Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 14 febbraio 2019
premesso che
– risultano frequenti iniziative da parte della committenza pubblica e privata di rilevanti dimensioni, di proporre accordi professionali contenenti clausole vessatorie lesive sia della necessaria proporzione tra il compenso e la quantità e qualità della prestazione professionale sia dei parametri indicati dal D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;
CONSIDERATO
– che le menzionate clausole vessatorie appaiono tra l’altro in contrasto con l’articolo 13 bis della legge professionale vigente per i seguenti profili:
- una remunerazione per gli Avvocati iniqua e notevolmente inferiore a quella prevista dal d.M. n. 55/14 come integrato dal d.M. n. 37/18;
- l’imposizione agli avvocati, a pena di esclusione dal rapporto professionale, della prestazione di alcune attività gratuite e/o con compenso forfettario irrisorio;
- la determinazione del valore della pratica, ai fini dello scaglione tariffario, secondo metodi difformi dal disposto ex D.M. 10 marzo 2014 n. 55 e s.m.i.;
- il mancato riconoscimento del rimborso spese generali previsto dalla legge professionale e regolato dai precitati decreti ministeriali;
– che la questione appare d’interesse generale per l’avvocatura e di primaria rilevanza, anche costituzionale, in quanto la giusta retribuzione concreta uno dei principi cardine del diritto del lavoro sia dipendente che autonomo;
– che la situazione di soggezione e di debolezza contrattuale nella quale spesso si trovano gli avvocati rispetto ai grandi committenti, pubblici e privati, che impongono contratti difformi dalle disposizioni sull’equo compenso può indurli ad accettarli per una sorta di “stato di necessità”, senza sufficiente consapevolezza e considerazione che tale comportamento potrebbe, ricorrendone i presupposti, concretare pure una violazione disciplinare degli avvocati stessi, sanzionabile in forza del vigente codice deontologico (cfr. articoli 9, 19, 25 e 29);
– che è quindi opportuno e necessario che questo Ordine deliberi in argomento per chiarire ai propri iscritti la portata dei loro obblighi in punto di pattuizione dei compensi per l’opera professionale, rammentandone il dovere di osservanza e, pertanto,
richiamati
– l’articolo 13 bis della legge n. 247/2012, che impone il riconoscimento all’avvocato di un compenso equo e proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione e, comunque, almeno conforme ai parametri ministeriali;
– l’articolo 19 quaterdecies comma 3 del decreto legge n. 148/2017, convertito con modificazioni in legge n. 172/2017, che estende espressamente la disciplina ex articolo 13 bis della legge n. 247/2012 anche a tutti i soggetti della pubblica amministrazione;
– la circostanza che già diverse amministrazioni pubbliche hanno formalmente stabilito con atti d’indirizzo ai propri dirigenti di improntare l’attività amministrativa all’integrale rispetto della normativa sull’equo compenso;
– le decisioni del Giudice Amministrativo che hanno già sanzionato l’illegittimità della fissazione di compensi non in linea con le tariffe professionali e, comunque, in contrasto con il principio di equo compenso, nei rapporti con le amministrazioni pubbliche nonché le convergenti indicazioni delle Linee Guida ANAC in materia di affidamento dei servizi legali approvate il 24 ottobre 2018;
– che analoghi principi debbono informare l’attività delle società private di rilevanti dimensioni;
– gli articoli 9, 19, 25 e 29 del vigente codice deontologico forense che stabiliscono in via generale il divieto di accettazione di un compenso iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale e, così, in contrasto anche con i principi di leale concorrenza tra colleghi
delibera all’unanimità
1) di invitare formalmente:
- gli enti pubblici, le società private non rientranti nelle categorie delle microimprese o delle piccole o medie imprese e ogni altro soggetto destinatario delle disposizioni in materia, nonché l’ISVAP e l’ABI a:
- astenersi dal proporre e, comunque, dallo stipulare con gli avvocati convenzioni o accordi di rapporto professionale comportanti la violazione o l’elusione delle vigenti disposizioni sull’equo compenso indicate nelle premesse e successive modifiche e integrazioni;
- garantire agli Avvocati un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, compenso quanto meno non inferiore ai parametri del regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell’articolo 13, comma 6 della legge n. 247/2012, astenendosi dal proporre e comunque dallo stipulare clausole vessatorie ai sensi dei commi 6 e 8 dell’art. 13-bis della L. 31 dicembre 2012, n. 247 e riconoscendo agli avvocati il rimborso delle spese generali nella misura percentuale stabilita dal D.M. di cui all’art. 13 della legge professionale forense n. 247/2012;
- tutti gli iscritti all’Ordine degli Avvocati di Milano a osservare nei propri rapporti professionali con i committenti destinatari della normativa in esame il pieno rispetto dei richiamati principi in tema di diritto a un compenso “equo”, d’inderogabilità dei minimi tariffari di cui al D.M. n. 55 del 2014, di decoro e dignità professionale.
2) di evidenziare a tutti gli iscritti all’Ordine che la presente delibera assolve anche ad una funzione di tutela e di esatta applicazione delle disposizioni sull’equo compenso, con la finalità di interesse generale di garantire la riconduzione a diritto degli accordi contrattuali già in essere e l’allineamento con la normativa di quelli di futura stipula;
3) di rammentare a tutti gli iscritti che la violazione della normativa sull’equo compenso è sanzionata con la nullità delle pattuizioni difformi e assume rilevanza di illecito deontologico.
Il Consiglio dichiara la presente delibera immediatamente esecutiva e dispone che la stessa sia comunicata agli iscritti, tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell’Ordine.
La Consigliera Segretario Il Presidente
Avv. Cinzia Preti Avv. Remo Danovi