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L’importanza della prevenzione:

DL 30.4.2019 n. 34 – Decreto Crescita

Con il DL 30.4.2019 n. 34, pubblicato sulla G.U. 30.4.2019 n. 100, è stato emanato il c.d. “decreto crescita”. Il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, per numerose disposizioni sono previste specifiche decorrenze. Di seguito la principali novità contenute nel DL 34/2019 in materia fiscale sia quelle di carattere non fiscale.

Il DL 34/2019 è in corso di conversione in legge e le relative disposizioni sono quindi suscettibili di modifiche ed integrazioni.

Super-ammortamenti –Reintroduzione

Con l’art. 1 del DL 34/2019 viene prevista la reintroduzione dei super-ammortamenti, con maggiorazione pari al 30%, per gli investimenti effettuati:

  • dall’1.4.2019 al 31.12.2019;
  • ovvero entro il 30.6.2020, a condizione che entro il 31.12.2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Nuovo tetto massimo agli investimenti agevolabili

Sono agevolabili gli investimenti nel limite di 2,5 milioni di euro, per cui il beneficio non spetta per la parte eccedente.

Tassazione agevolata degli utili reinvestiti: Con l’art. 2 del DL 34/2019 viene integralmente riscritta la disciplina della c.d. “mini IRES”, agevolazione che dal 2019 va a               sostituire l’ACE, e che si sostanzia nell’assoggettamento ad aliquota ridotta della parte del reddito d’impresa corrispondente agli utili accantonati a riserva. La nuova norma pone                quale unica condizione quella dell’accantonamento degli utili, non essendo invece necessario che essi siano reinvestiti in      beni strumentali o siano destinati all’incremento della base occupazionale.

L’agevolazione riguarda:

  • sia i soggetti IRES (società di capitali, enti commerciali, ecc.);
  • sia i soggetti IRPEF esercenti attività d’impresa (imprese individuali, Snc e sas), purché in contabilità ordinaria.

Aliquota ridotta

A regime (ovvero, dal 2022, per i soggetti “solari”), l’IRES è ridotta di 3,5 punti percentuali (la fascia di reddito agevolata sconta, quindi, l’aliquota del 20,5%). In via transitoria, la riduzione è pari:

  • a 1,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 22,5%), per il 2019;
  • a 2,5 punti percentuali (quindi, con imposta del 21,5%), per il 2020;
  • a 3 punti percentuali (quindi, con imposta del 21%), per il 2021.

A titolo esemplificativo, se la società ha per il 2019 un reddito imponibile di 300.000,00 euro, e ha accantonato in data 29.4.2019 l’utile del 2018 per 120.000,00 euro:

  • la quota agevolata del reddito (120.000,00 euro) è assoggettata all’aliquota ridotta del 22,5%;
  • l’ammontare residuo (180.000,00 euro) è assoggettato all’aliquota ordinaria del 24%;
  • l’IRES totale ammonta a 70.200,00 euro (120.000,00 x 22,5% + 180.000,00 x 24%);
  • il risparmio d’imposta ammonta a 1.800,00 euro.

Come nella originaria versione della “mini IRES”, non sono agevolati gli accantonamenti alle riserve non disponibili, ovvero alle riserve formate con utili derivanti da processi di mera valutazione (ad esempio, sono tali gli accantonamenti alle riserve per utili su cambi non realizzati).

Le disposizioni attuative della nuova agevolazione saranno stabilite con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze. In particolare, tale decreto dovrebbe specificare quali siano le modalità applicative dell’agevolazione per i soggetti IRPEF.

Aumento della percentuale di deducibilità dell’IMU

L’art. 3 del DL 34/2019 aumenta, in maniera progressiva a partire dal periodo d’imposta 2019 “solare”, la misura della deducibilità dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo dell’IMU relativa agli immobili strumentali.

Evoluzione normativa

L’art. 1 co. 12 della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019), modificando l’art. 14 co. 1 del D.lgs. 23/2011, aveva previsto che l’IMU relativa agli immobili strumentali fosse deducibile dalle imposte sui redditi nella misura del 40%, in luogo delle precedenti percentuali del:

  • 20% a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31.12.2014 (dal 2014, per i soggetti “solari”);
  • 30% per il solo periodo d’imposta in corso al 31.12.2013 (2013, per i soggetti “solari”).

In assenza di un’espressa disposizione di decorrenza, la modifica avrebbe dovuto operare dall’1.1.2019.

Nuovo aumento dal periodo di imposta 2019 “solare”

Modificando nuovamente l’art. 14 co. 1 del D.lgs. 23/2011, l’art. 3 del DL 34/2019 dispone che la percentuale di deducibilità dell’IMU dal reddito d’impresa e di lavoro autonomo sia gradualmente aumentata come segue:

  • 50% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2018 (2019, per i soggetti “solari”);
  • 60% per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 e a quello in corso al 31.12.2020 (2020-2021, per i soggetti “solari”);
  • 70%, a regime, dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2021 (dal 2022, per i soggetti “solari”).

Pertanto, la misura del 40%, prevista dalla L. 145/2018, non troverà mai applicazione. Risulta quindi superata, anche per i soggetti “non solari”, l’indicazione, contenuta nelle istruzioni al modello REDDITI 2019, della percentuale del 40%, introdotta dalla legge di bilancio 2019 e ora sostituita da quella del 50% la quale avrà impatto, per la prima volta, nel modello REDDITI 2020, in luogo della precedente misura del 20%.

Regime forfetario – Applicazione delle ritenute

L’art. 6 del DL 34/2019 introduce, per i contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L.190/2014, l’obbligo di operare le ritenute d’acconto sui redditi di lavoro dipendente e sui  redditi  a  questi assimilati.

La disposizione è entrata in vigore l’1.5.2019,    ma opera retroattivamente dall’1.1.2019. Viene pertanto stabilito che le ritenute relative alle somme già corrisposte dall’1.1.2019 al 30.4.2019 sono:

  • trattenute in tre rate mensili di uguale importo, a valere sulle retribuzioni corrisposte a partire dal mese di agosto 2019 (terzo mese successivo a quello di entrata in vigore del DL 34/2019, avvenuta l’1.5.2019);
  • versate entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui è stata operata la ritenuta.

Per le somme corrisposte aventi natura diversa dai redditi di lavoro dipendente e a questi assimilati, i soggetti in regime forfetario continuano ad avere la facoltà (ma non l’obbligo) di operare le ritenute alla fonte, senza che ciò costituisca comportamento concludente per la fuoriuscita dal regime agevolato (circ. Agenzia delle Entrate 10.4.2019 n. 9, § 4.2).

Estensione della definizione agevolata delle entrate regionali e degli enti locali

Mediante l’art. 15 del DL 34/2019 viene introdotta la possibilità, per le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni di aderire, con apposita delibera, alla “rottamazione” delle entrate (ai sensi dell’art. 3 del         DL.119/2018), anche   tributarie, non  riscosse               a seguito dei provvedimenti di ingiunzione fiscale, notificati, negli anni dal 2000 al 2017, dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione.

Modalità di adesione: gli enti che intendono aderire dovranno:

  • adottare un’apposita delibera entro il 30.6.2019;
  • darne notizia sul proprio sito internet istituzionale entro 30 giorni.

Contenuto della delibera

Con la medesima delibera, tali enti potranno disciplinare in modo autonomo:

  • il numero delle rate e la relativa scadenza, che non potrà superare il 30.9.2021;
  • le modalità con cui il debitore manifesta la volontà di aderire;
  • i termini per presentare l’istanza, nella quale il debitore dovrà anche indicare il numero delle rate, nonché l’eventuale esistenza di               contenziosi e,   in tal      caso,     l’impegno a rinunciare agli stessi  giudizi;
  • il termine entro il quale l’ente territoriale o il concessionario dovrà trasmettere al debitore la comunicazione delle somme dovute per la definizione agevolata, le singole rate e la relativa scadenza.

In generale, si tratta di un istituto analogo all’art. 3 del DL 119/2018 (c.d. “rottamazione dei ruoli”), infatti determina il solo stralcio di sanzioni e degli interessi

Patent box – Determinazione diretta in alternativa al ruling

Per effetto dell’art. 4 del DL 34/2019, dal 2019, i soggetti titolari di reddito di impresa che optano per il Patent box possono scegliere, in alternativa alla procedura di ruling, di        determinare e dichiarare il  reddito agevolabile direttamente, indicando le informazioni necessarie alla predetta determinazione in idonea documentazione di prossima individuazione.

Procedure di ruling in corso: è possibile avvalersi di tale possibilità anche nel caso in cui sia in corso la procedura di ruling, a condizione che non sia stato concluso il relativo accordo.           In tal caso, il contribuente dovrà                comunicare  all’Agenzia delle Entrate in maniera espressa la volontà di rinunciare alla procedura stessa.

Ripartizione in tre quote annuali: i soggetti che esercitano la suddetta opzione devono ripartire la variazione in diminuzione in tre quote annuali di pari importo, da indicare nella dichiarazione dei redditi e dell’IRAP relativa al periodo d’imposta in cui viene esercitata tale opzione e in quelle relative ai due periodi d’imposta successivi.

Con l’art. 11 del DL 34/2019 viene prevista la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”, con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione,       scissione e conferimento d’azienda realizzate dall’1.5.2019  (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022.
L’agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.
Bonus aggregazioni

Con l’art. 11 del DL 34/2019 viene prevista la reintroduzione del c.d. “bonus aggregazioni”, con riferimento alle operazioni straordinarie di fusione,        scissione e conferimento d’azienda realizzate dall’1.5.2019  (data di entrata in vigore del DL) al 31.12.2022. L’agevolazione consente il riconoscimento fiscale gratuito dei maggiori valori contabili (nel limite di 5 milioni di euro) emergenti in capo ai soggetti risultanti da tali operazioni straordinarie.

Credito d’imposta per la partecipazione a fiere internazionali

L’art. 49 del DL 34/2019 prevede il riconoscimento, per il 2019, di un credito d’imposta in relazione alle spese sostenute dalle PMI per la partecipazione a fiere internazionali. La misura dell’agevolazione: il credito d’imposta è pari al 30% delle spese, fino ad un massimo di 60.000,00 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto:

  • fino all’esaurimento dell’importo massimo disponibile;
  • nel rispetto del regime “de minimis”.

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante il modello F24.
Associazioni assistenziali – Attività decommercializzate
L’art. 14 del DL 34/2019 consente agli enti associativi assistenziali di restare nell’ambito applicativo della decommercializzazione di cui all’art. 148 co. 3 del TUIR, anche dopo l’operatività delle disposizioni del Codice del Terzo settore (D.lgs. 117/2017).
Detrazione d’imposta per l’acquisto dell’unità immobiliare compresa in edifici interamente demoliti e ricostruiti  dalle imprese nelle  zone sismiche 1, 2 e 3

Per effetto dell’art. 8 del DL 34/2019, le detrazioni d’imposta previste dall’art. 16 co. 1-septies del DL 4.6.2013 n. 63 sono estese anche ai Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 2 e 3. Il citato co. 1-septies, successivamente alla modifica, stabilisce che qualora gli interventi antisismici di cui al co.  1-quater dello stesso  articolo siano realizzati:

  • nei Comuni ricadenti nelle zone classificate a rischio sismico 1, 2 e3 ai sensi dell’OPCM 28.4.2006 n. 3519,
  • da parte di imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, allo scopo di ridurne il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all’edificio preesistente, ove le      norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento, le detrazioni d’imposta sono incrementate    al 75%   o all’85%, a seconda che dagli interventi il rischio sismico sia stato ridotto di una o di due classi.

Decorrenza: considerato che il DL 34/2019 è entrato in vigore l’1.5.2019, per poter beneficiare delle detrazioni fiscali nelle zone sismiche 2 e 3, le spese devono essere sostenute dall’1.5.2019. Condizioni per beneficiare della detrazione Per poter beneficiare della detrazione, le imprese devono provvedere, entro 18 mesi        dalla      data                di conclusione   dei lavori, all’alienazione dell’immobile e l’agevolazione spetta all’acquirente   dell’unità immobiliare.

La detrazione del 75% o 85%, inoltre:

  • è calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell’atto pubblico di compravendita;
  • spetta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000,00 euro per ciascuna unità immobiliare;

ed è ripartita in 5 quote annuali di pari importo.

Rientro di ricercatori e docenti – Modifiche al regime fiscale

Con riferimento alle agevolazioni per ricercatori e docenti di cui all’art. 44 del DL 78/2010, per effetto dell’art. 5 co. 4 – 5 del DL 34/2019, in relazione ai soggetti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia dal 2020, viene previsto:

  • l’incremento da 4 a 6 anni della durata del regime fiscale di favore;
  • il prolungamento della durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni o a carico e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

Docenti e ricercatori non iscritti all’AIRE

Possono accedere a tali benefici fiscali anche i docenti e ricercatori italiani non iscritti all’AIRE rientrati in Italia dall’1.1.2020, purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia.

Fatturazione elettronica per gli scambi con San Marino

Mediante l’art. 12 del DL 34/2019, viene prevista l’implementazione degli obblighi di fatturazione elettronica ai fini dei rapporti di scambio tra l’Italia e la Repubblica di San Marino, disciplinati dal DM 24.12.93. Trattasi essenzialmente delle:

  • cessioni di beni verso San Marino;
  • cessioni di beni verso l’Italia con addebito dell’IVA;
  • cessioni di beni verso l’Italia senza addebito dell’IVA.

L’efficacia della nuova disciplina:

  • è demandata ad un decreto ministeriale da emanare in base agli accordi che il Ministero dell’Economia e delle Finanze italiano realizzerà con i corrispondenti Uffici sammarinesi;
  • richiede l’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate che dovrà definire le regole tecniche al fine di rendere operativi i nuovi obblighi.

Esoneri: saranno esonerati dagli obblighi di fatturazione  elettronica nei rapporti di scambio con San Marino coloro che già beneficiano di specifici esoneri dalla fatturazione elettronica, come nel caso di coloro che: ·rientrano nel c.d. “regime di vantaggio” (art. 27 co. 1 e 2 del DL98/2011);

  • applicano il regime forfetario (art. 1 co. 54 ss. della L. 190/2014);
  • hanno esercitato l’opzione di cui agli artt. 1 e 2 della L. 398/91 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65.000,00 euro.