Gli effetti della crisi sanitaria determinata dalla pandemia COVID-19
“Abbiamo in questi giorni appreso con una certa amarezza che tutte le udienze e tutti i termini processuali sono stati rinviati a data dell’11 maggio 2020. In questo drammatico momento lavorano solo i servizi essenziali, e noi non lavoriamo.
La conclusione del sillogismo è evidente: noi non siamo essenziali”, e ancora “Non potevamo organizzarci come nei supermercati? Tutti in coda, uno alla volta, con le mascherine, a distanza di sicurezza. E così come si compra il pane, si celebrano le udienze. Noi, evidentemente, una missione non l’abbiamo. La Giustizia non può fermarsi, i Tribunali non possono chiudere, non c’è Stato senza giurisdizione, non possiamo ammettere che restino aperti i tabaccai, i giornalai, le banche, le poste, i trasporti, e chiusi i palazzi di giustizia. Dobbiamo poter tornare a lavorare; dobbiamo poter ripartire”[1].
“Torino. I processi penale in Tribunale rinviati anche di un anno”[2]: di fatto, un ulteriore rallentamento della “macchina della giustizia”, già perennemente in ritardo determinando un ulteriore indebolimento del principio sulla certezza della pena.
“Mi riferisco invece alla gestione della amministrazione della giustizia e alla sua tragica situazione, pesantemente aggravata dalla stasi prolungata per alcuni mesi, salvo il compimento di pochi – troppo pochi? – atti urgenti. Con particolare riguardo al settore penale (…) l’abnorme numero dei processi pendenti graverà (…). La durata media dei processi penali in Italia, che si aggira intorno ai cinque anni, con punte di sette anni in alcuni importanti distretti giudiziari, rischia pertanto di giungere a una condizione di non ritorno, di denegata giustizia, di conclamata violazione dei diritti. Ecco perché sarà dura”[3]
Infine, “Abbiamo valutato di attuare questa misura, sentiti anche gli addetti ai lavori, per tutelare la salute di tutti gli utenti della giustizia ed essere pronti a ripartire”, lo ha dichiarato il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede (commentando lo stop delle udienze non urgenti e la sospensione dei termini fino all’11 maggio).
- I provvedimenti più importanti, in materia di diritto, adottati in funzione dell’emergenza sanitaria da COVID-19
Il primo atto da prendere in considerazione è il Decreto Legge n. 11 del 8 marzo 2020 intitolato “Misure straordinarie ed urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell’attività giudiziaria”, il cui art. 1 ha disposto la sospensione dei termini processuali dal 9 marzo al 22 marzo per tutte le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari (comma 1 ) e dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti indicati al comma 1 (comma 2 ). Per il periodo successivo al 22 marzo e fino al 31 maggio, l’art. 2 del suindicato decreto recita che “i capi degli uffici giudiziari, sentiti l’autorità sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell’ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni di cui all’allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone” (l’art. 2 infatti, fa riferimento all’organizzazione della giustizia dopo il periodo di sospensione e per la sua regolamentazione per il futuro).
Successivamente, è stato emanato il nuovo decreto “Cura Italia” (D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, convertito in Legge n. 27/2020) intitolato “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, il quale ha disposto, per tutti i procedimenti civili e penali pendenti, un rinvio d’ufficio di tutte le udienze fissate dal 9 marzo al 15 aprile 2020 a data successiva rispetto a quest’ultima; di conseguenza viene anche spostato il termine dedicato alle misure organizzative, ad opera dei capi degli Uffici Giudiziari, dopo il periodo di sospensione.
Il Decreto Cura Italia ha previsto l’esclusione di alcune materie dalla sospensione, come ad esempio, quelle relative ai procedimenti di urgenza e alcune casistiche relativi il Tribunale per i minorenni.
L’idea di fondo è quindi che la Giustizia non si deve fermare di fronte a cause inderogabili. In realtà, questa non si è nemmeno fermata di fronte a quei procedimenti non sospesi, in quanto il comma 5 dell’art. 83 dispone che “nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all’attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)”, ovvero, i Tribunali hanno la possibilità di portare avanti le udienze attraverso l’utilizzo di strumenti tecnologici che permettono lo svolgimento da remoto delle udienze oppure mediante scritti difensivi che sostituiscono la trattazione orale della causa. [4]
Lo stop previsto dal Decreto Cura Italia fino al 15 aprile viene poi successivamente prorogato all’11 maggio ad opera del D. Liquidità (D.L. n. 23 del 08 aprile 2020). Per il periodo che intercorre tra l’11 maggio e il 30 giugno i capi degli Uffici Giudiziari dovranno adottare misure organizzative al fine di limitare assembramenti e contatti tra le persone. Inoltre, essi hanno il compito di prevedere che tutte le udienze, che dovranno svolgersi fino al 30 giugno, siano rispettose delle regole di sicurezza e che garantiscono il contenimento degli effetti negativi della pandemia.
Per il raggiungimento di questo obiettivo sono stati disposti i seguenti criteri: a) svolgimento in videoconferenza delle udienze che prevedano la sola presenza di parti e difensori; b) svolgimento in forma scritta delle udienze che prevedano la sola presenza dei difensori e c) svolgimento in personam delle udienze in cui sia richiesta la presenza di soggetti ulteriori (quali testimoni, terzi, consulenti, etc.), con l’individuazione di regole specifiche di comportamento da adottare al fine di garantire la sicurezza sanitaria di tutti i presenti.
- Riduzione dell’attività giudiziaria e vecchi problemi: la Giustizia non è attività essenziale?
Con il rinvio dell’attività giudiziaria all’11 maggio si rischia un serio ingorgo per la ripresa. Il sistema giudiziario, fermo ormai da mesi, ha visto ridurre notevolmente la sua attività, salvo alcune eccezioni come ad esempio, in ambito civile, per le udienze urgenti che riguardano i minorenni e i rapporti di famiglia o in ambito penale per le convalide di arresto e fermo.
La prospettiva per la nuova fase (fase 2) è quella di ulteriori e nuove limitazioni nei tribunali in quanto non tutti i Palazzi di Giustizia sono uguali da un punto di vista strutturale, conseguentemente non tutti gli edifici sono in grado di mantenere lo stesso grado di sicurezza. Si cercherà quindi di ridurre il più possibili gli accessi ai tribunali, alle aule, si cercheranno di utilizzare sempre più strumenti informatici/telematici per lo svolgimento di alcune cause e non si esclude la possibilità di ulteriori differimenti per quelle cause in cui la presenza fisica delle parti non è imprescindibile[5].
Ecco, quindi, che il sistema rischia di risultare ancora più inefficace e lento. D’altronde, già prima della crisi epidemiologica, la giustizia civile ordinaria italiana era considerata cronicamente e insanabilmente malata. Di fatto, si sente sempre più spesso parlare di crisi della giustizia, talmente tanto spesso che questa crisi è diventata una sorta di luogo comune.
Quando si denuncia tale situazione si cerca di esprimere una serie di criticità, la prima fra tutte inerente al fattore tempo in quanto il processo necessita, per definizione, di un determinato arco di tempo per svolgersi in quanto connotato da diverse complessità strutturali (e anche ontologiche) necessarie allo scopo di garantire il rispetto delle due anime del giudizio: l’azione e la difesa. Alla prima criticità si aggiungono altri problemi: l’Italia è in coda a diversi paesi europei, ma anche nel mondo, per quanto riguarda il numero eccessivo di arretrati di cause e processi che durano anni.
Nonostante i tentativi del legislatore, l’Italia sembra ancora troppo distante dal raggiungere il moto chiovendiano secondo il quale lo svolgimento del processo non dovrebbe mai andare a danno della parte che ha ragione. Ancora, un’altra criticità è quella legata alla gestione del processo (tutto altro che lineare): nel corso degli anni ci sono state diverse e importanti riforme legislative, ma per quanto strutturali, sono sempre a “macchia di leopardo” (si interviene in un settore, poi un altro, si colmano alcune lacune e così via …)[6].
In questo momento emergenziale, lo stallo della giurisdizione rappresenta un grave problema in quanto essa costituisce una funzione irrinunciabili per l’equilibrio degli assetti del potere statuale e l’ipotesi di un suo stallo rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia, di fatto, la nostra giustizia è quasi completamente ferma da due mesi.
Certamente, la pandemia ci ha colti alla sprovvista e il Governo si è ritrovato ad emanare un numero elevato di disposizioni urgenti in un arco di tempo estremamente ridotto, senza parlare degli innumerevoli settori che necessitavano di un tempestivo intervento (compreso quello del diritto). Se già prima, quando anni e anni fa il sistema della giustizia accusava sintomi di inefficienza, si fosse intervenuti progressivamente per migliorarla, forse oggi non saremo in questa situazione caratterizzata da disperazione, incertezza, paura e di difficoltà di accettazione di strumenti innovati nella tradizione processuale. Gli interventi governativi sembrerebbero servire per “tamponare” la situazione emergenziale ma hanno poca capacità di risolvere seriamente i problemi della giustizia: cosa succederà quando strapperemo il cerotto che tiene sospeso le udienze e i termini processuali? Cosa succederà dopo l’12 maggio?
Si ha quasi la sensazione che la giustizia sia passata in secondo piano, che non sia essenziale per il funzionamento dell’apparato Statale, quasi come se non fosse un bene essenziale; ma dobbiamo ricordare un particolare: è solo grazie alla giustizia che i cittadini possono vedere tutelati i propri diritti. “In questo drammatico momento lavorano solo i servizi essenziali, e noi non lavoriamo.
La conclusione del sillogismo è evidente: noi non siamo essenziali”, e ancora, forse “non potevamo organizzarci come nei supermercati? Tutti in coda, uno alla volta, con le mascherine, a distanza di sicurezza. E così come si compra il pane, si celebrano le udienze. Noi, evidentemente, una missione non l’abbiamo. La Giustizia non può fermarsi, i Tribunali non possono chiudere, non c’è Stato senza giurisdizione, non possiamo ammettere che restino aperti i tabaccai, i giornalai, le banche, le poste, i trasporti, e chiusi i palazzi di giustizia. Dobbiamo poter tornare a lavorare; dobbiamo poter ripartire”[7].
In questo momento, serve preparazione, nuovi metodi e mezzi e perché no un po’ di fantasia.
- L’ampia discrezionalità dei capi degli Uffici Giudiziari tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020: ogni foro un’isola?
L’ampia discrezionalità concessa ai capi degli Uffici Giudiziari tra il 12 maggio e il 30 giugno 2020 rischia di creare una mappa a “macchia di leopardo” nell’attività giurisdizionale su tutto il territorio italiano. Ovvero, “ogni Tribunale applicherà delle proprie Linee guida, ove financo ogni Sezione di ogni Tribunale adotterà un proprio protocollo, ove i principi processual-penalistici sono messi a repentaglio, ove il sistema giudiziario dimostra di vivere ancora nel Pleistocene: praticamente una Babele giudiziaria”[8] In questo senso, i tribunali italiani si muovono a ordine sparso.
Nel secondo periodo, dal 12 maggio al 30 giugno, assistiamo a linee guida che rischiano di minare alla radice il principio di uguaglianza perché per legge si è stabilito che si avranno regole diverse nei diversi fori e all’interno degli stessi uffici, e perciò l’applicazione delle regole del giusto processo viene lasciata all’estro del giudice (ad esempio, decisione tipo di udienza, carattere urgenza causa…)
Cerchiamo di seguito di ripercorrere comunque alcune misure adottate dai più importanti Tribunali della Repubblica.
- Il Tribunale di Monza ha disposto un protocollo d’intesa con l’Ordine degli Avvocati di Monza per lo svolgimento del processo civile in modalità telematica (fino al 30 giugno 2020). In questo protocollo sono previste “Modalità e specificità di gestione udienza da remoto, ex art. 83 comma 7 lettera f del D.L. 18/2020, mediante accesso all’aula virtuale del Giudice” e disposizioni circa la “Trattazione scritta (o cartolare) ex art. 83 comma 7 lettera h del D.L. 18/2020”, senza celebrazione dell’udienza. In questo poi si dà atto che il provvedimento del presidente del Tribunale “destinato a operare per il periodo 12.5 – 30.6.20, individuerà gli ambiti urgenti da trattare, consentendo la trattazione anche di procedimenti non urgenti, purché nella citata modalità di trattazione unicamente telematica, ai sensi delle lettere h ed f dell’art. 83 comma 7, indicandosi per ciascuna sezione – nei termini qui anticipati – le tipologie di udienze potenzialmente compatibili con la mera “trattazione scritta” ovvero con la gestione dell’udienza “da remoto”, rimesse alla discrezionalità del singolo giudice, salva l’obbligatorietà della trattazione senza udienza con mero scambio di note scritte della fase di precisazione delle conclusioni di procedimento maturo per la decisione” (si tratta del protocollo 1200/20 del 4 maggio 2020).
- Di fatto, il presidente del Tribunale, sia per il settore civile che penale, opera una classificazione tra i procedimenti urgenti e non urgenti. Le singole sezioni hanno disposto diversamente circa le udienze (che non sono state rinviate d’ufficio) che si ritengono compatibili con la trattazione scritta (ossia mediante deposito telematico tramite Consolle PCT) e quelle che per la sezione si ritengono compatibili con lo svolgimento in collegamento da remoto (tramite Consolle PCT e Skype for business o Microsoft Teams): disposizioni diverse tra le singole sezioni all’interno del medesimo tribunale.
- In data 20 aprile 2020 il Tribunale di Roma ha disposto delle Linee Guida vincolanti[9]. Prendiamo in esame alcune disposizioni: “Per il periodo sino al 12 maggio 2020, i presidenti di sezione devono individuare, tra i procedimenti fissati in udienza nel medesimo periodo, i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti, adottando un equilibrato criterio di valutazione della gravità del pregiudizio”, e ancora “per il periodo dal 12 maggio sino al 30 giugno 2020, è demandata a ciascun giudice l’individuazione delle cause da rinviare a data successiva al 30 giugno 2020 e quelle da trattare immediatamente, secondo alcuni criteri precisamente individuati: le cause di più risalente iscrizione a ruolo, le cause inerenti diritti fondamentali, le cause che non necessitano di attività istruttoria ovvero la cui attività istruttoria sia stata già integralmente espletata”, e ancora “che per le cause che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, è rimessa al giudice la “facoltà di scegliere fra la trattazione da remoto e quella in forma scritta”. Per le cause invece che non possono svolgersi tramite videoconferenza o trattazione scritta è stata disposto che “i giudici potranno valutare la possibilità che l’udienza sia celebrata a porte chiuse ai sensi dell’art. 128 c.p.c.” e che “l’accesso all’aula sarà consentito esclusivamente ai difensori, alle parti e ai testimoni interessati alla trattazione”. Sono state disposte specifiche disposizioni per le udienze in materia di sfratti.
- A Milano, invece, sono state adottate Linee Guide vincolanti dal Presidente del Tribunale di Milano [10] e Linee guide vincolanti del Presidente della Corte d’appello[11], entrambi operano un generale richiamo al protocollo CSM-CNF per quanto concerne lo svolgimento delle udienze in forma scritta e in forma telematica. Prendiamo in esame alcune disposizioni.
- Il Tribunale di Milano, per il settore civile, ha previsto che tutte le udienze per la precisazione delle conclusioni, che saranno trattate sino al 30 giugno 2020, siano condotte secondo le modalità dell’udienza scritta, aggiungendo che “Le udienze per la precisazione delle conclusioni si svolgeranno mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le sole conclusioni, che le parti saranno invitate dal giudice a depositare non oltre cinque giorni prima dalla data prevista per l’udienza, per consentire alla cancelleria di poter lavorare gli atti telematici in tempo utile per l’udienza successiva”, e ancora “Se almeno una delle parti avrà provveduto al deposito telematico delle note scritte contenenti le precisazioni sarà trattenuta in decisione o sarà rimessa al collegio per la decisione , concedendo alle parti i termini per il deposito deli atti conclusivi” (diversamente emetterà ordinanza ex art. 309 c.p.c. nella quale provvederà a fissare un’udienza). Se non sono applicabili le modalità di trattazione scritta o telematica, il Tribunale di Milano dispone che l’udienza deve avvenire secondo modalità che garantiscono la protezione di tutti i partecipanti.
- La Corte d’Appello di Milano, invece, ha disposto che “Tutti i processi civili – ad eccezione di quelli che rivestono il carattere dell’urgenza indicati dall’art. 83 comma 3 lett a) del Decreto legge n. 18/2020 e quelli di cui al paragrafo 1.a che segue – sono rinviati a data successiva al 31 maggio 2020 (come previsto nelle linee guida del 13 marzo 2020) con provvedimenti assunti in via preventiva dai Presidenti di sezione – utilizzando i modelli predisposti dalla STO 3 ovvero dai Magrif ovvero altri di adattamento di tali modelli a situazioni particolari – che verranno comunicati alle parti dalla cancelleria in via telematica”; per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze si dispone che “Nelle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti costituite lo svolgimento delle stesse deve avvenire mediante scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, con successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice” e ancora “in particolare per le udienze di precisazione delle conclusioni i difensori provvedono a depositare in via telematica le proprie istanze e conclusioni entro il 3° giorno libero antecedente la data dell’udienza. In caso ciò non avvenga (ossia tutti i difensori non provvedono al deposito), si provvederà ai sensi dell’art. 309 c.p.c.”, dopo di che “il Collegio provvede all’assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. – che saranno comunicati in via telematica alle parti – e all’assunzione in decisione della causa sempre in via telematica” e infine “laddove uno o più difensori dovessero prospettare una oggettiva difficoltà tecnica per l’utilizzo del telematico, potrà/potranno richiedere al Presidente del collegio un rinvio dell’incombente; sarà cura del Presidente comunicare ai difensori eventuali modalità diverse rispetto a quelle sopra descritte con adeguato anticipo”. Per quanto riguarda lo svolgimento delle camere di consiglio si dispone che “Allo scopo di adeguarsi alle linee guida espresse dal Governo in tema di contenimento del contagio da Covid-19 e quindi di evitare le situazioni di prossimità tra i magistrati, le camere di consiglio dovranno tenersi, laddove possibile, con collegamenti da remoto anche con il solo utilizzo della funzione “audio” dei programmi indicati dal DGSIA laddove la funzione video non sia qualitativamente sufficiente”. Per quanto riguarda invece l’ipotesi di udienza in personam, la Corte d’Appello di Milano dispone che “In ogni caso le udienze, laddove non potessero svolgersi in modalità da remoto – e comunque sino al 30 giugno 2020 – dovranno celebrarsi a porte chiuse ex art. 128 c.p.c.”
- Il Tribunale di Bologna ha pubblicato le Linee Guida[12] vincolanti per la ripresa dell’attività giudiziaria in conformità al Protocollo[13] d’intesa sottoscritto tra il Tribunale ordinario di Bologna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e l’Ordine degli Avvocati di Bologna. Nella parte II, intitolato “Udienze civile tramite collegamento da remoto art. 83 lettera f) D.L. 18/2020” si dispone che “Le udienze in videoconferenza sono quelle che prevedono la partecipazione delle sole Parti e dei loro Difensori, o anche soltanto di questi ultimi; sono altresì quelle per le quali è stata disposta la convocazione del CTU, in quanto ausiliario del giudice, nonché quelle che prevedono per legge la partecipazione, facoltativa o necessaria, del Pubblico Ministero. Sono esclude dalla trattazione da remoto le udienze di assunzione delle prove (interrogatorio formale, testi, esame e discussione della consulenza tecnica d’ufficio ove sia disposta la presenza del CTU o del CTP)”. Successivamente vengono trattati le modalità di invito e convocazione delle parti all’udienza da remoto e le modalità di svolgimento dell’udienza da remoto. La parte III è invece dedicata alle udienze civile tramite trattazione scritta (art. 83, lettera h) D.L. 18/2020) e dispone che “Le udienze con trattazione cartolare sono esclusivamente quelle prettamente “tecniche” che prevedono la partecipazione dei soli difensori. In particolare, possono essere trattate con modalità c.d. cartolare quelle di prima comparazione del rito ordinario, quelle destinate alla precisazione delle conclusioni ovvero all’ammissione dei mezzi di prova già richiesti”. In seguito, la parte IV è dedicata alle “parti speciali” dove sono previste specifiche disposizioni per i singoli settore come la famiglia, la protezione internazionale, l’ufficio del giudice tutelare, gli sfratti, i fallimenti, le procedure concorsuali o da sovraindebitamento, lavoro, le esecuzioni mobiliare e le esecuzioni immobiliari.
Si potrebbe andare avanti all’infinito tra diverse misure organizzative per ogni singola sezione di ogni singolo tribunale in Italia, disposizioni che prevedono diverse strategie per far fronte alla fase 2 e per cercare di contenere gli effetti negativi derivanti dalla crisi sanitaria: ogni Tribunale e ogni giudice sta implementando la propria prassi sulla base di valutazioni personali. Oltre alla diversità delle misure organizzative, attuate nei singoli Tribunali italiani, bisogna tenere in debita considerazione anche il livello di diversità nella redazione e nella struttura dei documenti e, alcuni di questi risultano essere poco intuitivi e poco chiari mentre altri, come le Linee Guida del Tribunale di Bologna, sono strutturati in maniera eccellente tale da offrire al suo lettore una lettura davvero efficiente. Stesse considerazioni positive valgono per le Linee Guida della Corte d’Appello di Milano.
Purtroppo, la discrezionalità consentita nella scelta delle misure organizzative nei singoli Uffici Giudiziari rischia di creare molta confusione, non solo tra gli utenti ma anche tra gli stessi operatori e professionali del diritto. Possiamo comprimere le dinamiche processuali solo per un tempo limitato per non ledere i diritti costituzionalmente garantiti. Dobbiamo trovare un modo di ricominciare ma abbiamo bisogno di una GIUSTIZIA CERTA, per non creare disorientamento e disagio negli utenti della giustizia. Questo purtroppo non è garantito dagli attuali provvedimenti di soft law (decreti, protocolli, linee guida) che consentono al processo di funzionare in modo diverso da ufficio a ufficio. Perché non dimentichiamo che fare un processo significa avere coscienza delle regole predeterminate.
Forse, “sarebbe il caso, (dunque), che si intervenisse in maniera sistematica e generalizzata, in modo da “riscrivere” il processo telematico e adattarlo al nuovo mondo, evitando che ogni Tribunale abbia le proprie regole”[14].
Andando oltre l’ipotesi di “Linee Guide Nazionali”, di fatto, è doveroso riconoscere che la pandemia avrebbe potuto rappresentare l’occasione per la giustizia di innovarsi per davvero e di trovare soluzioni permanenti caratterizzate da creatività, efficacia e celerità: velocizzazione dei procedimenti, trasformazioni di alcune fasi materiali in elettroniche (si pensi ai depositi), la sostituzione della trattazione orale con la trattazione scritta per quelle udienze che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori, miglioramento delle attuali piattaforme elettroniche dedicate al processo civile telematico.
Anche l’implementazione della PEC, ove possibile rendere cartolare il contraddittorio. Tuttavia, perché quanto ipotizzato prima possa avverarsi è necessario incrementare il grado di “alfabetizzazione informatica” della popolazione e degli apparati statali: servirebbero sistemi più intuitivi, pratici, facili e rapidi che possano consentire, di fatto, una velocizzazione di tutti i processi. Tante idee che avrebbero potuto finalmente rendere più efficace un sistema particolarmente lento e inefficiente.
- Breve cenno al processo penale telematico, i suoi rischi, i suoi vantaggi e le possibili soluzioni
Nel decreto Cura Italia, e successiva legge di conversione, sono contenute disposizioni per potenziare il processo telematico, anche penale, e consentire lo svolgimento di attività processuali da remoto. In vista della scadenza del periodo di sospensione, i capi degli Uffici Giudiziali devono adottare misure che siano funzionali alla ripresa delle attività in modo da garantire la tutela della salute non sono dei dipendenti ma anche dei soggetti che vi potrebbero accedere. Tra le misure, indicate dall’art. 83 del testo del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (in Gazzetta Ufficiale – Serie generale – Edizione Straordinaria n. 70 del 17 marzo 2020), coordinato con la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, vi è la possibilità di limitare l’accesso al pubblico agli uffici, la limitazione degli orari di apertura, l’adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze, la celebrazione di tutte le udienze pubbliche a porte chiuse ex art. 472, comma 3, c.p.p., e, per la partecipazione ai procedimenti da parte di persone detenute, dal 9 marzo sino al 30 giugno 2020 e l’utilizzo dello strumento della videoconferenza ex art. 146 bis disp. att. c.p.p., o del collegamento da remoto.
Per quanto riguarda il settore penale, il comma 12-bis del prima citato decreto, dispone che “dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020 le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell’udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti”.
L’introduzione del procedimento a distanza potrebbe non garantire il rispetto del principio del contradditorio, mettendo a rischio l’effettivo esercizio del diritto alla difesa e a un giusto ed equo processo. Una piccola precisazione è tuttavia doverosa: il comma 12-bis parla di possibilità di svolgimento delle udienze da remota e non di un’imposizione (infatti, viene utilizzato il verbo potere e non dovere), lasciando quindi anche l’eventualità che questa, in certi casi, possa svolgersi come consueto[15].
Tuttavia, il problema risiede nel fatto che il processo da remoto (soprattutto in ambito penale), potrebbe rappresentare, e rappresenta per alcuni, un vero e proprio omicidio del processo con il venir meno di alcuni principi fondamentali del nostro ordinamento, stabiliti dalla Costituzione, come quello del contradditorio, oralità e pubblicità. Ancora, la mancanza di un contatto fisico e visivo tra giudice, testimone, parti e avvocati potrebbe rappresentare un grosso ostacolo al funzionamento del processo penale da remoto. D’altronde il processo penale è caratterizzato da oralità e la fase dibattimentale è di enorme importanza sia per la parte, in quanto rappresenta il momento di formazione della prova, sia per il giudice in quanto rappresenta il momento di formazione del suo convincimento[16].
È vero che da una parte potrebbe sembrare quasi inverosimile l’idea che un processo penale possa attualmente svolgersi completamente da remoto, tuttavia è anche vero che ci troviamo di fronte a una situazione straordinaria di emergenza sanitaria a livello nazionale senza precedenti, e forse i principi sanciti dalla nostra Costituzione (come l’art. 24 e art. 111) dovrebbero rinvenire un necessario contemperamento rispetto, prima di tutto, al diritto alla salute di tutti i cittadini e quindi al contenimento delle possibilità di contagio e, in secondo luogo, alla necessità della ripresa dell’esercizio della giurisdizione[17]. Secondo alcuni, “servirebbe un po’ di sano pragmatismo per evitare di fermare una giustizia che già aveva degli enormi problemi quanto alla celerità. Fermare i Tribunali, infatti, vuol dire in primo luogo danneggiare i cittadini che – a maggior ragione in un momento simile – hanno necessità di tutela dei propri diritti”[18].
In conclusione, potrebbe non risultare del tutto irragionevole l’introduzione, per un periodo di tempo ben definito e determinato (!), del ricorso alla trattazione dei procedimenti da remoto anche nel settore penale. La situazione attuale è diversa da qualsiasi altra precedente e dobbiamo trovare soluzioni alternative. Certamente, per ottenere un risultato ancora più efficiente si renderebbe necessario l’intervento di una disciplina normativa in ambito penale (e non solo) che regoli, in maniera univoca, le modalità per il raggiungimento della ripresa.
- Altri problemi
Sebbene, al punto precedente, abbiamo concluso che, nonostante i dubbi, il processo telematico/da remoto possa rappresentare una soluzione utile per la ripresa della Giustizia a seguito della crisi determinata dall’epidemia coronavirus, l’introduzione del processo da remoto può far emergere altre perplessità e problemi che necessitano di essere considerati, ad esempio: a) il livello di complessità della causa, ovvero, se si tratta di una causa semplice nella quale è molto più agevole l’introduzione di strumenti informatici oppure se si tratta di una causa che richiede la produzione di tanti documenti e la partecipazione di molti testimoni, esperti di parte ecc., e che quindi è meno propensa all’applicazione di un processo da remoto e b) se le parti hanno accesso equivalente a una connessione internet stabile e sicura in modo da evitare eventuali violazioni del giusto processo, in termini di minor accessibilità alla banda larga e disposizioni di mezzi informatici. Ancora, il momento più controverso del procedimento, dal punto di vista fin qui analizzato, è sicuramente l’udienza in quanto il contatto vis-a-vis è direttamente collegato alla credibilità del testimone e ci potrebbe essere il rischio, nell’ipotesi in cui questa venga svolta da remoto, prima di tutto di interferenze (illecite) ad opera di terzi (diversi dal testimone) e in secondo luogo, il rischio che il teste prenda visione, durante la testimonianza, di documenti non permessi. Una soluzione suggerita potrebbe essere quella di utilizzare più telecamere nella stanza[19] o prevedere la contestuale presenza di un rappresentante della controparte.
Certamente l’udienza virtuale porta con sé tanti vantaggi, quali un ingente risparmio di costi e di tempo, e dovrebbe essere presa in debita considerazione anche nel periodo successivo alla crisi[20]. Tuttavia, non mancano le incertezze, infatti, “l’esperienza (che sto vivendo mi) ha (altresì) radicato la convinzione che, se da un lato, l’informatizzazione per la formazione e la comunicazione di atti è un dato imprescindibile, dall’altro, la trattazione effettiva del processo deve avvenire in udienza, nelle aule che fisicamente stanno in tribunale, in spazi dedicati, dove la cognizione del giudice prende forma nelle relazioni interpersonali”. Inoltre, “questo tipo di conduzione delle udienze porterebbe ad un eccessivo distacco del giudice dalla materia, viva, sulla quale deve andare ad incidere con il suo intervento e potrebbe condurci ad una standardizzazione dei comportamenti, alla formalizzazione della conoscenza”[21].
RIFLESSIONI
Le riflessioni che precedono sulle prospettive di ripresa della giustizia civile e penale denotano la difficoltà di un paese nel rendere oggi – ancora più di prima del 9 marzo- disponibili e facilmente accessibili strumenti e itinerari che meglio possano rispondere alle esigenze sociali e che possano aiutare le parti, la magistratura e l’avvocatura a ricercare soluzioni in grado di creare coesione e non divisione. Le decisioni dei giudici, infatti, anche quando rese tempestivamente, pongono fine alla controversia.
È auspicabile, dunque, che ci si ponga quale unico obiettivo condiviso il miglioramento del processo e dell’organizzazione dell’apparato giudiziario garantendo una giustizia certa, nel rispetto dell’imprescindibile diritto di difesa. Ecco che anche l’introduzione di nuovi strumenti di risoluzione delle liti (i sistemi di ADR, come la mediazione e la negoziazione assistita) acquistano una nuova prospettiva che non può essere relegata ad esigenze meramente emergenziali e contingenti. È il momento in cui alla politica ed ai tecnici viene chiesto di disegnare in modo uniforme, equilibrato ed efficiente il sistema giustizia per rendere effettiva la tutela dei diritti nell’ambito di una trasformazione già in atto.
Avv. Andrea Filippo Mainini Junior Associate - Dipartimento di Civile
[1] Maria Giuliana Civinini (Presidente del Tribunale di Pisa) e Giuliano Scarselli (Professore di Diritto Processuale Civile e Avvocato in Firenze), Emergenza sanitaria. Dubbi di costituzionalità di un giudice e di un avvocato, documento disponibile a http://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php
[2]Martinenghi S., Torino, i processi penali in Tribunale rinviati anche di un anno, documento disponibile a https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/05/news/torino_le_udienze_penali_in_tribunale_rinviate_anche_di_un_anno-255725179/
[3] Marco Dall’Olio (Sostituto procuratore generale Cassazione), Coronavirus e nuove opportunità, documento disponibile a http://questionegiustizia.it/articolo/coronavirus-e-nuove-opportunita_24-04-2020.php
[4] Basile E., Di processi, sacralità e pandemia: ogni Foro è un’isola, documento disponibile a https://www.eclavoro.it/processi-sacralita-pandemie-foro-unisola/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
[5] Maglione V. e Mazzei B. L., Udienze, nuovo rinvio all’11 maggio: rischio ingorgo per la ripresa, documento disponibile a https://www.ilsole24ore.com/art/udienze-arriva-altro-rinvio-rischio-ingorgo-la-ripresa-ADgRTwH
[6] Danovi F. e Ferraris F., ADR una giustizia complementare, Milano, 2018.
[7] Maria Giuliana Civinini, Presidente del Tribunale di Pisa e Giuliano Scarselli, Professore di Diritto Processuale Civile e Avvocato in Firenze, documento disponibile a http://www.questionegiustizia.it/articolo/emergenza-sanitaria-dubbi-di-costituzionalita-di-un-giudice-e-di-un-avvocato_14-04-2020.php
[8] Ruzza M. C. e Marinucci F., Se la giustizia non è un servizio essenziale al tempo del covid. Proposte per salvare i diritti, documento disponibile a https://www.articolo21.org/2020/05/se-la-giustizia-non-e-un-servizio-essenziale-al-tempo-del-covid-proposte-per-salvare-i-diritti/
[9] Cfr Le linee Guide Vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Roma: http://www.tribunale.roma.it/documentazione/D_19603.pdf
[10] Cfr Le linee Guide Vincolanti adottate dal Presidente del Tribunale di Milano: https://www.tribunale.milano.it/files/56_20.pdf
[11] Cfr Le linee Guide Vincolanti adottate dal Presidente della Corte d’Appello di Milano: http://www.ca.milano.giustizia.it/allegatinews/A_30355.pdf
[12] Cfr. Linee Guida vincolanti adottate dal Tribunale di Bologna https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/6029178/1285+-+Linee+guida+settore+civile.pdf/750d1f32-c92f-43dc-8bdf-0f6081b80ea7
[13] Cfr. Protocollo d’intesa sottoscritto tra il Tribunale ordinario di Bologna, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna e l’Ordine degli Avvocati di Bologna https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/documents/642573/6029178/1280+-+Linee+guida+civile+.pdf/64e0706c-5839-4be2-b78c-24c9499dd42f
[14]Basile E., Di processi, sacralità e pandemia: ogni Foro è un’isola, documento disponibile a https://www.eclavoro.it/processi-sacralita-pandemie-foro-unisola/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
[15] Altieri G. e Blasi I., Procedimenti da remoto: il processo penale non può rinunciare al dibattimento in aula, documento disponibile a http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2020-04-24/procedimenti-remoto-processo-penale-non-puo-rinunciare-dibattimento-aula-104003.php
[16] Petrocelli L., Giustizia e covid-19, parla Sisto: “Il processo telematico è solo una barberia”, documento disponibile a https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/news/home/1221829/giustizia-e-covid-19-parla-sisto-il-processo-telematico-e-solo-una-barbarie.html
[17] Altieri G. e Blasi I., Procedimenti da remoto: il processo penale non può rinunciare al dibattimento in aula, documento disponibile a http://www.diritto24.ilsole24ore.com/art/guidaAlDiritto/dirittoPenale/2020-04-24/procedimenti-remoto-processo-penale-non-puo-rinunciare-dibattimento-aula-104003.php
[18] Basile E., Di processi, sacralità e pandemia: ogni Foro è un’isola, documento disponibile a https://www.eclavoro.it/processi-sacralita-pandemie-foro-unisola/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=linkedin
[19] A titolo esemplificativo, nello svolgimento di alcuni esami (per di più scritti) nelle università viene utilizzato un sistema di controllo molto simile mediante l’utilizzo di più computer connessi allo stesso momento e che garantiscono così il controllo dello studente mentre svolge la prova d’esame.
[20] Shore L. e D’Avino M., Che futuro avrà la giustizia digitale?, documento disponibile a https://www.wired.it/internet/regole/2020/05/06/giustizia-digitale/
[21] Amina Simonetti (giudice dei Tribunale di Milano), Il giudice civile, l’emergenza covid-19 e le prospettive per il futuro, documento disponibile a http://www.questionegiustizia.it/articolo/il-giudice-civile-l-emergenza-covid-19-e-le-prospettive-future_24-04-2020.php