News

Altre news

M&A: Chiomenti e Mainini & Associati con il fondo di investimento ISQ e CubeCold

Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis

Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Cassazione: presunzione di conoscibilità dell’atto che ammette però prova contraria

Un fallimento tra pochi intimi – Valida la consegna dell’istanza a persona di famiglia

Nel giudizio prefallimentare la notifica di un atto a mezzo del servizio postale si considera rituale e andata a buon fine se il plico viene consegnato a “persona di famiglia” che, pur non avendo uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, sia a lui legato da vincolo di parentela. Il destinatario può contestare la modalità di notifica dimostrando che la presenza nella propria abitazione del soggetto che ha ritirato il plico, nella specie la moglie separata, era del tutto occasionale.

Così ha statuito la Cassazione con l’ordinanza n. 11228 del 28.4.2021 che ha confermato la sentenza della Corte di appello di Bari con la quale era stato respinto il reclamo proposto ai sensi dell’art. 18 I. fall. dal ricorrente, in proprio e quale ex socio della snc, avverso la sentenza dichiarativa di fallimento del Tribunale di Foggia per l’intervenuta estensione del a, che coincideva con il luogo di residenza del ricorrente, tramite la consegna al soggetto qualificatosi all’Ufficiale quale “moglie incaricata della ricezione degli atti”. Il giudice di secondo grado aveva ritenuto sussistente la presunzione (iuris tantum) di ricezione della notificazione ai sensi dell’art. 139 2 comma cpc, effettuata presso l’abitazione del destinatario mediante consegna al familiare, posto che anche la moglie separata con pronuncia giudiziale di addebito al marito è considerata come persona di famiglia, perché il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio (v. Cass. 18085/2013).fallimento anche ai soci illimitatamente responsabili.

Secondo la Corte del merito la notifica degli atti aò reclamante e all’impresa individuale di cui era titolare, effettuata presso l’indirizzo di posta elettronica della snc, si era perfezionata presso la sede della fallit

La Cassazione risolve la questione affermando la sussistenza del vincolo presuntivo di cui all’art. 139 cpc. Nello specifico, condividendo l’orientamento costante di legittimità (§ 5.3.1.), la Corte riafferma il principio secondo cui “in tema di notificazioni, la consegna dell’atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell’art. 139 cod. proc. civ., non postula necessariamente né il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – né l’ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell’atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all’uopo, sufficiente l’esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l’atto al destinatario stesso; resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l’atto l’onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (così, verbatim, Sez. 6 – L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010; v. anche Cass. Sez. 1, Sentenza n. 18085 del 25/07/2013)”.

Sulla presunzione della convivenza temporanea nell’abitazione del destinatario della “persona di famiglia”, pur se separata con pronuncia giudiziale e residente altrove (§ 5.3.2.), che abbia preso in consegna l’atto (Cassazione n. 1843/1998, n. 7455/1997, 615/1995, 6100/1994, 2348/1194), il legislatore fonda altresì la presunzione di sollecita consegna del plico, superabile con la prova contraria della presenza occasionale e temporanea del familiare stesso (così le pronunce nn. 187/2000, 5671/1997, 737/1997).

Gli Ermellini rilevano, infine, come il reclamante non abbia fornito la prova contraria mancando di articolare istanze istruttorie dirette a dimostrare il carattere occasionale della presenza del consegnatario nella residenza del coniuge separato (§5.3.2.): l’unica prova testimoniale articolata sulla veridicità dell’attestazione contenuta nella relata di notifica sul luogo di ricezione dell’atto avrebbe dovuto essere contestato con la querela di falso.

Avv. Paola Cavallero
#Studiomainini