Anche la promozione dei prodotti beneficia del credito di imposta per gli investimenti pubblicitari dopo la pandemia. Dal 2023 si torna al regime ordinario.
Credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari
L’articolo 57bis del Decreto legge n. 50/2017 prevede un credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali (con un incremento minimo dell’1% rispetto ad analoghi investimenti dell’anno precedente), che imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali realizzano su stampa e emittenti radiotelevisive.
A seguito della pandemia da Covid 19, il metodo di calcolo “incrementale” è stato sostituito da quello “volumetrico” per l’anno 2020, poi esteso al 2021 e 2022. Dal 2023 è in vigore il regime ordinario e solo con riferimento agli investimenti pubblicitari su stampa. Le disposizioni attuative sono contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 90/2018.
Il credito di imposta per gli investimenti pubblicitari è formulato secondo questo schema:
- Beneficiari
Possono beneficiare del credito di imposta, oltre agli enti non commerciali e ai lavoratori autonomi, le imprese che risiedono in Italia, a prescindere dalla forma giuridica, dalla dimensione aziendale, dal settore economico, dal regime contabile e dalle modalità di determinazione del reddito. - Investimenti agevolabili
Il credito di imposta riguarda gli investimenti pubblicitari effettuati sulla stampa quotidiana e periodica (anche on line), sulle emittenti radiofoniche e televisive locali (analogiche o digitali); solo per gli anni 2020, 2021 e 2022 anche su emittenti radiofoniche e televisive nazionali (analogiche o digitali) non partecipate dallo Stato.
Dal 2023 gli investimenti pubblicitari su radio e tv sono esclusi dalla agevolazione. - Spese d’acquisto
Le spese di acquisto sono considerate al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto, anche se ad esso funzionale o connessa.
Sono escluse dall’agevolazione le spese per:
- l’acquisto di spazi nella programmazione o palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi
- la trasmissione o l’acquisto di spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo
- grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite social o piattaforme online, banner pubblicitari su portali online ecc.
La misura dell’agevolazione per investimenti pubblicitari
L’agevolazione è pari al 75% del valore incrementale degli investimenti che siano superiori di almeno l’1% rispetto ad analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi nell’anno precedente. Il beneficio è escluso se nell’anno precedente gli investimenti sono stati pari a zero.
Solo per gli anni 2020, 2021 e 2022, il credito d’imposta è stato pari al 50% del valore degli investimenti effettuati e non era subordinato all’incremento degli investimenti di almeno l’1% rispetto a quelli dell’anno precedente. Quindi, dal 2023 si è tornati al 75% del valore incrementale degli investimenti e solo per quelli su stampa.
Per fruire della agevolazione è necessario che sia rispettato il limite delle risorse di bilancio stanziate per ogni anno. Se non sonno sufficienti, viene eseguita una ripartizione percentuale tra gli ammessi al beneficio.
Le spese si considerano sostenute per competenza secondo l’articolo 109 del Testo Unico delle Imposte su Redditi (TUIR), secondo cui: «i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni stesse sono ultimate«. Non rileva quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.
I soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità in materia di dichiarazioni fiscali o i revisori legali dei conti devono certificare che le spese siano state in effetti sostenute e questa attestazione deve essere prodotta in relazione alla «Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati», di cui è un presupposto.
La procedura per l’accesso all’ageovlazione
Con apposito modello e senza allegare alcun documento, devono essere inviate al Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate:
- la comunicazione per l’accesso al credito d’imposta, che vale come una prenotazione delle risorse e contiene i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell’anno agevolato;
- la dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati, per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione sono stati realizzati nell’anno agevolato e che soddisfano i requisiti prescritti.
La comunicazione va presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 1° al 31 gennaio dell’anno successivo. Per il 2022 la comunicazione andava presentata dal 1° marzo all’8 aprile 2022 e la dichiarazione dal 1° al 31 gennaio 2023.
Alla presentazione delle comunicazioni, il Dipartimento per l’informazione e l’editore forma l’elenco dei richiedenti con l’indicazione del credito di cui ciascuno di essi può beneficiare. Dopo la presentazione delle dichiarazioni, viene pubblicato sul sito del Dipartimento l’elenco dei soggetti ammessi al beneficio fiscale, con ripartizione percentuale nel caso in cui le risorse disponibili siano insufficienti.
Modalità di utilizzo del credito di imposta per investimenti pubblicitari
Il credito d’imposta:
- è utilizzabile solo in compensazione mediante il modello F24, con il codice tributo «6900», dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’importo che spetta
- va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni successive fino alla conclusione del suo utilizzo
- concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP.