Istituto giuridico di origine anglosassone, il Trust è stato per lunghi anni, oggetto di studio nei paesi di civil law affascinando schiere di giuristi attratti dalle molteplici applicazioni dello stesso.
La crescente integrazione economica e sociale della Europa ha reso, negli ultimi anni, più evidente, nei paesi del civil law, la mancanza dell’istituto del trust acutizzata dalla necessità sempre più frequente di fare fronte a casi in cui era necessario dare attenzione a disposizioni (per lo più testamentarie) contenute in c.d. trust deeds.
Dopo alcuni tentativi di interventi interpretativi di assimilazione del trust nelle categorie di civil law (per esempio il Trib. d’arr. Luxemburg, nel 1971, definì il trust “un contratto misto di mandato, donazione, contratto a favore di terzo”) e l’introduzione, in alcuni paesi, di strumenti finanziari o commerciali che ricalcavano alcune utilizzazioni di trusts inglesi o americani (si pensi alla legge italiana n 77/1983 sui fondi comuni di investimento) finalmente nell’ambito della XV sessione della Conferenza dell’Aja venne elaborata una Convenzione, firmata il 1° luglio 1985 da 32 paesi, tra cui l’Italia che la ratificò con la legge n. 364 del 1989 in vigore dal 1 gennaio 1992, per promuovere la diffusione del concetto e del valore giuridico dell’istituto.
Prima di esemplificare alcuni profili e le possibili applicazioni del Trust cerchiamo di definirlo efficacemente. Ai sensi dell’art. 2 della Convenzione il Trust è il rapporto giuridico istituito da un soggetto (c.d. settlor) con il quale questi, con atto tra vivi o mortis causa, dispone l’attribuzione di determinati beni nella disponibilità ed il controllo di un altro individuo (c.d. trustee) – che non è necessariamente una persona fisica ma anche una società di capitali specializzata, con responsabilità limitata al proprio patrimonio sociale – nell’interesse di un terzo indivuduo (c.d. beneficiario) o per un fine specifico. Peculiari e particolarmente interessanti sono i profili di separazione della c.d. Trust Property (proprietà del Trust) dai beni personali del trustee, l’intestazione dei beni direttamente in capo al trustee fino all’esaurimento della sua missione, con la conseguente impossibilità per i creditori del settlor di aggredirli, e l’attribuzione al trustee dell’amministratore del Trust secondo i termini preventivamente indicati all’atto di costituzione da parte del settlor e le disposizioni di legge.
La ratifica della Convenzione dell’Aja ha reso dunque possibile la creazione e l’utilizzo in Italia di Trusts purchè riconducibili alla legge di un Paese che “conosce il trust” in quanto compatibili con le disposizioni della nostra legislazione nazionale al fine di consentire all’atto isitutivo di raggiungere gli scopi avuti di mira dal settlor.
Possibili esempi di finalità perseguibili in Italia attraverso la costituzione di un Trust:
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preservare dai terzi creditori il patrimonio strettamente familiare (in alternativa al fondo patrimoniale);
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garantire un patrimonio ai minori e/o l’assistenza a soggetti disabili;
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risolvere situazioni di conflitto d’interesse (blind trust);
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indirizzare e gestire nel modo voluto la propria successione, salvi comunque i diritti garantiti agli eredi legittimari (azione di riduzione);
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gestire patrimoni immobiliari;
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dare stabilità alla gestione dell’impresa;
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perseguire determinati scopi aziendali (riorganizzazioni, passagi generazionali);
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realizzare piani di stock option e formule alternative di patti parasociali;
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depositare somme per fini di garanzia
Avv. Pier Angelo Mainini