Per “danno da vacanza rovinata” si intende quel pregiudizio risentito dal turista per non aver potuto godere pienamente del viaggio organizzato come occasione di svago e di riposo; più precisamente si tratta di un pregiudizio non patrimoniale consistente nel disagio e nell’afflizione subiti dal turista viaggiatore per non aver visto realizzate le proprie aspettative e in genere per non aver potuto godere della serenità che è lecito attendersi dalle vacanze.
La risarcibilità del danno in questione si pone, nel nostro ordinamento, piuttosto problematica in quanto tale pregiudizio è allo stesso tempo conseguente ad un inadempimento contrattuale e inoltre è “non patrimoniale”. Peraltro, la questione è oggetto di un recente intervento legislativo attualmente in discussione alle Camere che debbono vagliare il cd. “Codice del Turismo” approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri agli inizi dell’ottobre 2010. Il Codice, per quanto qui interessa, contiene una normativa particolarmente innovativa a tutela del turista, inteso come consumatore di tipo speciale, in quanto non attrezzato a risolvere i problemi che si pongono in un luogo lontano dalla sua dimora riconoscendogli, in particolare, il diritto al risarcimento del danno da vacanza rovinata sulla base di specifici e puntuali criteri.
Attualmente, il problema della risarcibilità del danno morale da vacanza rovinata pare definitivamente superato alla luce delle pronunce della Corte di Cassazione che hanno svincolato la risarcibilità del danno non patrimoniale e morale dal Codice penale. Infatti, con le sentenze nn. 8827/2003 e 8828/2003 i giudici di legittimità hanno superato la tradizionale interpreatazione dell’art. 2059 c.c. che, in rapporto all’art.185 c.p., circoscriveva l’ipotesi di risarcibilità del danno morale alle sole conseguenze civili degli illeciti penali. La nuova e più ampia interpretazione dell’art. 2059c.c., consente invece di collocare nel suo ambito di tutela tutti quei danni di carattere non patrimoniale che incidono negativamente sui valori della persona umana protetti dalla Costituzione e dalle leggi speciali.
Da ultimo, la Corte di Cassazione con le sentenza n. 5189/2010 ha precisato che “con il contratto avente ad oggetto un pacchetto turistico -tutto compreso- sottoscritto dall’utente sulla base di una articolata proposta contrattuale, spesso basata su un depliant illustrativo, l’organizzatore o il venditore assumono specifici obblighi, soprattutto di tipo qualitativo, riguardo a modalità di viaggio, sistemazione alberghiera, livello dei servizi etc., che vanno “esattamente” adempiuti; pertanto ove la prestazione, non sia esattamente realizzata, sulla base di un criterio mediodi diligenza ex. art.1176 c.c., comma 1 (da valutarsi in sede di fase di merito), si configura responsabilità contrattuale, tranne nel caso in cui organizzatore e venditore non forniscano adeguata prova di un inadempimento ad esso non imputabile”.
L’attuale posizione della giurisprudenza italiana non può prescindere dalle argomentazioni espresse dalla Corte di Giustizia Europea.
Un Giudice d’Appello austriaco sottoponeva alla suddetta Corte di Giustizia tale quesito – se l’art. 5 della direttiva del Consiglio 314/90, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti tutto compreso, dovesse essere interpretato nel senso che è, in linea di principio, dovuto l’indennizzo a fronte di domande di risarcimento di danni morali.- La Corte Sez.VI, con la nota pronuncia del 12.03.2002 nella causa C-168/00 decideva in favore della soluzione affermativa. Tale sentenza è stata salutata con un certo entusiasmo. Il fatto che si riduca sempre più il tempo in cui si può andare in vacanza, rende il momento delle ferie un tempo in cui si anela carichi di speranze, che qualora vengano deluse provocano il cosidetto emotional stress.
La sentenza enuncia sostanzialmente due principi:
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tra i danni morali sono comprensibili quelli derivanti dal mancato godimento delle ferie annuali
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tra i danni cui si riferisce la direttiva sui viaggi “tutto compreso” sono compresi i danni morali
Non bisogna però intendere che sia il fatto in sè che la vacanza sia stata rovinata a configurare un danno morale. Ciò che integra danno morale è e rimane invece la sofferenza psicologica subita dal soggetto in conseguenza a tale grave privazione. Tale interpretazione offerta dalla Corte è compatibile con l’art. 14 del D: lgs: n: 111/95, che ha dato attuazione alla Direttiva 90/314/Ce, il quale parla in termini molto generali di “risarcimento danni”. In realtà, i giudici di merito italiani (v.Trib.Torino, 08.11.1996)avevano già più volte aggirato l’ostacolo dell’art. 2059 c.c., facendo rientrare tra i casi previsti dalle legge, la Convenzione Internazionale di Bruxelles (CCV) del 1970, che all’art. 13 dispone che “organizzatore di viaggi risponde di qualunque pregiudizio causato al viaggiatore a motivo dell’inadempimento totale o parziale dei suoi obblighi di organizzazione”. Tale espressione ripresa dalla l.1084/77, che ha reso esecutiva in Italia la su citata convenzione, individua bene quel fenomeno normativo che l’art. 2059 c.c. richiede per consentire il risarcimento del pregiudizio non patrimoniale.
Un diverso indirizzo giurisprudenziale ha collegato tale tipo di danno a quello esistenziale (G.dP. Verona, 16.03.2000). Altri giudici hanno preferito collocarlo nell’alveo della più ampia figura del danno biologico (G.d.P. Siracusa, 26.03.1999) Non sono mancate tuttavia pronunce che sulla base di un’interpretazione restrittiva dell’art. 2059 c.c., hanno continuato ad escludere la possibilia del riconoscimento di tale tipo di danno (ex multis Trib. Venezia, 24.09.2000), n. 2169, che ha stabilito – in tema di contratto di viaggio turistico, in caso di inadempimento dell’organizzazione non può accogliersi la domanda giudiziale di risarcimento dei danni non patrimoniali c.d. da vacanza rovinata, atteso che la limitazione della responsabilità alle sole conseguenze penali degli illeciti aquilani non appare superabile allo stato della legislazione.-
Passando ai profili pratici della questione occorre precisare che il danno da vacanza rovinata, ricollegandosi ad un inadempimento contrattuale, presuppone ai fini del suo riconoscimento che il danneggiato alleghi e deduca tale inadempimento dando dimostrazione del pregiudizio subìto. A titolo esemplificativo si riporta il caso di una coppia in viaggio ai tropici che lamentava danni morali a seguito di un’escursione realizzata dall’organizzazione nonostante le previsioni meteo non fossero buone, infatti vennero sorprese in mare dagli strascichi di un uragano. In questo caso i turisti avrebbero dovuto produrre quantomeno i bollettinin meteo e non fare affidamento sul fatto che è un dato di comune esperienza che l’uragano abbia ripercussioni in una zona più ampia rispetto al cosidetto occhio. Ed è proprioa causa della mancata prova del’esistenza di un pericolo preannunciato, che l’organizzatore ignorava programmando l’escursione, che il danno morale non è stato riconosciuto.
29.03.2011
Avv. Giovanni Locati
vedi anche: Contratto di trasporto aereo e responsabilità del vettore
05.06.2013
Thomas Sala
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