Nelle transazioni commerciali può succedere di non ricevere i pagamenti dovuti per prestazioni, servizi o per la vendita di prodotti.
Il creditore, cioé la parte – persona fisica o persona giuridica- che ha diritto al pagamento può avvalersi della procedura prevista per il recupero del credito, quando questo sia scaduto e il debitore non lo abbia saldato.
Se il creditore ha un titolo immediatamente esecutivo
Accade che il credito sia portato da un titolo esecutivo, cioé un documento con data certa che attesta il valore e la scadenza del credito, in questi casi potrà procedere direttamente con l’esecuzione forzata e richiedere il pignoramento dei beni del debitore per soddisfare il proprio credito.
Sono titoli esecutivi:
- una sentenza che conclude una causa;
- una scrittura privata autenticata da un notaio o da un pubblico ufficiale;
- un atto pubblico notarile;
- un assegno o una cambiale.
A volte il creditore non è in possesso di un titolo esecutivo e quindi è necessario che se ne procuri uno, se vuole agire in giudizio e pignorare i beni o i crediti del debitore insolvente e quindi recuperare in modo coattivo il suo credito.
Come ottenere il titolo esecutivo
Se il credito è una somma di denaro (liquido ed esigibile), il creditore può avvalersi di una procedura ad hoc per ottenere il titolo esecutivo, cioè il ricorso per decreto ingiuntivo.
Prima di tutto, il creditore, o il suo legale, deve intimare per iscritto al debitore di pagare il dovuto entro una certa data. Questa intimazione prende il nome di «messa in mora».
Il debito indicato nella lettera dovrà essere comprensivo di capitale, interessi e, nel caso d’intervento del legale, anche delle relative spese.
Se il debitore non onora il suo debito, nemmeno dopo aver ricevuto la lettera di intimazione, sarà possibile ottenere il titolo esecutivo per iniziare l’esecuzione forzata sui beni del debitore.
Come richiedere il decreto ingiuntivo
Prima di inoltrare la domanda al giudice per il rilascio del titolo esecutivo, che in questo caso avrà la forma del decreto ingiuntivo, è consigliabile verificare se il debitore è solvibile, in particolare se il credito è ingente.
Ci sono agenzie che si occupano di individuare le risorse economiche da pignorare e forniscono report e visure che consentono di confermare che il debitore ha beni o patrimoni aggredibili per soddisfare il credito.
La procedura per ottenere il decreto ingiuntivo è prevista dagli articoli 633 e seguenti del Codice di procedura civile e si può attivare a due condizioni:
- credito liquido, cioè quando la somma dovuta è determinata o determinabile con semplici operazioni aritmetiche;
- credito esigibile, cioè non sottoposto a condizioni o a termini, come il termine di pagamento non ancora scaduto;
- credito dimostrabile per iscritto (ad esempio con fattura ed estratto delle scritture contabili.
All’esito della procedura, il giudice emette un decreto che ingiunge al debitore di pagare, entro 40 giorni dalla notifica l’intero importo dovuto, compresi gli interessi e le spese di procedura, salvo casi particolari o urgenze.
Se il debitore, nei 40 giorni, si oppone al decreto ingiuntivo, dovrà iniziare una causa ordinaria per accertare il credito.
Se invece il debitore, nei 40 giorni, non si oppone, il decreto diventerà esecutivo in via definitiva.
Il creditore può richiedere al giudice, nel corso della causa di opposizione, di dichiarare esecutivo, in via provvisoria, il decreto per pignorare i beni del debitore o garantirsi il credito, ad esempio, con una ipoteca.
Mediazione e negoziazione assistita
Per ridurre il contenzioso giudiziario, il legislatore ha previsto modalità di risoluzione delle controversie, alternative a quella giudiziale.
Si tratta della negoziazione assistita e della mediazione. In alcuni casi e materie, il creditore non può rivolgersi al giudice ordinario per chiedere il decreto ingiuntivo se prima non avrà avviato una di queste procedure alternative. Gli accordi che le parti raggiungono all’esito di queste procedure costituiscono a loro volta titoli esecutivi.
Esecuzione forzata
Dal momento in cui il creditore dispone di un titolo esecutivo, può avviare l’esecuzione forzata sui beni del debitore. Potrà pignorare beni mobili, immobili, autoveicoli e altri beni registrati, crediti o altre risorse economiche del debitore, come partecipazioni societarie.