In questo ultimo periodo caratterizzato dalla crescita dei contagi dovuti al virus Covid-19 e dalle conseguenze che ne sono susseguite, occorre fare chiarezza sulle linee da seguire per contrastare questo preoccupante fenomeno.
Il Governo ha emesso svariati provvedimenti d’urgenza, anche in merito al rapporto tra i datori di lavoro e i dipendenti privati e, purtuttavia, sorge la necessità di individuare i limiti tra prevenzione sanitaria e rispetto della privacy.
Da ultimo, è intervenuto il Garante per la protezione dei dati personali che, per risolvere i dubbi dei soggetti pubblici e privati, ha esplicato le modalità consentite per poter prevenire la diffusione del Coronavirus con comunicato stampa del 2 marzo 2020: non sono ammessi controlli di tipo invasivo sui propri dipendenti.
L’obiettivo di tale informativa consiste nel tutelarsi senza compiere atti inutili e passibili di ricadere in violazioni e /o sanzioni.
Infatti, l’interesse pubblico non può bastare a consentire una “caccia al malato”, ma richiede norme di legge che autorizzano espressamente la raccolta e trattamento di dati e controlli restrittivi personali.
Cosa può fare quindi il datore di lavoro o il titolare di aziende e società?
In primis, i dipendenti e collaboratori devono aver ricevuta un’informativa privacy che contenga le disposizioni ed informazioni previste dal Regolamento Privacy Europeo (679/2016), comprese le indicazioni sulle modalità e finalità del trattamento, dei tempi di conservazione dati, dei soggetti autorizzati e delle sanzioni in cui si può incorrere.
- Informazioni sui luoghi di lavoro: no alla raccolta “fai da te” dei dati dei dipendenti
La nota del Garante prevede che i datori di lavoro debbano astenersi dal raccogliere in modo sistematico informazioni sull’eventuale stato febbrile e sintomi influenzali dei lavoratori o delle persone che abbiano avuto contatti con gli stessi.
Nondimeno, i datori possono dare la possibilità ai lavoratori di fornire “autodichiarazioni”, i quali, peraltro, sono obbligati a segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il datore di lavoro può invitare i propri dipendenti a predisporre tali comunicazioni ove necessario, agevolando le modalità di inoltro delle stesse, anche predisponendo canali dedicati.
I superiori non sono perciò autorizzati ad effettuare controlli sui dipendenti prima di entrare in azienda o misurare la temperatura a tappeto ma devono essere gli stessi dipendenti ad avere un po’ di coscienza sociale: ad esempio segnalando di provenire da un’area a rischio o di essere stati a contatto con persone malate, in cura anche se loro stessi non presentano sintomi.
Una volta a conoscenza della situazione di pericolo, i datori di lavoro devono informare le persone addette dell’eventuale rischio biologico derivante dal Covid-19, perché possono eventualmente prevedere visite mediche straordinarie o isolamenti.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente che svolge mansioni a contatto con il pubblico (ad esempio URP, prestazioni allo sportello) venga in relazione con un caso sospetto di coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, provvederà a comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Il principio da tutelare è quello che la finalità di prevenzione dalla diffusione del coronavirus deve infatti essere svolta da soggetti che istituzionalmente esercitano queste funzioni in modo qualificato, quali operatori sanitari e protezione civile.
Il Garante ha chiarito che: “accogliendo l’invito delle istituzioni competenti a un necessario coordinamento sul territorio nazionale delle misure in materia di Coronavirus, invita tutti i titolari del trattamento ad attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal Ministero della salute e dalle istituzioni competenti per la prevenzione della diffusione del Coronavirus, senza effettuare iniziative autonome che prevedano la raccolta di dati anche sulla salute di utenti e lavoratori che non siano normativamente previste o disposte dagli organi competenti”.
Labour department dott. Stefano Marco Mainini