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IL COLLEGIO SINDACALE – brevi note

La funzione di controllo nelle società commerciali che adottano il modello tradizionale è suddivisa tra il collegio sindacale, organo interno ed il revisore legale dei conti, organo esterno.

Il collegio sindacale si pone ai vertici dei sistemi di controllo.

Infatti, il collegio sindacale resta il depositario della funzione di controllo in senso stretto, come funzione autonoma e distinta da quella amministrativa/gestoria, di qui la necessità di una assoluta indipendenza rispetto all’organo amministrativo (2399 c.c.).

Espressione della indipendenza sono le regole dettate in tema di nomina, retribuzione e poteri ispettivi e nelle società quotate addirittura un potere di spesa laddove, per lo svolgimento dei propri compiti, il collegio può avvalersi della collaborazione dei dipendenti della società.

Insomma il collegio sindacale è il prototipo dell’organo di controllo ad esso il dovere/potere di verificare, valutare, esprimere giudizi sulla attività amministrativa sia successiva all’agire dell’organo amministrativo sia concomitante all’adozione dei deliberati, ben potendo (rectius avendo il dovere di) partecipare ai consigli di amministrazione ed ai comitati esecutivi.

Per tali ragioni i sindaci, che devono adempiere ai propri doveri con diligenza professionale, sono solidalmente responsabili con gli amministratori per gli atti di mala gestio da questi compiuti se il danno non si sarebbe prodotto ove avessero vigilato in conformità dei propri doveri(art.2407 co.2 cod. civ.)

E – Cass. 18770/2019 – ricorre il nesso causale tra la condotta inerte dei sindaci e l’illecito perpetrato dagli amministratori quanto alla responsabilità dei primi, “allorchè l’attivazione avrebbe potuto impedire l’evento, anche con riguardo alla sua protrazione, reiterazione o aggravamento” tenuto conto delle iniziative, cui sopra si accennava, che il sindaco può assumere nell’esercizio dei propri poteri-doveri.

Iniziative:

– ai sensi dell’art. 2403 bis cod.civ. procedere anche singolarmente ad atti di ispezione e controllo; richiedere informazioni su singoli affari ovvero sull’andamento generale delle operazioni sociali e le funzioni di controllo hanno una particolare ampiezza potendosi estendere alla intera attività sociale avendo la specifica funzione di tutelare l’interesse dei soci e dei creditori sociali;

– impugnare le delibere che non siano state prese in conformità della legge e dello statuto (2377 cod.civ.);

– convocare l’assemblea (2406 cod.civ.);

– ricorrere al tribunale per la riduzione del capitale sociale per perdite (2446 e 2447 cod.civ.);

– ricorrere al tribunale per la nomina dei liquidatori (2487 cod.civ.);

– promuovere la denuncia al tribunale ai sensi dell’art. 2409 cod.civ.;

I sindaci, quindi, devono agire con tempestività ponendo in essere tutto quanto necessario al fine di poter assolvere il loro compito con diligenza, correttezza e buonafede allorché si trovino di fronte ad iniziative non corrette poste in essere dagli amministratori.

In caso contrario non potranno andare esenti dalle gravi responsabilità che la loro carica contempla concorrendo nell’illecito commesso dagli amministratori.

Avv. Pier Angelo Mainini
Senior Partner -
Dipartimento diritto commerciale