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L’importanza della prevenzione:

DECRETO RISTORI-BIS

A seguito delle nuove limitazioni imposte dal D.P.C.M. 3 novembre 2020, il Governo ha emanato il c.d. Decreto Ristori-bis, D.L. 149 del 9 novembre 2020, in vigore dal giorno della sua pubblicazione sulla G.U n. 279 del 9 novembre 2020, contenente ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
Di seguito le principali disposizioni.
Articoli Contenuti

Articolo 1
Rideterminazione del Contributo a fondo perduto del Decreto Ristori e
nuovo contributo a favore degli operatori dei centri commerciali
È stato sostituito l’allegato 1 del Decreto Ristori.
Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-
gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancio e rosse), è riconosciuta una maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui al Decreto
Ristori di un ulteriore 50%.
È stata abrogata la possibilità, prevista dal D.L. Ristori, di inserire ulteriori codici ATECO aventi diritto al contributo rispetto a quelli previsti nell’allegato 1.
Il contributo a fondo perduto sarà riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del D.P.C.M. 3 novembre 2020, sarà erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza. Per questi ultimi soggetti, che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis, il contributo è determinato entro il 30% del contributo a fondo perduto del Decreto Ristori. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis, spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del Decreto Ristori ed è determinato entro il 30% del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dall’articolo 25, commi 4, 5 e 6, D.L. 34/2020.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.

Articolo 2
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori Iva

Per sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure
restrittive introdotte con il D.P.C.M. 3 novembre 2020, è riconosciuto un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre
2020, avevano la partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività
prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’allegato 2 al
Decreto Ristori-bis e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (aree rosse). Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 25 ottobre 2020.
Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 1, commi 3-11, Decreto Ristori. Il
valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate
nell’allegato 2 al Decreto Ristori-bis.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione Europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno
dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19”, e successive modificazioni.
Articolo 7
Sospensione dei versamenti tributari

Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo
1, D.P.C.M. 3 novembre 2020, aventi domicilio fiscale, sede legale o sede
operativa in qualsiasi area del territorio nazionale, per quelli che esercitano le
attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (aree arancioni e rosse),
individuate con le ordinanze del Ministro della salute, nonché per i soggetti che
operano nei settori economici individuati nell’allegato 2 al Decreto Ristori-bis,
ovvero esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree rosse, sono sospesi i termini che scadono nel mese di novembre 2020 relativi:
· ai versamenti relativi alle ritenute alla fonte (articoli 23 e 24, D.P.R.
600/1973) e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i
predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
· ai versamenti relativi all’Iva.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi,
in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un
massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata
entro il 16 marzo 2021.

Articolo 11
Sospensione dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro privati con sede operativa nei territori interessati
dalle nuove misure restrittive
La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui all’articolo 13, Decreto Ristori, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’allegato 1 al Decreto Ristori-bis. La sospensione non opera relativamente ai premi Inail.
È anche sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive o operative nelle aree rosse, appartenenti ai settori individuati nell’allegato 2 del Decreto Ristori-bis.
I dati identificativi relativi ai suddetti datori verranno comunicati, a cura
dell’Agenzia delle entrate, all’Inps, per consentire il riconoscimento ai beneficiari delle misure concernenti la sospensione.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi saranno
effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di 2 rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.
I benefici del presente articolo sono attribuiti in coerenza della normativa
vigente dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Articolo 12
Misure in materia di integrazione salariale
Sono prorogati al 15 novembre 2020 i termini decadenziali di invio delle
domande di accesso ai trattamenti collegati all’emergenza COVID-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies, D.L. 18/2020, e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi, che, in applicazione della disciplina ordinaria, si collocavano tra il 1° e il 30 settembre 2020.
È abrogato l’articolo 12, comma 7, Decreto Ristori.
I trattamenti di integrazione salariale di cui all’articolo 12, Decreto Ristori, sono
riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020.

Articolo 13
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione della didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado

Limitatamente alle aree rosse, nelle quali sia stata disposta la chiusura delle
scuole secondarie di primo grado (medie inferiori), e nelle sole ipotesi in cui la
prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza.
Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione,
un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto
previsto dall’articolo 23, D.Lgs. 151/2001, ad eccezione del comma 2. I suddetti
periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di
gravità accertata ai sensi dell’articolo 4, comma 1, L. 104/1992, iscritti a scuole
di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i
quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei D.P.C.M. 24 ottobre e 3
novembre 2020.

Articolo 14
Bonus baby-sitting
A decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree rosse nelle quali sia
stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole
secondarie di primo grado (medie inferiori), i genitori lavoratori iscritti alla
Gestione separata o alle Gestioni speciali dell’Ago, e non iscritti ad altre forme
previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting, purché non resi da familiari, nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente a entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è
subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore
beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o
cessazione dell’attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità
accertata iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a
carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei
D.P.C.M. 24 ottobre e 3 novembre 2020.
Le disposizioni valgono anche nei confronti dei genitori affidatari.
Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia e la sua fruizione è
incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido.
Le modalità operative per accedere al bonus sono stabilite dall’Inps, che
provvede al monitoraggio per evitare il superamento del tetto di spesa previsto.
Articolo 17
Modifiche al testo unico in materia di sicurezza
Sono stati sostituiti gli allegati XLVII e XLVIII, D.Lgs. 81/2008, in tema di agenti
biologici.
Articolo 18
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi, nonché interventi
finanziari per il settore turistico, agricolo e della pesca, per Lampedusa
e Linosa e risorse per i Comuni siciliani più coinvolti nella gestione dei
flussi migratori
Sono apportate modifiche all’articolo 42-bis, D.L. 104/2020, c.d. Decreto
Agosto.
Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa
nel territorio del Comune di Lampedusa e Linosa, i versamenti dei tributi nonché dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, in scadenza entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 (novità), sono effettuati, nel limite del 40% dell’importo dovuto, ad eccezione dell’Iva, senza applicazione di sanzioni e interessi entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50% dei versamenti sospesi ai sensi degli articoli 126 e 127, D.L. 34/2020, convertito, con modificazioni, dalla L. 77/2020, della rateizzazione fino a un massimo di 24 rate mensili prevista dall’articolo 97, D.L. 104/2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione al 40% si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti del Regolamento (UE) 1407/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de minimis”, del
Regolamento (UE) 1408/2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108,
Tfue agli aiuti “de minimis” nel settore agricolo, e del Regolamento (UE)
717/2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108, Tfue agli aiuti “de
minimis” nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
I soggetti che intendono avvalersi dell’agevolazione devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione sono stabiliti con provvedimento del direttore dell’Agenzia medesima.
Articolo 20
Finanziamento Fondi bilaterali per ammortizzatori ante Decreto Agosto
I Fondi bilaterali di cui all’articolo 27, D.Lgs. 148/2015, sono autorizzati a
utilizzare le somme stanziate dal Decreto Agosto anche per le erogazioni
dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Articolo 21 Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e
dell’acquacoltura
Agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi
previdenziali e assistenziali di cui all’articolo 16, Decreto Ristori, che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3, Decreto Ristori-bis, è riconosciuto il medesimo beneficio anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020, nel rispetto della disciplina dell’Unione Europea in materia di aiuti di Stato.
Sono abrogate le misure di sostegno alle citate imprese previste dall’articolo 7, Decreto Ristori.
Articolo 28
Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi
Ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo 17, Decreto Ristori, si
considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di
collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.

Allegato 1 (Articolo 1)

(nuova tabella richiamata dall’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020)
Codice ATECO %
493210 – Trasporto con taxi 100,00%
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente 100,00%
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o suburbano 200,00%
522190 – Altre attività connesse ai trasporti terrestri nca 100,00%
551000 – Alberghi 150,00%
552010 – Villaggi turistici 150,00%
552020 – Ostelli della gioventù 150,00%
552030 – Rifugi di montagna 150,00%
552040 – Colonie marine e montane 150,00%
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence 150,00%
552052 – Attività di alloggio connesse alle aziende agricole 150,00%
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte 150,00%
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero 150,00%
561011 – Ristorazione con somministrazione 200,00%
561012 – Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole 200,00%
561030 – Gelaterie e pasticcerie 150,00%
561041 – Gelaterie e pasticcerie ambulanti 150,00%
561042 – Ristorazione ambulante 200,00%
561050 – Ristorazione su treni e navi 200,00%
562100 – Catering per eventi, banqueting 200,00%
563000 – Bar e altri esercizi simili senza cucina 150,00%
591300 – Attività di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi 200,00%
591400 – Attività di proiezione cinematografica 200,00%
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport 200,00%
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio
senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi 200,00%
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento 200,00%
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca 200,00%
799020 – Attività delle guide e degli accompagnatori turistici 200,00%
823000 – Organizzazione di convegni e fiere 200,00%
855209 – Altra formazione culturale 200,00%
900101 – Attività nel campo della recitazione 200,00%
900109 – Altre rappresentazioni artistiche 200,00%
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli 200,00%
900209 – Altre attività di supporto alle rappresentazioni artistiche 200,00%
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie 200,00%
900400 – Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche 200,00%
920009 – Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo} 200,00%
931110 – Gestione di stadi 200,00%
931120 – Gestione di piscine 200,00%
931130 – Gestione di impianti sportivi polivalenti 200,00%
931190 – Gestione di altri impianti sportivi nca 200,00%
931200 – Attività di club sportivi 200,00%
931300 – Gestione di palestre 200,00%
931910 – Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi 200,00%
931999 – Altre attività sportive nca 200,00%
932100 – Parchi di divertimento e parchi tematici 200,00%
932910 – Discoteche, sale da ballo night-club e simili 400,00%
932930 – Sale giochi e biliardi 200,00%
932990 – Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca 200,00%
949920 – Attività di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby 200,00%
949990 – Attività di altre organizzazioni associative nca 200,00%
960410 – Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali} 200,00%
960420 – Stabilimenti termali 200,00%
960905 – Organizzazione di feste e cerimonie 200,00%
493909 – Altre attività di trasporti terrestri di passeggeri nca 100,00%
503000 – Trasporto di passeggeri per vie d’acqua interne (inclusi i trasporti lagunari) 100,00%
619020 – Posto telefonico pubblico ed Internet Point 50,00%
742011 – Attività di fotoreporter 100,00%
742019 – Altre attività di riprese fotografiche 100,00%
855100 – Corsi sportivi e ricreativi 200,00%
855201 – Corsi di danza 100,00%
920002 – Gestione di apparecchi che consentono vincite in denaro funzionanti a moneta o a
gettone 100,00%
960110 – Attività delle lavanderie industriali 100,00%
477835 – Commercio al dettaglio di bomboniere 100,00%
522130 – Gestione di stazioni per autobus 100,00%
931992 – Attività delle guide alpine 200,00%
743000 – Traduzione e interpretariato 100,00%
561020 – Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto 50,00%
910100 – Attività di biblioteche ed archivi 200,00%
910200 – Attività di musei 200,00%
910300 – Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili 200,00%
910400 – Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali 200,00%
205102 – Fabbricazione di articoli esplosivi 100,00%

Allegato 2 (Articolo 2)
(tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo
contributo a fondo perduto)
Codice ATECO

Descrizione %
47.19.10 Grandi magazzini 200%
47.19.90 Empori ed altri negozi non specializzati di vari prodotti non alimentari 200%
47.51.10 Commercio al dettaglio di tessuti per l’abbigliamento, l’arredamento e di
biancheria per la casa 200%
47.51.20 Commercio al dettaglio di filati per maglieria e merceria 200%
47.53.11 Commercio al dettaglio di tende e tendine 200%
47.53.12 Commercio al dettaglio di tappeti 200%
47.53.20 Commercio al dettaglio di carta da parati e rivestimenti per pavimenti
(moquette e linoleum) 200%
47.54.00 Commercio al dettaglio di elettrodomestici in esercizi specializzati 200%
47.64.20 Commercio al dettaglio di natanti e accessori 200%
47.78.34 Commercio al dettaglio di articoli da regalo e per fumatori 200%
47.59.10 Commercio al dettaglio di mobili per la casa 200%
47.59.20 Commercio al dettaglio di utensili per la casa, di cristallerie e vasellame 200%
47.59.40 Commercio al dettaglio di macchine per cucire e per maglieria per uso domestico 200%
47.59.60 Commercio al dettaglio di strumenti musicali e spartiti 200%
47.59.91 Commercio al dettaglio di articoli in legno, sughero, vimini e articoli in
plastica per uso domestico 200%
47.59.99 Commercio al dettaglio di altri articoli per uso domestico nca 200%
47.63.00 Commercio al dettaglio di registrazioni musicali e video in esercizi specializzati 200%
47.71.10 Commercio al dettaglio di confezioni per adulti 200%
47.71.40 Commercio al dettaglio di pellicce e di abbigliamento in pelle 200%
47.71.50 Commercio al dettaglio di cappelli, ombrelli, guanti e cravatte 200%
47.72.20 Commercio al dettaglio di articoli di pelletteria e da viaggio 200%
47.77.00 Commercio al dettaglio di orologi, articoli di gioielleria e argenteria 200%
47.78.10 Commercio al dettaglio di mobili per ufficio 200%
47.78.31 Commercio al dettaglio di oggetti d’arte (incluse le gallerie d’arte) 200%
47.78.32 Commercio al dettaglio di oggetti d’artigianato 200%
47.78.33 Commercio al dettaglio di arredi sacri ed articoli religiosi 200%
47.78.35 Commercio al dettaglio di bomboniere 200%
47.78.36 Commercio al dettaglio di chincaglieria e bigiotteria (inclusi gli oggetti 200%
ricordo e gli articoli di promozione pubblicitaria)
47.78.37 Commercio al dettaglio di articoli per le belle arti 200%
47.78.50 Commercio al dettaglio di armi e munizioni, articoli militari 200%
47.78.91 Commercio al dettaglio di filatelia, numismatica e articoli da collezionismo 200%
47.78.92 Commercio al dettaglio di spaghi, cordami, tele e sacchi di juta e prodotti
per l’imballaggio (esclusi quelli in carta e cartone) 200%
47.78.94 Commercio al dettaglio di articoli per adulti (sexy shop) 200%
47.78.99 Commercio al dettaglio di altri prodotti non alimentari nca 200%
47.79.10 Commercio al dettaglio di libri di seconda mano 200%
47.79.20 Commercio al dettaglio di mobili usati e oggetti di antiquariato 200%
47.79.30 Commercio al dettaglio di indumenti e altri oggetti usati 200%
47.79.40 Case d’asta al dettaglio (escluse aste via internet) 200%
47.81.01 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ortofrutticoli 200%
47.81.02 Commercio al dettaglio ambulante di prodotti ittici 200%
47.81.03 Commercio al dettaglio ambulante di carne 200%
47.81.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti alimentari e bevande nca 200%
47.82.01 Commercio al dettaglio ambulante di tessuti, articoli tessili per la casa, articoli di abbigliamento 200%
47.82.02 Commercio al dettaglio ambulante di calzature e pelletterie 200%
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti 200%
47.89.02 Commercio al dettaglio ambulante di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura; attrezzature per il giardinaggio 200%
47.89.03 Commercio al dettaglio ambulante di profumi e cosmetici; saponi, detersivi
ed altri detergenti per qualsiasi uso 200%
47.89.04 Commercio al dettaglio ambulante di chincaglieria e bigiotteria 200%
47.89.05 Commercio al dettaglio ambulante di arredamenti per giardino; mobili;
tappeti e stuoie; articoli casalinghi; elettrodomestici; materiale elettrico 200%
47.89.09 Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti nca 200%
47.99.10 Commercio al dettaglio di prodotti vari, mediante l’intervento di un dimostratore o di un incaricato alla vendita (porta a porta) 200%
96.02.02 Servizi degli istituti di bellezza 200%
96.02.03 Servizi di manicure e pedicure 200%
96.09.02 Attività di tatuaggio e piercing 200%
96.09.03 Agenzie matrimoniali e d’incontro 200%
96.09.04 Servizi di cura degli animali da compagnia (esclusi i servizi veterinari) 200%
96.09.09 Altre attività di servizi per la persona nca 200%
ALLEGATO 3 (Articolo 21)
CODICI ATECO
Codice Ateco Descrizione
01.xx.xx Coltivazioni agricole e produzione di prodotti animali, caccia e servizi connessi
02.xx.xx Silvicoltura e utilizzo di aree forestali
03.xx.xx Pesca e acquacoltura
11.02.10 Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
11.02.20 Produzione di vino spumante e altri vini speciali
11.05.00 Produzione di birra
46.21.22 Commercio all’ingrosso di sementi e alimenti per il bestiame (mangimi), piante officinali,
semi oleosi, patate da semina
46.22.00 Commercio all’ingrosso di fiori e piante
47.76.10 Commercio al dettaglio di fiori e piante
47.89.01 Commercio al dettaglio ambulante di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti
55.20.52 Attività di alloggio connesse alle aziende agricole
56.10.12 Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
81.30.00 Cura e manutenzione del paesaggio inclusi parchi giardini e aiuole
82.99.30 Servizi di gestione di pubblici mercati e pese pubbliche