COVID-19 E IMPATTO SUI REDDITI DEI GENITORI ONERATI AL MANTENIMENTO DELLA PROLE
Torniamo ad occuparci delle questioni che l’impatto epidemico del COVID-19 solleva nell’ambito del diritto di famiglia analizzando, in particolare, le difficoltà connesse al corretto e regolare adempimento degli obblighi di mantenimento dei figli a causa dell’effetto a domino che la forzata chiusura delle attività, commerciali e non, ovvero la messa in cassa integrazione ha avuto sul reddito dei genitori onerati, determinandone un’inaspettata quanto involontaria contrazione.
Di fronte alla straordinaria situazione emergenziale moltissimi, purtroppo, sono i genitori che in questi giorni non sono oggettivamente in condizioni di onorare regolarmente l’importo previsto quale contributo mensile, oltre le spese straordinarie e sanitarie.
D’altro canto, se l’assegno venisse a mancare, i figli potrebbero trovarsi in serie difficoltà a far fronte ai loro bisogni primari: devono, quindi, prevalere i principi di correttezza ed il senso di responsabilità dei genitori nell’interesse primario dei minori.
L’obbligazione non è di natura contrattuale ma si basa su norme civilistiche che danno attuazione ai diritti costituzionalmente garantiti (artt. 29 e 30 Costituzione): il genitore onerato è obbligato a farvi sempre e comunque fronte, anche in caso di significative difficoltà, senza poter autonomamente decidere di autoridurselo in ragione del momentaneo minor reddito.
L’art. 147 c.c. impone ai genitori l’obbligo di mantenere i propri figli che grava su di essi in senso primario ed integrale, in considerazione della sussistenza della propria capacità lavorativa o, in caso di disoccupazione, della ‘possibilità’ di reperire un’attività lavorativa, anche se saltuaria.
La giurisprudenza di merito si esprime in questi termini laddove, in tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare, afferma che la disagiata condizione economica dell’obbligato non fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell’assegno all’avente diritto e che, a tal fine, non è sufficiente la semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l’onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Sul piano del diritto, le conseguenze del mancato e/o parziale adempimento degli obblighi di mantenimento possono essere di carattere sia civilistico che penalistico. Sotto quest’ultimo profilo, la sottrazione all’obbligo di corrispondere ogni tipo di assegno dovuto in caso di separazione o divorzio può integrare il reato previsto dall’art. 570 bis c.p.; la norma inserita dall’art. 2 del D. Lgs. 01/03/2018 aggrava le condotte omissive più marcatamente economiche già previste dall’art. 570 c.p..
In caso di minori si tratta di un reato procedibile d’ufficio, ciò vuol dire che la denuncia sporta dal soggetto beneficiario non può essere successivamente ritirata. Viste le ultime riforme, la norma prevede una responsabilità quasi ‘oggettiva’ ed assume rilevanza penale anche un versamento parziale o non puntuale.
È fuor di dubbio che l’eventuale abuso e/o strumentalizzazione dell’attuale crisi per sottrarsi o avanzare richieste di sospensione tout court del mantenimento non è rispettoso dei doveri di assistenza morale e materiale fondanti il cardine stesso della famiglia.
In assenza di uno specifico intervento normativo anche assistenziale, quindi, verrebbe da concludere che il soggetto onerato deve fare l’impossibile – se non di più – per versare quanto dovuto perché il benessere dei minori deve essere messo al primo posto.
Non disconosciamo, tuttavia, l’ipotesi che il genitore che abbia visto senza sua colpa annullata o gravemente ridotta la sua capacità di contribuzione, nel momento straordinario che stiamo vivendo possa essere costretto a chiedere una rimodulazione del contributo da versare. Ed allora un possibile correttivo al principio di cui sopra potrebbe intravedersi nell’istituto dell’impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile al debitore (artt. 1256 e 1258 Codice Civile), che trova applicazione allorquando si verifica un evento straordinario ed imprevedibile – non dipendente da un comportamento doloso o colposo del soggetto debitore – che gli impedisce di adempiere totalmente o parzialmente o, ancora, nei termini pattuiti, la propria obbligazione.
Nel caso di specie, il factum principis non sarebbe strettamente collegabile ad azioni o omissioni dirette o indirette del singolo soggetto, quanto piuttosto a cause di forza maggiore imprevedibili ed inevitabili. Le difficoltà del genitore nel corrispondere l’assegno nella misura prevista dal giudice deriverebbero, infatti, non già da un suo atteggiamento colposo o doloso bensì da un’impossibilità oggettiva ad effettuare la prestazione in sé e per sé considerata proprio a causa del lockdown lavorativo imposto dal Governo.
Al momento non c’è una giurisprudenza specifica di riferimento ed individuare una regola rigida e identica per tutte le situazioni sarebbe impossibile ed immotivato: occorre affidarsi alle norme che regolano il diritto di famiglia, oltre che al buon senso ed ai principi di correttezza e solidarietà.
I possibili scenari che potrebbero presentarsi possono così sintetizzarsi: i) nel caso in cui i rapporti con l’altro genitore siano sereni, civili e collaborativi, potrebbe essere percorribile la via dell’accordo su un’eventuale rimodulazione dell’assegno per la momentanea crisi di liquidità, da ratificare in sede di negoziazione assistita ovvero con un ricorso congiunto avanti il Tribunale; ii) nell’ipotesi in cui i rapporti tra i genitori siano conflittuali oppure non vi sia disponibilità da parte del soggetto beneficiario, occorrerebbe valutare se ricorrono nella fattispecie i presupposti per presentare un ricorso in Tribunale finalizzato all’ottenimento di un provvedimento d’urgenza che autorizzi la richiesta di riduzione ovvero la sospensione del mantenimento per il tempo di durata della nuova condizione reddituale. Se la capacità reddituale ed economica dell’onerato è realmente mutata in ragione delle restrizioni o del lockdown dell’attività imposte delle misure emergenziali, trattandosi di un fatto nuovo non previsto né prevedibile al momento della separazione/divorzio, potrebbe avere delle ripercussioni sulla determinazione del quantum dell’importo dovuto.
Ovviamente, per evitare abusi, il genitore interessato dovrà fornire al Giudice la prova rigorosa che la normativa emergenziale ha determinato la contrazione in maniera peggiorativa e significativa dei suoi redditi cui è conseguita l’impossibilità tout court di assolvere all’obbligo di mantenimento, perché non è sufficiente invocare le limitazioni imposte dal Governo.
Nell’ottica della comprensione reciproca e della solidarietà, potrà poi essere valutato se tale modificazione ha le caratteristiche di continuità, stabilità, di difficile reversibilità e se le misure COVID hanno ridotto la capacità economica anche dell’altro genitore.
La solidarietà familiare, su cui si fondano questi obblighi alimentari, imporrebbe – oggi più che mai – di valutare la complessiva e reale capacità patrimoniale concreta di tutti i soggetti coinvolti.
Lo stesso discorso vale per le spese straordinarie che devono essere sempre rimborsate alla parte che le ha anticipate nella misura stabilita dal giudice, salvo che i genitori addivengano ad un accordo stragiudiziale sul punto o depositino un ricorso per la modifica delle condizioni.
Qualora l’attuale crisi economica provocata dalla pandemia dovesse proseguire ancora per un tempo medio/lungo, non si può escludere che le richieste di revisione si possano moltiplicare con il rischio di non consentire una risposta in tempi abbastanza rapidi da parte di un sistema giudiziario costretto a lavorare in condizioni di emergenza.
Per questo motivo è auspicabile privilegiare strumenti stragiudiziali improntati alla conciliazione e al buon senso comune, valorizzando l’aspetto conciliativo e collaborativo, per non acuire situazione già conflittuali specie in un ambito in cui sono all’ordine del giorno i rancori, i ricatti e le rivendicazioni istintive dovute a crepe preesistenti nei rapporti.
Nel necessario bilanciamento dei diritti deve rimanere comunque centrale il principio del superiore interesse del minore, ricercando soluzioni fondate sul buon senso e la ragionevolezza, contestualizzate nelle specificità del caso concreto.
Devono essere garantiti il benessere primario della prole nell’ambito di un giusto contemperamento degli obblighi di un soggetto in concreta e dimostrata difficoltà, da un lato, ed i doveri di lealtà e correttezza che devono sempre guidare l’adempimento degli obblighi di assistenza materiale, dall’altro.
Pensare di sfruttare la situazione contingente di criticità simulando una difficoltà economica – in realtà inesistente – per ridimensionare in modo opportunistico le proprie risorse finanziarie non solo è censurabile e deprecabile dal punto di vista umano ma costituirebbe un illecito civile ed un reato penale passibile di gravi conseguenze.
Concludiamo rammentando che in nessun caso l’emergenza COVID potrà essere addotta dal genitore onerato come una scusante di comodo per sottrarsi agli obblighi di assistenza materiale né tantomeno potrà rappresentare un’opportunità per chi aspira a ‘liberarsi’ di un onere periodico –tante, troppe volte – mal tollerato.
Avv. Paola Cavallero -Senior Associate - Dipartimento Civile - diritto di famiglia Studio Mainini & Associati