Uno dei dibattiti sempre più accesi affrontati nel corso delle riunioni condominiali è la mancanza di liquidità del condominio a causa del rifiuto o, nei migliori dei casi della dimenticanza, da parte di uno o più condomini del pagamento delle spese condominiali e i condomini in regola coi pagamenti, ovviamente, riversano il loro malcontento sull’amministratore.
Il debitore che persiste a non adempiere il suo debito porta sfiducia nel creditore, il quale è consapevole dei tempi lunghi e dei costi elevati della giustizia.
Tuttavia il condominio può adesso auto tutelarsi tramite alcuni provvedimenti .
La riforma prevede che l’amministratore faccia tutto il possibile per sollecitare i condomini al pagamento, non solo inviando lettere di messa in mora, ma ricorrendo anche ad azioni giudiziarie.
Nel caso in cui l’amministratore non adempia al suo dovere entro 6 mesi dalla chiusura del bilancio nel quale il credito riscuotibile è compreso, egli è condannabile per azione di responsabilità ed eventuale risarcimento del danno.
L’amministratore può scegliere personalmente un avvocato di sua fiducia senza richiedere preventivamente l approvazione dell’assemblea.
Seguendo la via giudiziaria si ha così la possibilità di ottenere un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo e senza avere l’obbligo del preventivo procedimento di mediazione. Perciò, differentemente dalla regola generale, il condominio può, già il giorno dopo il rilascio del decreto ingiuntivo, procedere all’esecuzione forzata senza aspettare i quaranta giorni per consentire l’opposizione del debitore. Questo permette al condominio di rivalersi sull’abitazione del debitore, ipotecandola o mettendola all’asta, anche se inserita nel fondo patrimoniale.
Inoltre, qualora si intendesse ricercare altri beni nascosti dal moroso, si avrebbe la possibilità di rivolgersi all’anagrafe tributaria.
Laddove invece il caso vedesse il debitore proprietario dell’immobile concedere in locazione l’appartamento, si potrebbe avviare un pignoramento dei fitti e pigioni che il locatario paga: ciò significa che perciò che sono gli inquilini in affitto a dover pagare la pigione direttamente all’amministratore e non al padrone di casa, fino a quando il debito non risulta saldato.
Qualora l’amministratore non voglia ricorrere alle via legale, vi sono comunque due provvedimenti che si possono attuare contro il condomino inadempiente.
- Il primo consiste nel negargli l’utilizzo dei servizi comuni, come acqua, gas e luce o divieto di parcheggio. (Il regolamento condominale non può impedire all’amministratore di adottare questi mezzi). Tale misura può essere messa in pratica a patto che il condomino non paghi da almeno sei mesi. E’ preferibile inviare una lettera di preavviso di sospensione dei servizi condominiali al debitore, nonostante la legge non lo preveda.
- Il secondo provvedimento invece prevede che l’amministratore fornisca ai vari creditori del condominio l’elenco dei morosi. Tale denuncia del moroso ai creditori serve perché essi possano per primi avviare le azioni esecutive nei confronti dei proprietari non in regola e solo successivamente rivalersi sul condominio Il creditore dovrà infatti prima tentare di recuperare quanto gli spetta dal condomino moroso e, solo in caso di infruttuosità del tentativo, si potrà rivalere sul condominio intero.