L’accettazione tacita di eredità può essere desunta dal comportamento del chiamato che ponga in essere atti che non abbiano solo natura meramente fiscale, quale la denuncia di successione, ma che siano, al contempo, fiscali e civili, come la voltura catastale, che rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile, per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Del resto, solo chi intende accettare l’eredità si assume l’onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal defunto a sé stesso.
E’ il principio ribadito dalla Cassazione, Sez. 6 civ, con l’ordinanza n. 11478 del 30.4.2021 che, sul solco del suo consolidato orientamento, torna a pronunciarsi sulla questione relativa alla configurabilità dell’accettazione tacita dell’eredità nell’ipotesi in cui il chiamato proceda ad effettuare la voltura catastale dei beni immobili ricompresi nella massa ereditaria.
Nel caso di specie, gli Ermellini hanno rigettato l’impugnazione promossa dalla moglie del de cuius avverso la sentenza con la quale la Corte d’appello di Milano aveva confermato la decisione resa nell’ambito del giudizio promosso dal creditore al fine di far accertare che la debitrice aveva accettato l’eredità del proprio coniuge, divenendone erede pura e semplice, dovendo procedere alla trascrizione dell’acquisto ai fini della continuità delle trascrizioni.
Più precisamente, il Collegio aveva ritenuto che la pronuncia con la quale il Tribunale aveva accertato una fattispecie di accettazione tacita oltre che di accettazione legale ex art. 485 cc, fosse pienamente conforme all’orientamento della giurisprudenza di legittimità: l’immobile oggetto dell’espropriazione era infatti pervenuto per successione del coniuge alla convenuta, per avere quest’ultima non solo presentato la dichiarazione di successione ma altresì curato la voltura catastale del bene.
Proposta impugnazione sull’unico motivo della pretesa violazione degli artt. 112 cpc e 476 cc per non avere il giudice di secondo grado proceduto all’indagine richiesta dall’art. 476 cc, la Cassazione non ritiene il convincimento cui è pervenuto il Collegio, desunto dal complessivo comportamento mantenuto dalla chiamata, nè illogico né tantomeno affetto da vizi giuridici.
E ciò sulla scorta del costante orientamento secondo cui “l’accettazione tacita dell’eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un’accettazione tacita dell’eredità (Cass. n. 178/1996; n. 5463/1988; n. 5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l’atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell’imposta, ma anche dal punto di vista civile per l’accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi (…)” (Cass. n. 7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)”.
In questo senso, continuano gli Ermellini, la voltura catastale non integra incondizionatamente “gli estremi di un’accettazione tacita dell’eredità efficace ad ampio spettro soggettivo”, bensì si coordina con il consolidato principio che “l’accettazione tacita di eredità – pur potendo avvenire attraverso negotiorum gestio, cui segua la successiva ratifica del chiamato, o per mezzo del conferimento di una delega o dello svolgimento di attività procuratoria – può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l’altro chiamato all’eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius (Cass. n. 8980/2017)”.
Avv. Paola Cavallero Senior Partner - #Studiomainini&Associati pubblicato il 28.06.2021 @milanofinanza @italiaoggi7