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Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

La riforma dello sport continua la sua corsa ed è quasi al traguardo della sua integrale applicazione.

Il 31 agosto scorso è entrato in vigore il Decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 39, uno dei cinque decreti, tutti emanati alla stessa data, che hanno profondamente innovato il mondo dello sport.
Due sono le importanti novità introdotte da quest ultimo provvedimento.

1) Il nuovo Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche

Istituito presso il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, in sostituzione di quello finora tenuto dal CONI, il nuovo Registro è gestito, soltanto con modalità telematiche, da Sport e Salute S.p.a, azienda pubblica che promuove lo sport in Italia.
L’acceso al Registro, tramite il sito web registro.sportesalute.eu, consente di utilizzare le diverse funzioni, la prima delle quali è quella di certificare la natura dilettantistica di società e associazioni sportive.

Al nuovo Registro devono iscriversi le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD)
che svolgono attività sportiva, anche didattica e formativa, e che fanno parte di:

  • una Federazione Sportiva Nazionale,
  • una Disciplina Sportiva Associata,
  • un Ente di Promozione Sportiva,

che siano riconosciuti dal CONI.
Le SSD e le ASD, già iscritte nel registro, migreranno invece automaticamente nel nuovo Registro.

La domanda di iscrizione, corredata della documentazione indicata in decreto, deve essere inviata dalla Federazione Sportiva Nazionale, dalla Disciplina Sportiva Nazionale o dall’Ente di promozione sportiva, cui fanno parte le ASD e SSD dilettantistiche che richiedono l’iscrizione. Entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda, il Dipartimento per lo sport, iscrive l’ente, o ne rifiuta l’iscrizione o richiede di integrare la documentazione; dopo trenta giorni dall’invio della documentazione richiesta, si intende accolta la domanda con decorrenza dalla sua presentazione.

Altre norme disciplinano la cancellazione dell’ente, così come l’efficacia degli atti depositati dagli
Enti iscritti, nei confronti di altri soggetti.

2) Procedura semplificata per il riconoscimento della personalità giuridica delle ASD

Il legislatore, nell’ambito della revisione complessiva delle norme sul diritto sportivo ha semplificato l’iter attraverso il quale le associazioni sportive dilettantistiche possono ottenere la personalità giuridica.

Due sono le tipologie di associazione:

  • riconosciute (con personalità giuridica)
  •  e non riconosciute (senza personalità giuridica).

L’aspetto che caratterizza e distingue le associazioni riconosciute da quelle non riconosciute è che le prime mantengono separato il proprio patrimonio da quello dei singoli associati. I creditori dell’associazione possono, quindi, contare solo sul patrimonio sociale per soddisfare i loro crediti e non possono aggredire quello del Presidente o dei singoli associati che dovessero assumere impegni per conto della ASD.

La forma della associazione non riconosciuta è quella più utilizzata da coloro che vogliono costituire un ente senza scopo di lucro, come è appunto l’associazione sportiva dilettantistica. Non occorre rivolgersi ad un notaio per redigerne l’atto costitutivo e lo statuto, né possedere un patrimonio minimo (circa 15.000 euro, ma le singole Regioni possono stabile una soglia più elevata), come invece nel caso in cui si voglia ottenere il riconoscimento della personalità giuridica.

Se si intende dar vita ad una associazione con personalità giuridica, una volta costituita per atto pubblico e con il patrimonio minimo previsto dalla normativa di riferimento, è necessario presentare la domanda di iscrizione nel registro delle persone giuridiche presso la Regione o alla Prefettura, a seconda che l’attività dell’ente sia svolta in ambito regionale o nazionale/o in settori di competenza statale.

Ma, con l’entrata in vigore del decreto n. 39, le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere il riconoscimento della personalità giuridica:

  • direttamente con la domanda di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive
    dilettantistiche, da presentarsi, a cura del notaio, al Dipartimento per lo Sport e
  • senza che sia necessario disporre di un patrimonio fissato nel minimo dalla legge.

Le ulteriori novità della riforma dello sport di prossima applicazione

Le novità normative di prossimo debutto sono quelle contenute negli altri due decreti legislativi emanati io 28 febbraio 2021:

  • n. 37, “in materia di rapporti di rappresentanza degli atleti e delle società sportive e di
    accesso e esercizio della professione di agente sportivo” e
  • n. 38 “in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e
    l’esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o
    costruzione di impianti sportivi”,

che entreranno in vigore il 1° gennaio 2023, insieme

  • alle restanti norme, non ancora operative, contenute nel decreto n. 36, emanato per il “riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici nonché di lavoro sportivo”, recentemente modificate: il Consiglio dei ministri, il 29 settembre scorso, ha, infatti, approvato il decreto legislativo (in attesa di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale) che ha risolto una serie di problematiche emerse all’indomani della emanazione del provvedimento, in particolare, con riguardo alla disciplina del lavoro sportivo (si rinvia al dopo pubblicazione delle norme “correttive”, una puntuale illustrazione delle novità introdotte da questo decreto).

Non resta dunque che attendere l’entrata in vigore delle ultime novità della riforma dello sport, salvo proroghe dell’ultima ora.