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DECRETO “FARE” le principali novità dopo la conversione in legge

Premessa

In data 21.06.2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 144 il DL n. 69 del 21.06.2013, le cui disposizioni sono state sostanzialmente confermate dalla legge di conversione n. 98/2013.

Con il decreto in commento il Governo ha adottato disposizioni per favorire la ripresa economica del paese, tramite la concessione di agevolazioni e di semplificazioni burocratiche e fiscali. Tra le modifiche più rilevanti rientra sicuramente la modifica alla disciplina della responsabilità solidale negli appalti, ovvero la disciplina che lega appaltatori ed appaltanti nel caso in cui vi siano violazioni delle disposizioni fiscali. Secondo quanto previsto dal decreto fare è esclusa dall’ambito dell’applicazione della solidarietà l’imposta sul valore aggiunto (sopravvive la responsabilità solidale nel pagamento delle ritenute sulle retribuzioni dei lavoratori).;

NOVITA’

Fondo garanzia PMI (art. 1)

Viene rafforzato il Fondo di garanzia per le piccole medie imprese. In particolare, con un apposito D.M. si cercherà di:

  • assicurare un più ampio accesso al credito da parte delle piccole e medie imprese;
  • limitare il rilascio della garanzia del Fondo alle operazioni finanziarie di nuova concessione ed erogazione, escludendo la possibilità di garantire operazioni finanziarie già deliberate dai soggetti finanziatori alla data di presentazione della richiesta di garanzia, salvo che le stesse non siano condizionate, nella loro esecutività, all’acquisizione della garanzia da parte del Fondo.

La copertura viene ora anche estesa:

  • alle operazioni a favore di imprese ubicate in aree di crisi industriali complesse;
  • alle operazioni garantite a valere sulla sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie sui finanziamenti accordati a piccole e medie imprese di autotrasporto di merci.

Finanziamento per l’acquisto di materiali (art.2)

Al fine di accrescere la competitività dei crediti al sistema produttivo, le piccole e medie imprese, possono accedere a finanziamenti e ai contributi a tasso agevolato per l’acquisto, anche mediante operazioni di leasing finanziario, di macchinari, impianti e attrezzature (nonché hardware, software e tecnologie industriali) nuovi di fabbrica ad uso produttivo.

Le caratteristiche dell’agevolazione sono le seguenti:

  • i finanziamenti sono concessi, entro il 31 dicembre 2016, dalle banche convenzionate nel limite di 2,5 miliardi di euro;
  • i finanziamenti hanno durata massima di 5 anni dalla data di stipula del contratto e sono accordati per un valore massimo complessivo non superiore a 2 milioni di euro per ciascuna impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto. Essi possono coprire fino al 100% dei costi ammissibili individuati da un apposito decreto.

Requisiti, condizioni di accesso, modalità di erogazione dei contributi e relative attività di controllo verranno stabiliti con un decreto di natura non regolamentare del Ministro dello Sviluppo economico, di concerto con il MEF.

Rifinanziamento contratti di sviluppo (art. 3)

Vengono rifinanziati i contratti di sviluppo con un’attribuzione di risorse pari a 150 milioni di euro per il finanziamento dei programmi di sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali che, sulla base delle fonti finanziarie disponibili alla data di entrata in vigore del decreto, non possono essere destinatari di risorse per la concessione delle agevolazioni.

I programmi di cui sopra, sono agevolati tramite la concessione del solo finanziamento agevolato, nel limite massimo del 50% dei costi ammissibili.

Pagamento debiti SSN (art. 3 bis)

Viene introdotta con la legge di conversione una disposizione per accelerare lo sblocco dei debiti del servizio sanitario nazionale. Viene accordata la possibilità di accedere alle risorse assegnate e non richieste dalle stesse per lo sbocco dei debiti del SSN.

Distribuzione dei carburanti (art. 4)

Per diffondere l’uso del gas metano e dell’energia elettrica per autotrazione, il fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti viene destinato anche all’erogazione di contributi per la chiusura e la contestuale trasformazione da impianti di distribuzione carburanti liquidi in impianti per la distribuzione di gas metano per autotrazione. La legge di conversione ha incluso nell’agevolazioni anche la trasformazione delle stazioni in erogatrici di GPL.

Gasolio ad uso agricolo (art. 6)

Dal 1° agosto 2013 al 31 dicembre 2015, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale, sul gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra, scontano l’accisa al livello di imposizione, per l’anno 2013, pari a 25 euro per 1.000 Litri. L’applicazione di tale accisa viene concessa se tali soggetti, in sede di richiesta dell’assegnazione del gasolio, si obbligano a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali.

Agevolazione per le imprese  miste nei paesi in via di sviluppo (art. 7)

Possono essere concesse alle imprese italiane crediti agevolati per assicurare il finanziamento della quota di capitale di rischio, anche in forma anticipata, per la costituzione di imprese miste.

Possono altresì essere concessi crediti agevolati ad investitori pubblici o privati o ad organizzazioni internazionali, affinché finanzino imprese miste da realizzarsi in Paesi in via di sviluppo (PVS) o concedano altre forme di agevolazione identificate dal CIPE che promuovano lo sviluppo dei Paesi beneficiari. Le imprese beneficiare, secondo quanto previsto dalla legge di conversione, si devono impegnare a rispettare le previsioni OCSE in materia di responsabilità sociale negli investimenti internazionali.

Potenziamento reti wi-fi (art. 10)

L’offerta di accesso ad Internet al pubblico è libera e non richiede alcuna identificazione personale degli utilizzatori; il gestore, comunque, rimane obbligato a garantire la tracciabilità del collegamento (MAC address). Per l’utilizzo delle reti internet wi-fi la registrazione della traccia delle sessioni, ove non associata all’identità dell’utilizzatore, non costituisce trattamento di dati personali e non richiede adempimenti giuridici.

Credito d’imposta per il settore cinematografico (art. 11)
Viene prorogato al 2014 il credito d’imposta per il settore cinematografico.
Concessione nei lavori publici (art. da 18 a 22)

  • all’atto della consegna dei lavori il soggetto concedente dichiara di disporre di tutte le autorizzazioni, licenze, abilitazioni, nulla osta, permessi o altri atti di consenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente e che detti atti sono legittimi, efficaci e validi;
  • per le concessioni da affidarsi con la procedura ristretta, nel bando può essere previsto che l’amministrazione aggiudicatrice può indire, prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, una consultazione preliminare con gli operatori economici invitati a presentare offerte, al fine di verificare l’insussistenza di criticità del progetto posto a base di gara sotto il profilo della finanziabilità, e può provvedere, a seguito della consultazione, ad adeguare gli atti di gara aggiornando il termine di presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a trenta giorni decorrenti dalla relativa comunicazione agli interessati;
  • il bando può prevedere che l’offerta sia corredata dalla dichiarazione sottoscritta da uno o più istituti finanziatori di manifestazione di interesse a finanziare l’operazione, anche in considerazione dei contenuti dello schema di contratto e del piano economico-finanziario;
  • l’amministrazione aggiudicatrice prevede nel bando di gara che il contratto di concessione stabilisca la risoluzione del rapporto in caso di mancata sottoscrizione del contratto di finanziamento o della sottoscrizione o collocamento delle obbligazioni di progetto, entro un congruo termine fissato dal bando medesimo, comunque non superiore a ventiquattro mesi, decorrente dalla data di approvazione del progetto definitivo.

La legge di conversione ha previsto, in deroga alla disciplina ordinaria, la possibilità di anticipare il 10% del valore del contratto all’appaltatore fino al prossimo 31.12.2014.
Concessioni demaniali marittime (art. 19)

Secondo quanto stabilito dalla legge di conversione del Dl fare, fino alla data del 15.09.2013 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

Sino alla stessa data del 15 settembre 2013 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti.

Modifiche al codice della strada (art.20)

Viene disposta la modifica del codice della strada prevedendo che la sanzione sia ridotta del 30% se il pagamento viene effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione. La riduzione non si applica peraltro alle violazioni più gravi, cioè a quelle per cui è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente di guida.

Viene prevista, inoltre, la possibilità di effettuare il pagamento con strumenti elettronici e direttamente all’agente accertatore (sempre con strumenti elettronici).

Imposta sulle imbarcazioni (art 23)

Al fine di favorire il turismo, è stata effettuata una modifica all’art. 16, comma 2, DL n. 201/2011, che ha introdotto la tassa annuale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di locazione, anche finanziaria, residenti in Italia nonché delle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano unità da diporto o ai quali sia attribuibile il possesso di dette unità.

Il Decreto Fare ha in particolare soppresso la tassa per le imbarcazioni con scafo di lunghezza fino a 14 metri e ridotto la misura della tassa dovuta per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri (che passa da € 1.740 a € 870) e per le imbarcazioni con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri (che passa da € 2.600 a € 1.300).

Ora, per il calcolo dell’imposta dovuta devono essere presi in considerazione i seguenti valori:

IMPOSTA SULLE IMBARCAZIONI
Lunghezza scafo  Ammontare tassa  Lunghezza scafo  Ammontare tassa
fino a 14 metri  non dovuta  da 34,01 a 44 metri  euro 12.500
da 14,1 a 17 metri  euro 870  da 44,01 a 54 metri  euro 16.000
da 17,1 a 20 metri  euro 1.300  da 54,01 a 64 metri  euro 21.500
da 20,1 a 24 metri  euro 4.400  superiore a 64,01  euro 25.000
da 24,1 a 34 metri  euro 7.800

Per effetto della modifica dell’art. 49-bis, comma 5, D.Lgs. n. 171/2005, inoltre, i proventi dell’attività di noleggio occasionale di imbarcazioni possono essere assoggettati ad imposta sostitutiva dell’IRPEF e relative addizionali nella misura del 20%:

  • a condizione che il noleggio abbia una durata complessiva non superiore a 42 giorni;
  • a prescindere dall’ammontare dei proventi. È infatti stato soppresso il previgente limite, pari a € 30.000 annui, al cui superamento non era consentita l’applicazione dell’imposta sostitutiva.

Per effetto della legge di conversione tale regime viene esteso anche alle società non aventi come oggetto
sociale il noleggio o la locazione.

Semplificazioni edilizie (artt. 28-30)

Vengono modificate le disposizioni che cercano di semplificare gli atti della P.A., in particolar modo, nel settore dell’edilizia.

In primo luogo viene previsto che le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie a quelle sulle distanze dei fabbricati di cui al D.M. 2 aprile 1968, n. 1444 e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell’ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali. Viene integrato, inoltre, il disposto dell’art. 24 del T.U. edilizia (che disciplina il rilascio del certificato di agibilità), mediante l’aggiunta di un nuovo comma 4-bis che consente il rilascio del certificato di agibilità parziale.

È possibile richiedere il certificato di agibilità anche nei seguenti casi e alle condizioni indicate:

  • per singoli edifici o singole porzioni della costruzione, purché funzionalmente autonomi, qualora siano state realizzate e collaudate le opere di urbanizzazione primaria relative all’intero intervento edilizio e siano state completate e collaudate le parti strutturali connesse, nonché collaudati e certificati gli impianti relativi alle parti comuni;
  • per singole unità immobiliari, purché siano completate e collaudate le opere strutturali connesse, siano certificati gli impianti, completate le parti comuni e le opere di urbanizzazione primaria dichiarate funzionali rispetto all’edificio oggetto di agibilità parziale.

Semplificazione in materia agricola (art.30 bis)

Vengono previste le seguenti novità:

  • per la vendita al dettaglio esercitata su superfici all’aperto nell’ambito dell’azienda agricola, nonché per la vendita esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività’;
  • la vendita diretta mediante il commercio elettronico può essere iniziata contestualmente all’invio della comunicazione al comune del luogo ove ha sede l’azienda di produzione;
  • nell’ambito dell’esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell’imprenditore agricolo, con l’esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l’osservanza delle prescrizioni generali di carattere igienico-sanitario
  •  l’attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo non comporta cambio di destinazione d’uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale a prescindere dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati.

Durc – semplificazioni (art.32)

È ampliata a 120 giorni (anziché 3 mesi) la durata della validità del documento unico di regolarità contributiva (DURC) per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Fino al 31.12.2014 vale anche per i lavori commissionati da privati. Viene prevista, inoltre, la possibilità – qualora non sussistano i requisiti per il rilascio del DURC – che l’interessato (anche per il tramite del Consulente del lavoro) sia “invitato” a regolarizzare la propria posizione entro un termine non superiore a 15 giorni.

DVR – semplificazioni (art. 32)

In materia di contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione, è prevista la possibilità, per il datore di lavoro committente, di elaborare un unico Documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Inoltre, limitatamente ai settori di attività a basso rischio infortunistico e con riferimento all’attività del datore di lavoro committente, quest’ultimo può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell’ambiente di lavoro, per sovrintendere alla cooperazione e al coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori. Dell’individuazione dell’incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.

Viene inoltre stabilito che le aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico, così come individuati con apposito decreto del Ministro del lavoro, da adottare, sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici di settore dell’INAIL, possono attestare di aver effettuato la valutazione dei rischi con un modello semplificato.

Prestazioni lavorative di breve durata  (art. 35)

Circa le prestazioni lavorative di breve durata, il D.L. n. 69/2013 in commento ha previsto misure i semplificazione degli adempimenti relativi all’informazione, alla formazione e alla sorveglianza sanitaria applicabili alle prestazioni che implicano una permanenza del lavoratore in azienda per un periodo non superiore a 50 giornate lavorative nell’anno solare di riferimento, al fine di tener conto, mediante idonee attestazioni, degli obblighi assolti dallo stesso o da altri datori di lavoro nei confronti del lavoratore durante l’anno solare in corso (art. 3, co. 13bis, D.Lgs. n. 81/2008, inserito dall’art. 35, D.L. n. 69/2013).

Soppressione certificazioni sanitarie (art. 42)

Per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, sono abrogate le disposizioni concernenti l’obbligo dei certificati attestanti l’idoneità psico-fisica al lavoro in specifiche fattispecie. In particolare, la previsione riguarda (art. 42, D.L. n. 69/2013):

  • il certificato di sana e robusta costituzione richiesto dagli istituti scolastici;
  • limitatamente alle lavorazioni non a rischio, il certificato di idoneità per l’assunzione di bambini ed adolescenti;
  • il certificato medico comprovante la sana costituzione fisica per l’esercizio personale della farmacia, nonché dei dipendenti;
  • il certificato di idoneità fisica per l’assunzione nel pubblico impiego; – infine, quello richiesto per l’attività di maestro di sci.

Responsabilità fiscale degli appalti (art. 50)

 Il Decreto modifica il comma 28 dell’art. 35, DL n. 223/2006, il quale nella versione precedente stabiliva che: “in caso di appalto di opere o di servizi, l’appaltatore risponde in solido con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dell’imposta sul valore aggiunto dovuta dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto”. Per effetto delle modifiche adottate, in caso di contratto di appalto / subappalto, l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore soltanto per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente nei limiti dell’ammontare del corrispettivo
dovuto, con esclusione della responsabilità solidale per il versamento dell’IVA.

Semplificazione della “burocrazia fiscale” (art. 50 bis)

Viene prevista l’introduzione di un regime facoltativo, in base al quale dal 1° gennaio 2015 i soggetti titolari di partita IVA possono comunicare giornalmente in via telematica all’Agenzia delle entrate i dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi, incluse le relative rettifiche in aumento e in diminuzione. Per effetto dell’adesione a tale regime, i contribuenti non saranno tenuti ad alcuni adempimenti previsti ordinariamente per tutti gli altri contribuenti.

Ai soggetti che optano per l’invio in via telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati analitici delle fatture di acquisto e cessione di beni e servizi non si applicano le seguenti disposizioni:

  • l’art. 21, D.L. n. 78/2010, relativo all’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo non inferiore a 3.000 euro, come attuato dal provvedimento del direttore dell’Agenzia 22 dicembre 2010;
  • l’art. 1, commi da 1 a 3, D.L. n. 40/2010, relativo alla comunicazione telematica di tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di importo superiore a euro 500 effettuate e ricevute, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi black list, come attuato con D.M. Economia e finanze del 30 marzo 2010;
  • l’art. 60-bis, D.P.R. n. 633/1972, sulla solidarietà del cessionario al pagamento dell’IVA in caso di mancato versamento dell’imposta da parte del cedente relativa a cessioni effettuate a prezzi inferiori al valore normale;
  • l’art. 20, comma 1, D.P.R. n. 605/1973, relativo alla comunicazione all’anagrafe tributaria da parte delle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici degli estremi dei contratti di appalto, di somministrazione e di trasporto conclusi mediante scrittura privata e non registrati;
  • l’art. 1, comma 1, lettera c), ultimo periodo, del D.L. n. 746/1983, relativo alla comunicazione all’Agenzia delle Entrate, esclusivamente per via telematica, dei dati relativi alle operazioni realizzate senza applicazione dell’imposta indicate nella apposita dichiarazione su tali acquisti o importazioni, attuata con provvedimento del direttore dell’Agenzia del 14 marzo 2005;
  • l’art. 35, commi 28, 28-bis e 28-ter, D.L. n. 223/2006, relativi alla responsabilità in solido dell’appaltatore con il subappaltatore, nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto, del versamento all’erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore all’erario in relazione alle prestazioni effettuate nell’ambito del rapporto di subappalto di opere o di servizi.

Abrogazione del 770 mensile (art. 51)

Con l’abrogazione del comma 1, dell’art. 44-bis, DL n. 269/2003, non è più previsto l’obbligo, per i sostituti d’imposta, di utilizzare le nuove modalità di trasmissione mensile delle retribuzioni corrisposte e delle ritenute operate (c.d. “770 mensile”).

Estensione dell’assistenza fiscale (art. 51 bis)

Viene prevista la possibilità, a decorrere dal 2014, per i soggetti titolari di taluni redditi di lavoro dipendente e assimilati, di poter usufruire dei centri di assistenza fiscale (CAF) e dei consulenti del lavoro, ai fini della presentazione della dichiarazione dei redditi anche in caso di assenza di un sostituto d’imposta che sia tenuto a effettuare il conguaglio.

Gli effetti della disposizione si concretizzano nella possibilità di ottenere già nell’anno stesso (successivo a quello del rapporto di lavoro dipendente) eventuali rimborsi (credito) da parte dell’Amministrazione finanziaria; in caso contrario, effettuando la dichiarazione tramite modello UNICO il rimborso si sarebbe ottenuto dopo alcuni anni. In caso di debito il CAF / professionista abilitato / sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale invia telematicamente il mod. F24 ovvero consegna lo stesso al contribuente.

Va rilevato che, in via transitoria la nuova disposizione è applicabile, soltanto nel caso in cui dalla stessa risulti un credito, anche per i redditi 2012 presentando la dichiarazione modello 730/2013 dal 2 settembre al 30 settembre 2013 con le modalità operative disposte con Provvedimento 22.8.2013 dell’Agenzia delle Entrate e spiegate dalla Circolare ministeriale n.28/E del 22.8.2013, n. 28/E.

Dilazione delle somme iscritte al ruolo (art.52)

In riferimento alla dilazione delle somme iscritte a ruolo viene stabilito, con l’introduzione del nuovo comma 1-quinquies all’art. 19, DPR n. 602/73, che ora è prevista la possibilità di ottenere un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo. In particolare, la rateazione concessa al contribuente può essere aumentata fino a 120 rate mensili qualora lo stesso si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una “comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica”.

 Abitazione principale e pignoramento (art. 52)

Si vieta il pignoramento dell’abitazione principale (salvo che non si tratti di una abitazione di lusso ex D.M. 2 agosto 1969 e comunque se si tratti di immobili di cui alle categorie catastali A/8 o A/9).

Agenzie di viaggio (art. 55)

Il Decreto Fare contiene una norma di interpretazione autentica relativamente alle attività di agenzie di viaggio, con particolare riguardo al comma 3 dell’art. 74-ter, DPR n. 633/72, in base al quale non è ammessa in detrazione l’imposta relativa ai costi” sostenuti per le cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da terzi a diretto vantaggio dei viaggiatori. Secondo tale disposizione l’agenzia di viaggi che applica il regime dell’art. 74-ter, determinando l’IVA con il metodo c.d. “base da base”, non può detrarre l’IVA relativa agli acquisti.

Ora, il Decreto in esame, risolvendo un’annosa questione con riguardo alle agenzie di viaggio extraUE, afferma che la predetta disposizione si interpreta nel senso che: “l’imposta assolta sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi … effettuate da terzi nei confronti delle agenzie di viaggio stabilite fuori dell’Unione europea a diretto vantaggio dei viaggiatori non è rimborsabile”. Di conseguenza, detti soggetti non possono richiedere il rimborso dell’IVA assolta su acquisti di beni / prestazioni di servizi, a diretto vantaggio dei viaggiatori, effettuati in Italia.

Viene però previsto che non si dà luogo alla restituzione delle somme che al 22.6.2013 risultano già rimborsate e successivamente recuperate dall’Amministrazione finanziaria

Tobin Tax (art. 56)

Le disposizioni del decreto in materia di tobin tax (l’imposta sulle transazioni finanziarie) prevedono principalmente lo “slittamento” di alcune date collegate all’applicazione del tributo. In particolare, per effetto della modifiche apportate dal decreto Fare:

  • è prorogato il termine di applicazione dell’imposta sugli strumenti finanziari derivati, che ora va applicata a decorrere dalle operazioni effettuate dall’1.9.2013 (anziché dall’1.7.2013);
  • è fissato al 16.10.2013 (anziché al 16.7.2013) il termine per il versamento dell’imposta sui trasferimenti di proprietà / operazioni su strumenti finanziari derivati posti in essere fino al 30.9.2013.

Concordato preventivo (art. 82)
In materia di concordato preventivo, sono state apportate le seguenti modifiche all’articolo 161, RD n. 267/42:

  • obbligo di allegare alla domanda di concordato preventivo l’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dell’ammontare dei rispettivi crediti;
  • possibilità per il Tribunale di nominare il commissario giudiziale che
  • lvigili sull’operato del debitore, già all’atto di emissione del decreto con cui assegna al debitore stesso il termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione;
  • obbligo (e non più la facoltà) del Tribunale di disporre dell’informativa periodica finanziaria, che deve essere predisposta dal debitore con cadenza almeno mensile;
  • possibilità, per il Tribunale, di abbreviare il termine fissato per la presentazione della proposta e del piano da parte del debitore, qualora risulti che l’attività da questi compiuta “è manifestamente inidonea alla predisposizione” di detti documenti.

Mediazione civile e commerciale (art. 84)

Viene nuovamente previsto l’obbligo di esperire il tentativo di conciliazione per alcune tipologie di controversie.

La disposizione per effetto delle modifiche in sede di conversione:

  • assegna all’istituto della mediazione obbligatoria un carattere transitorio (durata 4 anni) e sperimentale;
  • esclude dalla mediazione obbligatoria le controversie in materia di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti nonché le controversie rispetto alle quali si sia già attivata la consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite ai sensi dell’art. 696-bis del codice di procedura civile;
  • prevede la mediazione obbligatoria anche per giudizi già instaurati in primo grado o addirittura in sede d’appello, rimettendo al giudice la valutazione sull’esigenza di procedervi;
  • rende obbligatoria l’assistenza dell’avvocato di tutte le parti al procedimento di mediazione;
  • interviene sul procedimento di mediazione, prevedendo che: il procedimento non possa durare più di tre mesi (attualmente sono quattro); si debba tenere un primo incontro, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione; se l’incontro non ha esito positivo e il procedimento si chiude subito, niente è dovuto al mediatore; gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori, pur dovendo garantire una specifica formazione.