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L’importanza della prevenzione:

finanziaria “manovra correttiva estiva 2011″ novità fiscali

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 6 luglio 2011 il D.L. n. 98 del 6 luglio, contenente disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria (c.d. “manovra correttiva 2011”). Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali

 

 Ammortamenti

Viene prevista una radicale riscrittura del sistema degli ammortamenti delle imprese attraverso un’ampia delega al Ministero dell’Economia che dovrà provvedere con uno o più decreti di natura regolamentare.

Le nuove disposizioni avranno effetto dall’esercizio 2013 e saranno ispirate a criteri di semplificazione, prevedendo per talune attività un ammortamento specifico in base alla vita utile e per altre l’ammortamento cumulativo con una aliquota unica.

La norma non pare distinguere tra le diverse imprese, piccole, medie o grandi. Per le società di dimensioni maggiori, visto che gli ammortamenti dovranno continuare ad essere stanziati in bilancio secondo regole distinte e basate sulla vita utile, la previsione di aliquota unica fiscale potrebbe generare un ulteriore doppio binario.

 

Banche e assicurazioni nuova aliquota Irap

 

Con l’introduzione del comma 1-bis all’art. 16, D.Lgs. n. 446/97 sono fissate specifiche aliquote IRAP nei confronti delle banche e degli altri enti finanziari nonché delle imprese di assicurazione individuati dagli artt. 6 e 7 del citato Decreto.

Tale testo normativa contiene negli articoli 23, 26, 27 e 39, una serie di novità fiscali che illustreremo di seguito.

 In particolare:

  • banche e altri enti e società finanziarie ex art. 6, D.Lgs. n. 446/97 4,65%
  •  imprese di assicurazione ex art. 7, D.Lgs. n. 446/97 5,90%

 Le nuove aliquote sono applicabili a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame), ossia, in generale, dal 2011.

 

Imposta di bollo su depositi e titoli

 Con l’introduzione del nuovo comma 2-bis all’art. 13 della Tariffa, Parte I, allegata al DPR n. 642/72 sono previsti nuovi importi dell’imposta di bollo dovuta per le comunicazioni periodiche relative ai depositi di titoli, come di seguito schematizzato:

IMPOSTA DI BOLLO PER OGNI ESEMPLARE

Fino al 2012

a prescindere dal valore del deposito  annuale € 120 semestrale € 60 trimestrale € 30 mensile € 10

Dal 2013

se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca < € 50.000 annuale € 150 semestrale € 75 trimestrale € 37,50 mensile € 12,50

se valore nominale o di rimborso presso ciascuna banca ³ € 50.000 annuale € 380 semestrale € 190 trimestrale € 95 mensile € 31,66

 

Definizioni agevolate

 Un accertamento può essere definito con il Fisco mediante accordo. Gli istituti giuridici previsti per raggiungere tale intesa corrispondono ad accertamento con adesione, acquiescenza e conciliazione giudiziale.

Raggiunto l’“accordo”, il procedimento si perfeziona con il pagamento delle somme concordate, che il contribuente può scegliere di eseguire:

 in un’unica soluzione;

 ovvero

  in forma rateale, previa presentazione di idonea garanzia.

Dopo una serie di modifiche legislative, il quadro attualmente in vigore prevede la necessità di prestare la polizza fideiussoria ovvero la fideiussione bancaria solo qualora l’importo delle rate successive alla prima sia superiore a € 50.000.

Ora, la manovra toglie del tutto l’obbligo della garanzia fideiussoria, come era stato fatto precedentemente per l’adesione ai processi verbali di constatazione e agli inviti al contraddittorio.

 

Riporto perdite fiscali

 La manovra correttiva ha riscritto i commi 1 e 2 dell’art. 84 del Tuir prevedendo che le perdite fiscali delle imprese a regime potranno essere riportate senza alcun limite di tempo, ma comporteranno l’abbattimento del reddito realizzato negli esercizi successivi soltanto per la quota pari all’80% del reddito realizzato in ciascuno di essi, sino al totale riassorbimento. In pratica, se la perdita riportabile (al netto di utilizzi già avvenuti) è inferiore all’80% del reddito, essa potrà essere compensata interamente; diversamente, ci si dovrà limitare alla percentuale sopra indicata, assoggettando dunque ad Ires il 20% dell’imponibile e rinviando l’eccedenza.

 

Ritenuta su lavori agevolabili 36% o 55%

 È ridotta dal 10% al 4% la ritenuta a titolo d’acconto introdotta a decorrere dall’1.7.2010 dal DL n. 78/2010 che le banche/Poste sono tenute ad operare, all’atto dell’accreditamento al beneficiario, sui bonifici bancari/postali effettuati dai contribuenti in relazione a spese per:

 

  •  interventi di recupero del patrimonio edilizio ex art. 1, Legge n. 449/97, per le quali il contribuente beneficia della detrazione IRPEF del 36%;
  •  interventi di risparmio energetico ex art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 per le quali il contribuente beneficia della detrazione del 55%.

 

Definizioni delle liti pendenti

 Secondo quanto previsto dalla Manovra correttiva, si potranno chiudere le liti instaurate con le Entrate. In particolare le liti fiscali pendenti al 1° maggio scorso di importo

 

_ fino a 2.000 euro:

→ potranno essere chiuse dal contribuente versando 150 euro;

_ da 2 a 20.000:

→ il costo della chiusura sarà variabile:

_ 10% del valore della lite se l’ultimo scontro lo ha vinto il contribuente;

_ 50% se a vincere è stata l’Amministrazione Finanziaria;

_ 30% nel caso in cui la lite penda ancora nel primo grado di giudizio e non ci sia stata alcuna pronuncia giurisdizionale.

 

Giustizia tributaria

 Vengono previste misure di ridefinizione della composizione delle commissioni tributarie. In particolare, vengono stabilite norme di incompatibilità per i professionisti iscritti agli albi professionali che abilitano all’assistenza nel contenzioso tributario. Forme di incompatibilità vengono introdotte anche per conviventi e parenti.

 

Imprenditoria giovanile

 Viene introdotto un regime di favore per le nuove imprese costituite da giovani o da persone che hanno perso il posto di lavoro. Dal 1° gennaio 2012 questa previsione sostituisce il regime dei minimi di cui all’articolo 1, commi da 90 a 117 della legge 244/2007 con l’applicazione di una imposta sostitutiva dell’Irpef e relative addizionali del 5 per cento. Il nuovo regime si applica solo alle persone fisiche che intraprendono un’attività di impresa, arte o professione o che l’hanno iniziata dopo il 31 dicembre 2007.

 

Ammortamento beni gratuitamente devolvibili

 Per effetto dell’integrazione del comma 2 dell’art. 104, TUIR, è previsto che per i beni gratuitamente devolvibili alla scadenza di una concessione, la quota di ammortamento finanziaria non può essere superiore all’1% del costo di tali beni. Tale percentuale è applicabile a prescindere dalla modalità di determinazione delle quote di ammortamento e pertanto sia che le stesse siano calcolate in quote costanti ex comma 1 del citato art. 104 che calcolate ai sensi degli artt. 102 e 103, TUIR.

 Le predette modifiche:

  •  hanno effetto anche con riguardo alle concessioni relative alla costruzione e all’esercizio di opere pubbliche, per le quali la specifica disciplina contenuta nel comma 4 dell’art. 104 è stata abrogata;
  • si applicano dal periodo d’imposta in corso al 6.7.2011 (data di entrata in vigore del Decreto in esame).

 

Affrancamento partecipazioni di controllo

 La possibilità di affrancare fiscalmente avviamenti, marchi e altre attività immateriali iscritte in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni e conferimenti di azienda), pagando l’imposta sostitutiva del 16%, viene estesa ai maggiori valori iscritti – in conseguenza di tali operazioni – non direttamente su queste attività, ma su partecipazioni di controllo per il medesimo titolo (società incluse nel bilancio consolidato).

Affrancamento anche per maggiori valori per avviamento, iscritti nel bilancio consolidato e derivanti da acquisti di partecipazioni in cessioni di azienda. Le società potranno ammortizzare fiscalmente i plusvalori in dieci anni a prescindere dall’imputazione al conto economico. Il valore fiscale delle partecipazioni resta immutato.

 

Partite Iva inattive

 Prevista la chiusura automatica delle partite Iva inattive da tre anni. I contribuenti che dimenticano di comunicare all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta cessazione dell’attività possono, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, provvedere a sanare la violazione con il versamento di una sanzione minima, a patto che l’ufficio non abbia già contestato al contribuente la violazione.

 

Produttività

 Confermati per il 2012 gli incentivi fiscali (ma anche contributivi) sulla retribuzione erogata come premio per la produttività del lavoro, e contrattata a livello territoriale oppure aziendale. Rientrano nella norma anche gli accordi stipulati sulla base dell’accordo interconfederale del 28 giugno sulla rappresentanza e la contrattazione collettiva.

Cambiano, tuttavia, le regole di applicazione. Il Governo, dopo aver consultato le parti sociali, dovrà emanare entro il 31 dicembre 2011 un decreto con il quale dovrà essere definita l’entità dell’imposta agevolata.

 

Superbollo autoveicoli

 Dal 2011 è introdotta un’addizionale erariale della tassa automobilistica (c.d. “super bollo”):

–  per le autovetture e gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose;

–  pari a € 10 per ogni kW di potenza superiore a 225 kW.

 L’omesso/insufficiente versamento dell’addizionale comporta l’applicazione della sanzione pari al 30%  di quanto non versato.

 Le modalità ed i termini di versamento saranno individuati da un apposito Provvedimento.

 

Studi di settore

 Per quanto riguarda gli studi di settore queste sono le novità portate:

  •  in caso di omessa presentazione del modello dati rilevanti ai fini degli studi di settore verrà irrogata la sanzione nella misura massima (2.065,82);
  •   ferma restando l’indebita omessa presentazione del modello, si inasprirebbero esponenzialmente le sanzioni per infedele dichiarazione in materia di imposte dirette, IVA e IRAP, con un incremento delle misure minima e massima della sanzione pari al 50%
  •  l’omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli dati degli studi di settore o l’indicazione in dichiarazione di cause di esclusione o inapplicabilità inesistenti potrà inoltre esporre il contribuente ad un accertamento analitico-induttivo del reddito ex articolo 39 del Dpr 600/73;
  • dal comma 4-bis dell’art. 10, Legge n. 146/98 è stata soppressa la disposizione che prevedeva che in caso di rettifica del reddito imponibile sulla base delle citate presunzioni “semplici” nella motivazione dell’atto l’Ufficio deve evidenziare le ragioni che inducono lo stesso a disattendere le risultanze degli studi di settore in quanto inadeguate a stimare correttamente il volume di ricavi / compensi potenzialmente ascrivibili al contribuente;
  • all’art. 1, DPR n. 195/99 è aggiunto il nuovo comma 1-bis in base al quale dal 2012:
  • gli studi di settore devono essere pubblicati in G.U. entro il 31.12 “del periodo d’imposta nel quale entrano in vigore”;
  • eventuali integrazioni (per tenere conto degli andamenti economici e dei mercati, con particolare riguardo a determinati settori o aree territoriali) devono essere pubblicate in G.U. entro il 31.3 “del periodo d’imposta successivo a quello della loro entrata in vigore”.

 

Irrogazione delle sanzioni

 Si introduce l’obbligo per gli uffici, al posto dell’attuale facoltà, di irrogare le sanzioni collegate al tributo contestualmente all’emissione dell’avviso di accertamento o di rettifica. Ciò anche in assenza di previa contestazione al contribuente di quanto richiesto con l’atto medesimo. Tale obbligo per gli uffici viene fatto decorrere con gli atti emessi a far data dal 1° ottobre 2011. Introdotta anche la possibilità di provvedere al pagamento in misura ridotta delle sanzioni nei termini per la proposizione del ricorso in ipotesi di accoglimento delle deduzioni proposte dal contribuente in sede di contestazione della violazione.

 

Spesometro

 I pagamenti con carte di credito, rientrano nel monitoraggio da spesometro, ma saranno gli intermediari (e non i venditori) a segnalare i dati all’amministrazione finanziaria.

 

Decorrenza esecutività avvisi di accertamento

 Con la modifica del comma 1 dell’art. 29, DL n. 78/2010 è prorogata dall’1.7 all’1.10.2011 la decorrenza della disposizione che prevede l’esecutività dell’avviso di accertamento.

 

Sanzioni per versamento con ritardo superiore a 15 giorni

 Per effetto della modifica del comma 1 dell’art. 13, D.Lgs. n. 471/97 la disposizione secondo la quale la sanzione applicabile in caso di omesso / tardivo versamento (30%) è ridotta, per i versamenti effettuati con ritardo non superiore a 15 giorni, ad un importo pari ad 1/15 per ciascun ritardo ed è estesa a tutti i versamenti, pertanto non è limitata, come previsto dalla previgente formulazione normativa, soltanto a quelli “riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall’Amministrazione Finanziaria”. Di fatto pertanto la sanzione prevista è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, fino al 15°. Ciò si riflette di conseguenza sulla sanzione ridotta dovuta in caso di ravvedimento operoso.

 

Reclamo e mediazione

 Viene introdotto il nuovo istituto del reclamo e della mediazione per le liti tributarie di valore fino a 20mila euro. Viene stabilito che la presentazione del reclamo è condizione di inammissibilità del ricorso e che lo stesso deve essere inoltrato alla direzione dell’Amministrazione Finanziaria che ha emanato l’atto. L’amministrazione provvederà a creare strutture autonome rispetto a quelle che curano l’istruttoria degli atti reclamabili. Il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione.

 

Contributo unificato per ricorsi

 E’ disposto il versamento del contributo unificato anche in caso di ricorso principale e incidentale dinanzi alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali nelle seguenti misure:

Contributo unificato per il Processo tributario

 

VALORE DELLA CONTROVERSIA IMPORTO

 Fino a 2.582,28 € 30 €

Fino a 2.582,28 a 5.000 € 60 €

Da 5.000 a 25.000 € 120 €

Da 25.000 a 75.000 € 250 €

Da 75.000 a 200.000 € 500 €

Oltre i 200.000 € 1.500 €

 

Imprenditore agricolo

 Gli imprenditori agricoli in stato di crisi o di insolvenza possono accedere agli accordi di ristrutturazione dei debiti di cui all’articolo 182-bis, Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e alla procedura della transazione fiscale dell’articolo 182-ter, tranne per i contributi dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e dei relativi accessori.

 Lo Studio rimane a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti.