella che sarebbe diventata la sua compagna una volta lasciato il tetto coniugale.
Sul punto i giudici chiariscono che portare in viaggio di lavoro la persona con cui si intrattiene una relazione extraconiugale è, per le modalità offensive del tradimento, un motivo di addebito della separazione.
Le modalità della violazione dell’obbligo di fedeltà, continuano gli ermellini sono, in questo caso, sfacciate: e un tradimento di tal fatta è di per sé solo sufficiente a provare il nesso di causalità con la crisi coniugale.
La pronuncia di addebito, tuttavia, chiariscono i giudici, non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l’art. 143 del codice civile pone a carico dei coniugi, essendo invece necessario accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale.
Ma, proprio quando il tradimento è particolarmente offensivo nei confronti dell’altro coniuge, perché magari si realizza attraverso una relazione extraconiugale stabile, allora dà luogo ad una violazione particolarmente grave dell’obbligo di fedeltà che, «determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione al coniuge che ne è responsabile, sempreché non si constati la mancanza di nesso causale tra infedeltà e crisi coniugale mediante un accertamento rigoroso e una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, da cui risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto in un contesto caratterizzato da una convivenza meramente formale».

Avv. Lucia Nacciarone