In carta di circolazione gli utilizzatori abituali dei veicoli
A partire dal 7 dicembre prossimo diventa obbligatorio indicare sul libretto i soggetti che hanno la disponibilità dei veicoli per oltre 30 giorni. Il regolamento prevede formalmente l’obbligo a partire da tale data, in pratica decorre da quando verrà attivato il servizio informatico. Sebbene risulti senza dubbio opportuno attendere ulteriori istruzioni operative – sia in riferimento agli aspetti soggettivi, sia in riferimento agli aspetti procedurali
Vi forniamo le prime precisazioni al riguardo:
Il nuovo articolo introdotto nel dpr 495/1992 prevede, tra l’altro, che – a richiesta degli interessati – gli uffici del Dipartimento per i trasporti procedono all’aggiornamento della carta di circolazione dei mezzi di trasporto che siano nella disponibilità di un soggetto diverso dall’intestatario per periodi superiori ai 30 giorni. Il nuovo adempimento si applica ai ‘libretti’ di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi quando la disponibilità è:
– A titolo di comodato (es. auto ai dipendenti intestate all’impresa)
– In forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale
– In forza di contratti o atti unilaterali.
N.b.: per attenuare l’onere burocratico sono esentati dall’obbligo di aggiornamento della carta di circolazione i componenti del nucleo familiare, purchè conviventi. Anche in caso di variazione della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione relativa a veicoli, motoveicoli e rimorchi, anche derivante da atti di trasformazione o di fusione societaria, che non danno luogo alla creazione di un nuovo soggetto giuridico distinto da quello originario e non necessitano di annotazione nel PRA, gli interessati devono chiedere alla motorizzazione l’aggiornamento della carta di circolazione.
Nei casi di locazione senza conducente per più di trenta giorni, deve essere richiesto l’aggiornamento dell’archivio nazionale dei veicoli, registrando il nominativo del locatario e la scadenza del contratto. La novità è applicabile a tutti i mezzi di trasporto elencati dall’art. 54 dlgs 285/92 quindi non solo alle autovetture ma anche agli autocarri, agli autoveicoli ad uso speciale ecc. Per la messa a regime del sistema occorrerà attendere l’avvio delle nuove procedure informatiche, dopo di che scatteranno le multe a partire da 653 euro, con il ritiro della carta di circolazione del veicolo.