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imprese energivore

I crediti di imposta per le imprese energivore

I prezzi dell’energia elettrica e del gas hanno subito un forte aumento soprattutto per effetto dello scoppio del conflitto militare in Ucraina e della grave crisi internazionale che ne è seguita.  

Per aiutare le imprese a sostenere i maggiori costi conseguenti, il Governo ha previsto specifici crediti d’imposta.  Per quanto riguarda l’energia elettrica, essi si distinguono  tra quelli riservati alle imprese cosiddette energivore e quelli di competenza delle imprese  non energivore. 

L’utilizzo di questo strumento di sostegno può comportare  notevoli difficoltà interpretative ed operative, anche a motivo delle tante proroghe di trimestre in trimestre e della revisione continua delle aliquote di agevolazione, rendono  Può quindi essere utile una sintesi del suo funzionamento ,sia per le imprese energivore che per quelle non energivore. 

 

La definizione di imprese energivore destinatarie della agevolazione 

Le imprese “energivore” sono le imprese a forte consumo di energia elettrica.
Come chiarito dalla Agenzia delle Entrate con la circolare n. 13/2022, energivore  sono le imprese che:  

  • rispettano i requisiti fissati dall’art. 3 del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 21.12.2017 emanato allo scopo di riordinare il sistema delle agevolazioni in modo da armonizzarlo alle disposizioni comunitarie e 
  • quelle iscritte nell’elenco previsto dall’art. 6, comma 1, del medesimo Decreto.  

Il Decreto 21.12.2017 definisce “energivore” le imprese che hanno un consumo medio di energia elettrica, calcolato nel periodo di riferimento, pari ad almeno 1 GWh/anno e che rispettano uno dei seguenti requisiti:  

  • operano nei settori produttivi elencati nell’Allegato 3 alla Disciplina in materia di aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020 di cui alla comunicazione 2014/C 200/1 (Linee Guida CE);  
  • operano nei settori minerari e manifatturieri elencati nell’Allegato 5 alla Linee guida CE e sono caratterizzate da un indice di intensità elettrica positivo determinato, sul periodo di riferimento, in relazione al valore aggiunto lordo ai sensi dell’art. 5, comma 1, non inferiore al 20%. 

Sono energivore anche quelle che, pur non rientrando fra le precedenti, sono iscritte negli elenchi redatti, per il 2013 o 2014, dalla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), come previsto dall’art. 39 del DL n. 83/2012.  

Le imprese energivore devono  essere iscritte nell’elenco CSEA relativo all’anno del periodo oggetto di agevolazione.  

Le imprese iscritte nell’elenco con la “sessione suppletiva” possono usufruire del credito d’imposta delle imprese “energivore” . ,anche per i costi sostenuti nel gennaio 2022 (circolare n. 25/2022 dell’Agenzia delle Entrate). 

Non accedono invece alle agevolazioni del Decreto Ministeriale 21 dicembre 2017 le imprese in difficoltà ai sensi della Comunicazione della Commissione (2014/C 249/01) relativa agli  “Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà”.  

 

La misura della agevolazione per le imprese energivore  

Sono previste percentuali diverse di credito di imposta a seconda dei costi sostenuti nel primo, secondo e terzo trimestre 2022, nel bimestre ottobre-novembre 2022 e nel dicembre 2022: 

  1. primo trimestre 2022: 20% delle spese sostenute per l’energia acquistata e utilizzata nel primo trimestre 2022 per le imprese i cui costi per kWh, calcolati sulla media dell’ultimo trimestre 2021 ed al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno avuto un aumento superiore al 30% rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019; 
  2. secondo trimestre  2022: 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel secondo trimestre 2022 a favore delle imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla media del primo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno avuto un aumento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019; 
  3. terzo trimestre 2022: 25% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel terzo trimestre 2022 a favore delle imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla media del secondo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno avuto un aumento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019; 
  4. quarto trimestre 2022: 40% delle spese sostenute per la componente energetica acquistata e utilizzata nel quarto trimestre 2022 a favore delle imprese, i cui costi per kWh, calcolati sulla media del terzo trimestre 2022 e al netto delle imposte e degli eventuali sussidi, hanno avuto un aumento del costo per kWh superiore al 30% rispetto al medesimo periodo del 2019. 

La agevolazione riguarda anche i costi di energia elettrica prodotta dalle imprese energivore e autoconsumata nel secondo e terzo trimestre del 2022. In tal caso, l’aumento del costo dell’energia elettrica si calcola con riferimento alla variazione del prezzo unitario dei combustibili acquistati e utilizzati dall’impresa per la produzione della energia elettrica. Il credito d’imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al secondo e terzo trimestre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.  

Lo stesso vale per i costi dell’energia elettrica prodotta e autoconsumata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

In questo caso,  si fa  riferimento al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa ai mesi di ottobre e novembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica.  

Per il mese di dicembre 2022, il credito di imposta è determinato con riguardo al prezzo convenzionale dell’energia elettrica pari alla media, relativa al mese di dicembre 2022, del prezzo unico nazionale dell’energia elettrica. 

Come si legge nella circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 13/2022, le spese da considerare sono quelle esposte in fattura, alla voce “spesa per materia energia”, ossia:  

  •  i costi per l’energia elettrica, incluse le perdite di rete;  
  •  il dispacciamento, inclusi i corrispettivi relativi alla copertura dei costi per il mercato della capacità o ai servizi di interrompibilità;  
  • la commercializzazione. 

Sono invece escluse altre spese, come:  

  •  le spese di trasporto;  
  •  le coperture finanziarie sugli acquisti di energia elettrica;  
  •  le imposte inerenti alla componente energia; 
  • ogni altro onere accessorio, diretto e/o indiretto, indicato in fattura diverso dalla componente energetica.  

Il costo delle garanzie di origine, se sostenuto, è parte della componente energia, anche se riportate in una voce separata della fattura. Questo costo è da conteggiare in sede di verifica dei requisiti di accesso al credito.  

Le spese per l’acquisto dell’energia elettrica utilizzata si considerano sostenute in applicazione dei criteri di cui all’art. 109, commi 1 e 2, del TUIR.  

Nel caso di clienti multisito (quelli che si riforniscono di energia in più punti), il confronto tra il costo medio della componente energia elettrica dei trimestri di riferimento deve essere effettuato complessivamente e non tra le singole utenze (risposta quesito 2.3 della circolare n. 25/2022).  

Come e quando avvalersi dell’agevolazione 

I crediti d’imposta sono utilizzabili esclusivamente in compensazione nel modello F24, entro termini massimi differenti  a seconda del trimestre in cui i costi sono sostenuti:  

  • primo e secondo trimestre 2022: entro il 31 dicembre 2022 
  • terzo e quarto trimestre 2022: entro il 30 giugno 2023. 

Il termine  per fruire del credito di imposta decorre dalla data in cui risultano verificati i presupposti soggettivo e oggettivo, nonché gli obblighi di certificazione previsti dalla disciplina agevolativa. 

Le norme, infatti, non escludono che il credito si compensi prima che il trimestre di riferimento si chiuda, purché:  

  • le spese di acquisto dell’energia elettrica consumata, rispetto alle quali è calcolato il credito d’imposta, possano considerarsi sostenute, secondo i criteri stabiliti all’art. 109 del TUIR, nel predetto trimestre;  
  • siano documentate dalle fatture di acquisto.  

In alternativa, i crediti d’imposta possono essere ceduti ma a determinate condizioni. 

Ai crediti d’imposta non si applicano:  

  • il limite annuale di compensazione dei crediti d’imposta agevolativi pari a 250.000 euro (art. 1, comma 53, della Legge n. 244/2007),;  
  • il limite generale di compensabilità, per ciascun anno solare, pari a 2 milioni di euro per il 2022 (art. 34 della Legge n. 388/2000) 

I crediti d’imposta per le imprese energivore:  

  • non concorrono a formare il reddito d’impresa e la base imponibile dell’IRAP;  
  • non incidono sul calcolo della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa, come previsto dall’art. 61 del TUIR, né della quota di spese e altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’art. 109, comma 5 del TUIR.  

Il credito d’imposta è cumulabile con altre agevolazioni (tra cui i sussidi) che abbiano ad oggetto i medesimi costi. Ma siccome i crediti di imposta non concorrono  a formare il reddito e la base imponibile dell’IRAP, il cumulo non deve  superare il costo sostenuto.