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Decreto ingiuntivo: la notifica nulla non può invalidare e farlo dichiarare inefficace

Solamente la mancanza o la giuridica inesistenza dell’adempimento consentono di porre nel nulla il titolo.

Il decreto ingiuntivo non può essere dichiarato inefficace solo perché la notifica è nulla. A dirlo è una recente sentenza della Cassazione (Cass. sent. n. 3552 del 14.02.2014). L’annullamento del decreto, infatti, potrebbe tutt’al più essere pronunciato dal giudice solo in caso di una notifica assente giuridicamente inesistente. Al contrario, se la notifica è semplicemente nulla essa può essere sempre rinnovata e, quindi, il titolo deve rimanere in piedi.

Una banca aveva omesso di notificare un decreto ingiuntivo ad uno dei coobbligati. Dalla relata di notifica, infatti, era risultato che il plico era tornato indietro perché il destinatario era sconosciuto all’indirizzo indicato anche se lì aveva la residenza anagrafica, con la conseguenza che la notifica si doveva considerare nulla ma non inesistente. Se il tribunale di primo grado aveva dichiarato la nullità del titolo e ordinato la cancellazione dell’ipoteca in favore del creditore, la Cassazione è stata di contrario avviso.

Quando la notifica è irregolare o al massimo nulla è sempre possibile la sanatoria della stessa in due modi:

1 – con la costituzione in giudizio dell’intimato: il debitore, infatti, può sempre proporre opposizione tardiva all’ingiunzione provando di non avere avuto conoscenza dell’atto

2 – oppure con la rinnovazione della notifica da parte del creditore.

Dunque il debitore non può proporre il ricorso per la declaratoria di inefficacia, ammesso solo nel caso di mancanza o giuridica inesistenza della notifica. La notifica del decreto ingiuntivo, anche se nulla, è – del resto – indice della volontà del creditore di avvalersi del decreto. Non si può, pertanto, presumere che quest’ultimo abbia voluto abbandonare il titolo (che costituisce, invece, il fondamento della previsione di inefficacia). Ne consegue – prosegue la sentenza in commento – che, tranne i casi in cui un decreto ingiuntivo non sia stato notificato o la notifica sia giuridicamente inesistente, la parte contro la quale è stato emesso non può chiedere la declaratoria di inefficacia del decreto stesso.

la Legge per Tutti -redazione