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Detrazione al 50% o al 30%: guida per chi punta sull’innovazione tramite il crowdfunding

Detrazioni fiscali per gli investimenti in start-up e pmi innovative al test di convenienza. Meglio l’agevolazione al 50% o quella ordinaria al 30%? Per scegliere, soprattutto se per investire tramite una piattaforma di equity crowdfunding, è necessaria un’attenta pianificazione del momento dell’investimento nella consapevolezza che la detrazione del 50% è alternativa rispetto a quella del 30%.

Procedendo con ordine, la detrazione per investimenti in piccole e medie imprese innovative e start-up, con riferimento agli investimenti effettuati dalle persone fisiche, è stata innalzata al 50% dall’articolo 38, commi 7 ed 8, del cosiddetto decreto Rilancio (il dl n. 34/2020, convertito nella legge 77/2020). Per dare piena attuazione alle norme, il quadro è stato completato con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale n. 13 del 15 febbraio 2021 del decreto attuativo del Mise-Mef del 28/12/2020.

In cosa consiste il bonus? Si tratta della possibilità di fruire di una detrazione fiscale pari al 50% dell’investimento effettuato nelle start-up innovative fino a un massimo di 100 mila euro e nelle Pmi innovative fino a un massimo di 300 mila euro per ciascun periodo di imposta e nel rispetto dei limiti fissati dal cosiddetto regime de minimis. Oltre tale soglia è comunque possibile godere della detrazione fiscale pari al 30%. Ferma restando la possibilità di godere dell’agevolazione fiscale anche in caso di investimenti effettuati in start-up e Pmi innovative per il tramite delle piattaforme di Equity Crowdfunding, va evidenziata la presenza di alcuni limiti operativi che potrebbero rendere farraginoso il processo di investimento tramite i suddetti portali ai fini dell’applicazione della detrazione del 50%: è quindi necessaria un’attenta pianificazione del momento dell’investimento.

In particolare, il decreto prevede che per poter fruire della detrazione al 50% l’impresa beneficiaria dell’investimento presenti un’apposita istanza tramite piattaforma informatica denominata «Incentivi fiscali in regime «de minimis» per investimenti in Start-up e Pmi innovative», gestita dal Mise e, solo a seguito di esito positivo del controllo da parte dello stesso ministero, l’investitore potrà godere dell’agevolazione. Nel caso di campagne di equity crowdfunding che di prassi coinvolgono anche centinaia di investitori, i tempi della procedura burocratica, che tra l’altro non ha termini perentori,non si conciliano con i tempi delle campagne di equity crowdfunding la cui chiusura richiede, nella maggior parte dei casi, non più di 60 giorni.

Da qui la necessità per l’investitore di pianificare con attenzione il momento dell’investimento e verificare l’opportunità di non godere dell’agevolazione del 50% bensì quella del 30%, per la fruizione della quale non è necessario presentare alcuna domanda preventiva al Mise né da parte dell’investitore né da parte dell’impresa beneficiaria dell’investimento.

Sempre al fine della detrazione del 50%, particolare attenzione va posta sulla pianificazione della modalità di investimento. Infatti, il decreto Mise non contempla la possibilità dell’investimento indiretto attraverso veicoli societari ma esclusivamente mediante Organismi di investimento collettivo del risparmio (Oicr), soggetti giuridici poco diffusi nell’investimento mediante equity crowdfunding. In questo caso la persona fisica che intendesse investire tramite veicoli societari dovrebbe accontentarsi della detrazione fiscale del 30%.

Ultima questione che si evince dalla lettura del decreto Mise riguarda la possibilità di applicare l’agevolazione del 50% anche agli investimenti già effettuati nel 2020 a condizione che le società beneficiarie degli investimenti propongano le domande di «autorizzazione» entro il mese di aprile 2021. In questo caso il lasso temporale concesso potrebbe non essere sufficiente a evadere tutte le richieste anche in considerazione del fatto che gli investimenti tramite equity crowdfunding effettuati nel 2020 sono stati molto numerosi. Qualora le società beneficiarie non riuscissero a presentare nei termini le domande, il dettato normativo prevede comunque la possibilità per l’investitore di godere, in alternativa, della detrazione fiscale pari al 30% dell’investimento già effettuato.

Avv. Andrea Filippo Mainini - Avv. Mennato Fusco
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