- per i quali la situazione ai fini IMU è variata rispetto alla situazione ai fini della vecchia Ici;
- per i quali la situazione varierà entro il 30 settembre 2012;
- i contribuenti che acquisteranno nuove unità immobiliari entro il 30 settembre 2012.
Anche se si dovrà attendere il 10 dicembre 2012 per avere certezza dell’importo totale dovuto annualmente in relazione all’IMU, le regole per il versamento dell’acconto sono ormai state chiarite.
E’ stata confermata l’applicazione delle aliquote base per il versamento dell’acconto 2012 e la possibilità di rateazione dell’importo dovuto in n.2 rate (acconto e saldo) o in n. 3 tranches esclusivamente per l’abitazione principale e pertinenze.
Tutti i fabbricati:
– entro il 16 giugno i contribuenti verseranno il 50% dell’IMU;
– entro il 16 dicembre i contribuenti verseranno il 50% dell’IMU.
Per l’abitazione principale e pertinenze è possibile allungare la rateazione da 2 a 3 rate:
– entro il 16 giugno il 33% dell’IMU;
– entro il 16 settembre il 33% dell’IMU;
– entro il 16 dicembre il 34% dell’IMU.
E’ probabile che la tempistica definitiva vedrà:
– entro il 16 giugno i contribuenti versare l’acconto IMU;
– entro il 31 luglio il Governo modificare le disposizioni relative all’applicazione dell’Imu, in conseguenza dell’introito dell’acconto;
– entro il 30 settembre i Comuni deliberare le aliquote di competenza definitive;
– entro il 10 dicembre, in prossimità della scadenza del saldo, il Governo emanare le ultime correzioni.
SI APPLICANO LE ALIQUOTE BASE
I contribuenti verseranno l’acconto IMU il prossimo 16 giugno 2012 applicando le aliquote ordinarie (base) introdotte dalla norma; lasciando la capacità di manovra ai Comuni solo in occasione del saldo di dicembre.
aliquotaordinaria 0,76% | Il comune puo’ deliberare:- aumento/diminuzione fino allo 0,3%- riduzione fino 0,4% per gli immobili (non produttivi di reddito fondiario,ex art. 43, TUIR |
aliquota ridotta 0,4% | Abitazione principale e relative pertinenze (Comune può aumentare odiminuire fino al 0,2%) |
aliquota ridotta 0,2% | Fabbricati rurali ad uso strumentale ex art. 9, comma 3-bis, d.l.n 557/93 |
Nel caso in cui i Comuni abbiano già deliberato delle aliquote diverse, sono comunque applicabili quelle “base” (per acconto se vengono scelte 2 eare e per i primi due versamenti se vengono scelte 3 rate). A dicembre verrà effettuato il calcolo del conguaglio sulla base di quelle effettivamente previste dai Comuni.
SI UTILZZERANNO I NUOVI CODICI TRIBUTO
La risoluzione n.35/E del 12 aprile 2012 ha reso noti i nuovi cosdici tributo da utilizzare per il versamento dell’IMU con F24 (unica forma di pagamento consentita)
Per ciascuna tipologia d’immobile riepiloghiamo i codici tributo utilizzabili e la percentuale dell’acconto dovuto a giugno 20.
tipo immobile | quota comune | quota erario | codice tributo | acconto 16/06/2012 |
abitazione principale(se separati paga il coniuge assegnatario dell’abitazione) | 100% | 0% | “3912” | 50% dell’importoo in 3 tranche |
pertinenza all’abitaz. principale | 100% | 0% | “3912” | 50% dell’importoo in 3 tranche |
pertinenze diversi dalle precedenti | 50% | 50% | “3918” “3919” | 50% dell’importo |
case di anziani/disabili con residenza presso istituti di ricovero cure se non locatee abitazioni di residenti all’estero | 100% | 0% | “3912” | 50% dell’importo o in 3 tranche |
case di anziani/disabili con dimora abituale presso istituti di ricovero e cure se locate | 50% | 50% | “3918” (Comune)”3919″ (Stato) | 50% dell’importo |
fabbricati inagibili o inabitabili | 50% | 50% | “3918” (Comune)”3919″ (Stato) | 50% dell’importo |
fabbricati di interesse storico-artistico | 50% | 50% | “3918” (Comune)”3919″ (Stato) | 50% dell’importo |
fabbricato ruraleabitazione del proprietario | 100% | 0% | “3912” | – 50%dell’importo se accatastati- NO ACCONTO se da accatastare entro il30/11/2012 |
fabbricato ruraleabitazione dell’affituarioche conduce il terreno | 50% | 50% | “3018” (Comune)”3919″ (Stato) | 50% dell’importo |
fabbricato rurale strumentale*** | 100% | 0% | “3913” | – 30% dell’importo seaccatastati- NO ACCONTO se da accatastare entro il30/11/2012 |
alloggi ex-IACP o COOP. a proprietà indivisa (case popolari) | 50% | —– | “3918” (Comune) | 50% dell’importo |
altri fabbricati | 50% | 50% | “3918” (Comune)”3919″ (Stato) | 50% dell’importo |
terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o iap*** | 50% | 50% | 3914 (Comune)”3915 (Stato) | 50% dell’importo |
terreni diversi dai precedenti anche se incolti | 50% | 50% | “3914””3915″ | 50% dell’importo |
aree edificabili | 50% | 50% | “3916””3917″ | 50% dell’importo |
* Su questa quota non vanno utilizzate le detrazioni applicate a livello locale né in futuro le riduzioni di aliquote.
** Si tratta ad es. di ricovero animali, protezione delle piante, magazzini, depositi eccetera, di cui all’art.9 c.3-bis del D.L. 557/93 ubicati nei comuni classificati montani o parzialmente montani. I comuni parzialmente montani sono individuati dalla Legge 142/1990 in quelli la cui popolazione sia residente nei territori montani in misura inferiore al 15% della popolazione.
*** L’agevolazione relativa alla riduzione d’imposta per scaglioni (riduzione della base imponibile fino a 32.oo0) spetta a coloro che conducono direttamente i terreni e possiedono le qualifiche richieste (non l’iscrizione negli elenchi previdenziali) – solo persone fisiche, no società.
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Valore fino a 6.000 euro > esenzione IMU
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Valore da 6.000 a 15.500 euro > riduzione del 70% della base imponibile
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Valore da 15.500 a 25.500 euro > riduzione del 50% della base imponibile
- Valore da 25.500 a 32.000 euro > riduzione del 25% della base imponibile
Il coefficiente agevolato pari a 110 (in luogo di 135) spetta invece, ai soggetti (coltivatori diretti e IAP) iscritti alla gestione previdenziale agricola, a prescindere dalla conduzione diretta del terreno. Quindi il coefficiente ridotto è applicabile anche alle società agricole. Es. spetta anche a un coadiuvante agricolo purché iscritto all’Inps. Il fine considerare agricola un’area edificabile vale il precedente requisito previsto ai fini dell’Ici, quindi il proprietario deve essere il conduttore del fondo ed essere iscritto negli elenchi previdenziali ai fini pensionistici; sono escluse le società.
**** In ordine all’esenzione dall’Imu per i terreni montani, in base all’art. 7 del D.Lgs. 504/92 (Ici), l’emendamento presentato alla legge demanda a un DM l’individuazione dei comuni nei quali spetta l’esenzione, sulla base della attitudine riportata negli elenchi Istat e tenendo conto anche della redditività. Quindi è possibile ed auspicabile che l’individuazione dei terreni montani esenti da imposta abbia la medesima regolamentazione prevista per i fabbricati rurali strumentali,
LA QUOTA CHE VA AL COMUNE E QUELLA CHE VA ALLO STATO
A complicare il conteggio dell’imposta dovuta, sta il fatto che il gettito relativo all’IMU non è interamente di competenza del Comune, in quanto è prevista una compartecipazione dello Stato relativamente a una determinata quota. Andrà quindi compilato l’F24 indicando un codice tributo per la quota IMU destinata allo Stato e un altro codice tributo per la quota IMU destinata al Comune sul medesimo immobile.
Le detrazioni di 200 euro per l’abitazione principale e di 50 euro per i figli, così come le riduzioni d’imposta deliberate dal Comune, non sono applicabili alla quota riservata allo Stato.
Il gettito IMU, derivante dall’abitazione principale e relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali strumentali, è interamente destinato al Comune, mentre quello derivante dagli altri immobili spetta per metà allo Stato. Nel modello F24 andranno compilati quindi righi distinti per indicare le due quote (facenti riferimento all’IMU dello stesso immobile).
“3912” – denominato: “IMU – imposta municipale propria su abitazione principale e relative pertinenze– articolo 13, c. 7, d.l. 201/2011 – COMUNE”;
“3913” – denominato: “IMU – per fabbricati rurali ad uso strumentale – COMUNE”;
“3914” – denominato: “IMU – per i terreni – COMUNE”;
“3915” – denominato: “IMU – per i terreni – STATO”;
“3916” – denominato: “IMU – per le aree fabbricabili – COMUNE”;
“917” – denominato: “IMU – per le aree fabbricabili – STATO”;
“3918” – denominato: “IMU – per gli altri fabbricati – COMUNE”;
“3919” – denominato: “IMU – per gli altri fabbricati – STATO”;
“3923” – denominato: “IMU – INTERESSI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”;
“3924” – denominato: “IMU – SANZIONI DA ACCERTAMENTO – COMUNE”.
QUALI VARIAZIONI VANNO COMUNICATE?
Un caso tipico di variazione è quello del terreno agricolo che diventa area fabbricabile o la variazione della destinazione d’uso di un immobile (es. da abitazione principale a seconda casa a disposizione).
Un altro esempio è l’applicazione agevolata per l’abitazione principale (ai fini IMU) per una sola pertinenza per categoria catastale (C/2, magazzini; C/6 garage e autorimesse; C/7 tettoie).
Se Lei dovesse essere proprietario di un’abitazione principale e di due pertinenze (es. due autorimesse) accatastate come C/6, dal 2012 non potrà più applicare l’aliquota ridotta del 4 per mille (aliquota base) su entrambe le pertinenze, ma solo su una per categoria.
Per cui chi nell’Ici considerava pertinenziali due garage in base alle regole locali dovrà scegliere e dichiarare quale delle due unità collegare all’abitazione principale per il pagamento dell’Imu.
Istruzioni in corso di pubblicazione
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è stato firmato il Decreto che prevede lo spostamento dei termini, dal 18 giugno 2012 al 09 luglio 2012, senza alcun pagamento od onere o maggiorazione aggiuntiva, dei versamenti delle imposte dirette, dell’Irap e dell’acconto della cedolare secca. Decorso tale termine, ovvero dal 10 Luglio 2012 e sino al 20 agosto 2012, al contribuente è consentito saldare i versamenti con l’applicazione di una maggiorazione, a titolo di interessi, pari allo 0,4% di quanto andrà a versare.
Per l’anno in corso i contribuenti interessati dalla proroga in commento sono
-
le persone fisiche che devono eseguire i versamenti da UNICO, imposte dirette ed IRAP e pagare l’acconto sulla cedolare secca sulle locazioni abitative;
-
i contribuenti diversi dalle persone fisiche( società di persone, società di capitali, associazioni) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.
La proroga vale anche per i contribuenti “ trasparenti” che partecipano (ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del Tuir) a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, ossia per i:
-
i) soci di società di persone
-
i) associati di associazioni tra artisti o professionisti;
-
iii) collaboratori di imprese familiari;
-
iv) coniugi di aziende coniugali;
-
vi) soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale.
Va rilevato, infine, che alla luce del testo del DPCM in parola che lega lo slittamento dei termini di versamento a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, non soggiace alla proroga in esame il versamento dell’IMU che resta ancorato a lunedì 18 giugno 2012 visto che il 16 cade di sabato.
Chi sono i contribuenti interessati?
Le persone fisiche
Come appena anticipato, la proroga trova applicazione ai versamenti relativi alle persone fisiche. Possono beneficiare della proroga in commento, anche le persone fisiche che presentano il modello UNICO 2012 PF “MINI” e i lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali che adottano il regime dei “contribuenti minimi”.
OSSERVA – La proroga in esame non riguarda, invece, le persone fisiche che presentano il modello 730/2011, in relazione agli importi derivanti dalla liquidazione dei modelli 730, per i quali si applica la speciale disciplina dei conguagli (a debito o a credito) ad opera del sostituto d’imposta, ai sensi degli artt. 19 e 20 del DM 31.5.99 n. 164.
L’ultimo giorno a disposizione dei suddetti contribuenti per effettuare i versamenti delle imposte a saldo e in acconto non sarà il 16 giugno 2012 (per la precisione il 18 giugno perché il 16 cade di sabato), ma lunedì 9 luglio 2012. Decorso tale termine si potrà arrivare a saldare i conti dell’autotassazione di Unico 2012 direttamente il 20 agosto 2012, pagando la maggiorazione dello 0,4%.
OSSERVA – Lo slittamento diretto al 20 agosto deriva dal fatto che, una norma introdotta dal D.L. 16/2012 (decreto sulle semplificazioni) ha stabilizzato, la cosiddetta “pausa d’agosto” degliadempimenti fiscali. In buona sostanza, con l’inserimento del nuovo co. 11-bis all’art. 37 del DL 4.7.2006 n. 223 convertito nella L. 4.8.2006 n. 248, viene “messo a regime” il differimento dei termini per i versamenti e gli adempimenti fiscali che scadono nel periodo dal 1° al 20 agosto di ogni anno.
Pertanto, riassumendo, le nuove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:
VECCHIA SCADENZA | NUOVA SCADENZA | NUOVA SCADENZA |
16 giugno 2012 | 9 luglio 2012 | dal 10 luglio al 20 agosto 2012 |
Contribuenti diversi dalle persone fisiche soggetti agli studi di settore
Preliminarmente occorre ricordare che i contribuenti che applicano gli studi di settore, sono coloro che sono sottoposti al controllo induttivo mediante il prodotto informatico Gerico e per i quali sono stati approvati gli specifici studi di settore, compresi quelli con eventuali cause di esclusione o di inapplicabilità dagli stessi studi. Ciò premesso, si evidenzia che la stessa proroga prevista per le persone fisiche vale anche per i contribuenti non persone fisiche che:
esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore;
dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore. Al momento questo tetto risulta immutato rispetto alla cifra tradizionale di 5.164.568,99, frutto della traduzione in Euro del limite di 10 miliardi di lire.
OSSERVA
La proroga vale anche per i contribuenti “ trasparenti” che partecipano (ai sensi degli artt. 5,115 e 116 del Tuir)
5, 115 e 116 del Tuir) a società, associazioni e imprese che applicano gli studi, ossia per:
-
soci di società di persone;
-
associati di associazioni tra artisti o professionisti;
-
collaboratori di imprese familiari;
-
coniugi di aziende coniugali;
- soci di società a responsabilità limitata che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale
pertanto, riassumendo, le nuove scadenze saranno quelle indicate nella seguente tabella riepilogativa:
VECCHIA SCADENZA | NUOVA SCADENZA | NUOVA SCADENZA del versamento conMAGGIORAZIONE dello 0,4% |
16 giugno 2012(ovvero, lunedì 18 giugno 2012) | 9 luglio 2012 | dal 10 luglio al 20 agosto 2012 |
il nuovo calendario di Unico 2012 è, pertanto, il seguente
soggetti collettivi “estranei”agli studi di settore | Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012 con maggiorazione dello 0,40% | 18 giugno 2012(scadenza confermata) dal 19 giugno 2012 al 18 giugno 2012 (scadenza confermata) |
persone fisiche | Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012 con maggiorazione dello 0,40% | dal 9 luglio 2012(scadenza modificata) dal 19 giugno 2012 al 18 giugno 2012 (scadenza modificata) |
Soggetti collettivi “interessati”dagli studi di settore | Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il 2012 con maggiorazione dello 0,40% | dal 9 luglio 2012(scadenza modificata) dal 19 giugno 2012 al 18 giugno 2012 (scadenza modificata) |
Le società di capitali
Riguardo alle società di capitali, corre l’obbligo di evidenziare che i termini di versamento sono collegati alla data di approvazione del bilancio 2011. La proroga al 09 luglio 2012, ovvero al 20 agosto 2012 con la maggiorazione dello 0,40% trova, pertanto, applicazione solo con riferimento alle società il cui termine “ordinario” di versamento delle imposte scade il 18 giugno 2012 (16 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). OSSERVA – Sono, quindi, escluse dalla proroga le società che, approvando il bilancio nel mese di giugno (entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio), devono effettuare i versamenti entro il 16 luglio 2012 (20.08.2012 con la maggiorazione dello 0,40%). Per le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali il termine “ordinario” di versamento del saldo IRES ed IRAP è, infatti, collegato alla data di approvazione del bilancio, come schematizzato nella tabella seguente.
Approvazione Bilancio 2012 – Termine ordinario di versamento – Termine differito con lo 0,4%
Entro il 28.04.2012 (rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c.): – approvazione a maggio – approvazione a giugno |
quello di approvazione del bilancio 18.06.2012 16.07.2012 |
Entro il 30° giorno successivo 16.07.2012 20.08.2012 |
Entro 120 gg dalla chiusura dell’esercizio (periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) | Entro il giorno 16 del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta | Entro il 30° giorno successivo |
Entro 180 gg dalla chiusura dell’esercizio in caso di rinvio per particolari esigenze ex art. 2364 C.c. (periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare) | Entro il 16 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio | Entro il 30° giorno successivo |
Quali sono i pagamenti interessati alla proroga?
Si evidenzia che il differimento dei termini interessati dalla proroga attiene: a tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi 2012, compresi i pagamenti dei contributi previdenziali, ossia quelli che si calcolano sul reddito che supera il cosiddetto “minimale”, il versamento del tributo annuale dovuto dalle imprese alla Camera di commercio,l’eventuale Iva a saldo 2011; anche l’adeguamento Iva agli studi di settore e per chi deve la maggiorazione del 3% applicabile per l’adeguamento ai maggiori ricavi calcolati da Gerico in caso di scostamento superiore al 10% tra entrate presunte dagli studi di settore e entrate contabili;
PAGAMENTI INTERESSATI ALLA PROROGA
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IRPEF (saldo 2011 e primo acconto 2012) -anche 20% in acconto per redditi a tassazione separata e Ires
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Addizionale regionale all’IRPEF (saldo 2011);
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Addizionale comunale all’IRPEF (saldo 2011 e acconto 2012);
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Imposta sostitutiva regime nuove iniziative
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Saldo IVA 2011 con maggiorazione dell’1,2% (0,4% per mese o frazione di mese dal 16.3);
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Acconto 20% dell’imposta dovuta per i redditi a tassazione separata;
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Contributi IVS (saldo 2011 e primo acconto 2012);
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Contributi Gestione separata INPS
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Imposta sostitutiva sui capital gains;
- Diritto camerale.
OSSERVA – Si evidenzia che, per effetto della proroga, slitta solo il termine per il pagamento in un’unica soluzione e per l’importo della prima rata, mentre restano fermi i termini per il pagamento delle rate successive alla prima. Pertanto, i soggetti titolari di partita Iva che optano per la rateizzazione dovranno versare la prima rata alla scadenza del 09 luglio 2012 e la seconda rata già alla scadenza del 16 luglio 2012. Per i titolari di partita Iva, persone fisiche e gli altri contribuenti interessati dagli studi di settore, che pagano la prima rata entro il 20 agosto 2012, la seconda rata scade il 16 settembre 2012.
La proroga del saldo IVA 2011
Come noto, i soggetti che presentano la dichiarazione unificata hanno potuto differire il pagamento del saldo IVA 2011 al termine per il versamento delle imposte risultanti dal mod. UNICO 2012, corrispondendo gli interessi dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo (termine ordinario per il versamento del saldo IVA). Considerato che anche il versamento del saldo IVA 2011 può essere oggetto della proroga dal 18 giugno/16 luglio al 9 luglio/20 agosto 2012, il suddetto versamento può essere effettuato:
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per i soggetti che non beneficiano della proroga:
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entro il 18 giugno 2012 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
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entro il 16 luglio 2012 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%
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per i soggetti che beneficiano della proroga:
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entro il 9 luglio 2012 applicando al saldo IVA la maggiorazione dell’1,20%;
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entro il 20 agosto 2012 applicando al saldo IVA già maggiorato dell’1,20% l’ulteriore maggiorazione dello 0,40%
OSSERVA – Per i contribuenti trimestrali, in caso di differimento del saldo IVA, è necessario dapprima applicare gli interessi trimestrali dell’1% dovuti in dichiarazione annuale e poi la maggiorazione dello 0,40% per mese o frazione di mese.
IMU
Va rilevato, infine, che alla luce del testo del DPCM in parola che lega lo slittamento dei termini di versamento a quelli risultanti dalle dichiarazioni dei redditi non soggiace alla proroga in esame il versamento dell’IMU che resta ancorato a lunedì 18 giugno 2012 visto che il 16 cade di sabato