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L’importanza della prevenzione:

I lavori usuranti

 

247/2007 (art. 1, c. 3) e 183/2010 (art. 1), ha provveduto ad individuare i lavori usuranti che possono Il Decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67 (GU 11 maggio 2011, n. 108), in attuazione delle leggi determinare, per i lavoratori che li hanno svolti, l’anticipo della pensione mediante la riduzione del requisito anagrafico dell’età. Il decreto è entrato in vigore il 26 maggio 2011.

Le prime istruzioni operative, in attesa delle modalità attuative della norma, sono state fornite dal Ministero del lavoro con la circ. n. 15 del 20/06/2011, con particolare riguardo alle comunicazioni da rendersi da parte dei datori di lavoro inerenti lo svolgimento dei lavori a catena e del lavoro notturno.

Categorie di lavoratori interessati

Il provvedimento individua, per l’applicazione del beneficio, quattro categorie di lavoratori, in particolare:

1. Addetti a mansioni particolarmente usuranti (art. 2, D.M. 19.5.1999), da intendersi:

  • “lavori in galleria, cava o miniera”: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza  e continuità;
  • “lavori nelle cave” mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;
  • “lavori nelle gallerie”: mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;
  • “lavori in cassoni ad aria compressa”;
  • “lavori svolti dai palombari”;
  • “lavori ad alte temperature”: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di seconda fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;
  • “lavorazione del vetro cavo”: mansioni dei soffiatori nell’industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;
  • “lavori espletati in spazi ristretti”, con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all’interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;
  • “lavori di asportazione dell’amianto”:mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.

 2. Lavoratori notturni , da intendersi: lavoratori a turni (qualsiasi lavoratore il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni – art. 1, c. 2, lettera g), D. Lgs. 66/2003) che prestano la loro attività nel periodo notturno (periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino – art. 1, c. 2, lettera d), D. Lgs. 66/2003) per almeno sei ore per un numero minimo di giorni lavorativi all’anno non inferiore a 78 giorni per i lavoratori che maturano i requisiti per l’accesso anticipato alla pensione nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009 oppure 64 giorni per coloro che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009; al di fuori dei casi indicati, i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.

2. Lavoratori notturni (requisiti ridotti): per i lavoratori che prestano le attività di lavoro notturno per un numero di giorni lavorativi annui inferiori a 78 e che maturano i requisiti per l’accesso anticipato dal 1° luglio 2009, la riduzione del requisito di età anagrafica non può superare:

a) un anno per coloro che svolgono le predette attività per un numero di giorni lavorativi all’anno da 64 a 71;

b) due anni per coloro che svolgono le predette attività lavorative per un numero di giorni lavorativi all’anno da 72 a 77.

3. Addetti alle linee di catena, da intendersi: lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (Tab. 1 – elenco n. 1 contenuto nell’allegato 1 al decreto legislativo di seguito riportato), cui si applicano i criteri per l’organizzazione del lavoro previsti dall’articolo 2100 del codice civile, impegnati all’interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall’organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità.

Allegato 1 di cui all’art. 1, comma 1, Lett. c) Voci tariffa INAIL

 • 1462 – Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti

• 2197 – Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.

• 6322 – Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico

• 6411 – Costruzione di autoveicoli e di rimorchi

•6581 – Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento

• 6582 – Elettrodomestici

• 6590 – Altri strumenti ed apparecchi

• 8210 – Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; ecc.

• 8230 – Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

 

4. Addetti alle linee di catena, da intendersi: il Ministero del lavoro (circ. 15/2011) ha precisato

che le imprese interessate dalla predetta norma sono esclusivamente quelle nelle quali sono svolte attività che soddisfano tutti i seguenti requisiti:

  • applicazione delle voci di tariffa INAIL di cui sopra;
  • applicazione dei criteri di organizzazione del lavoro previsti dall’art. 2100 del c.c., così come disciplinati dal CCNL;
  • utilizzo di un processo produttivo in serie come descritto dal D. Lgs. 67/2011

 

5. Autisti, da intendersi: conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano con effetto dalla prima decorrenza utile dalla data di entrata in vigore del D. Lgs. 67/2011 (26.5.2011), in ogni caso, successiva alla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Adempimenti del lavoratore

Il lavoratore interessato all’anticipo pensionistico per lavoro usurante deve trasmettere domanda (con relativa documentazione) all’ente previdenziale, entro:

  • il 30 settembre 2011 qualora abbia già maturato o maturi i requisiti agevolati entro il 31 dicembre 2011;
  • il 1° marzo dell’anno di maturazione dei requisiti agevolati qualora tali requisiti siano maturati a decorrere dal 1° gennaio 2012.

L’INPS, con il Messaggio 10/06/2011, n. 12693, ha reso noto che i soggetti interessati ad accedere al pensionamento anticipato di anzianità per aver svolto attività usuranti, possono presentare la relativa domanda all’INPS presso cui sono iscritti, anche prima che venga emanato il decreto interministeriale con le istruzioni applicative.

La facoltà di presentare la domanda in anticipo, si ritiene, trova la sua ragion d’essere nel fatto di evitare l’applicazione del meccanismo di salvaguardia previsto dal DLgs 67/2011, secondo cui se le domande superano quelle preventivate, verrà data priorità in ragione della data di maturazione dei requisiti, e a parità degli stessi, secondo il giorno di presentazione della domanda.

Adempimenti del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto:

– a rendere disponibile per il lavoratore la documentazione di sua competenza indicata in precedenza, tenuto conto degli obblighi di conservazione della medesima;

– a comunicare anche tramite associazione o intermediari abilitati, esclusivamente per via telematica, alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali, con periodicità annuale, l’esecuzione di lavoro notturno svolto in modo continuativo o compreso in regolari turni periodici, nel caso in cui occupi lavoratori notturni.

Il Ministero del lavoro (circ. 15/2011) ha precisato che detto adempimento deve essere assolto utilizzando il modello telematico “LAV.NOT”, che verrà reso disponibile sul sito del Ministero www.lavoro.gov.it a partire dal 20.7.2011.

Il termine è fissato, in sede di prima applicazione:

* al 30.9.2011, per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2010;

* al 31.3.2012, per la comunicazione dei lavoratori che hanno svolto lavoro notturno nel 2011.

– comunicare lo svolgimento del cosiddetto lavoro a catena alla Direzione provinciale del lavoro competente per territorio e ai competenti istituti previdenziali entro trenta giorni dall’inizio delle medesime. In via transitoria in sede di prima applicazione la comunicazione è effettuata entro trenta giorni dall’entrata in vigore del decreto legislativo, ma attese le difficoltà applicative, il Ministero del lavoro, ha precisato (circ. 15/2011) che non saranno sanzionati i datori di lavoro che effettueranno detta prima comunicazione entro il 31.7.2011.

Il Ministero del lavoro (con la medesima circ. 15/2011) ha comunicato che per assolvere al predetto adempimento occorre utilizzare il modello telematico “LAV.US”, già disponibile sul sito del Ministero stesso. Il Ministero ha altresì precisato che, laddove si richiede, nello specifico modello di comunicazione, il numero indicativo dei lavoratori impiegati nelle attività in questione, occorre tenere conto anche dei lavoratori utilizzati nell’ambito di una somministrazione di lavoro (questi vanno comunicati quindi dall’impresa utilizzatrice, che è a conoscenza delle attività oggetto della comunicazione).

Sanzioni

  • · L’omissione di ognuna delle comunicazioni precedentemente esaminate è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro con possibilità di applicazione della diffida obbligatoria. In ogni caso è ammesso il pagamento in misura ridotta per effetto dell’applicazione dell’art. 16 della L. 689/1981 – € 500,00 pari a 1/3 del massimo – codice 741T per il mod. F23; 
  • · Data la finalità della comunicazione non saranno sanzionabili:

– la condotta della ritardata presentazione, ma soltanto quella relativa all’omessa comunicazione o contenente dati errati e non veritieri;

– l’ errata indicazione del numero dei lavoratori interessati;

– i meri errori materiali e gli errori riferiti a dati già in possesso delle amministrazioni pubbliche destinatarie della comunicazione, a condizione che  il datore di lavoro che effettua la comunicazione sia identificabile e che siano correttamente identificate le unità produttive interessate dalle lavorazioni oggetto delle comunicazioni.

Lo Studio provvederà all’invio delle comunicazioni per conto dei gentili clienti che risultano interessati dalle disposizioni sopra esposte, non prima di essersi confrontato con le singole aziende.