In caso di inadempimento di un contratto di appalto, gli articoli 1667 e ss. c.c. e gli articoli 1453 e ss. c.c. possono essere parimenti presi in considerazione.
Diverso è, tuttavia, l’ambito di applicazione degli stessi. Si riporta infatti, infra multis, uno stralcio della sentenza della Corte di Cassazione (Sez. Civ., sent. n. 6284/15) il cui merito verteva sui vizi di un impianto di riscaldamento installato a seguito della stipula di un contratto di appalto: “La consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di appalto, è nel senso che la responsabilità dell’assuntore del lavoro inerente alla garanzia per vizi e difformità dell’opera eseguita, prevista dagli artt. 1667 e ss. c.c., può configurarsi unicamente quando lo stesso, nell’intervenuto completamento dei lavori, consegni alla controparte un’opera realizzata nel mancato rispetto dei patti o non a regola d’arte, mentre nel caso di non integrale esecuzione dei lavori o di ritardo o di rifiuto della consegna del risultato di questi a carico dell’appaltatore può operare unicamente la comune responsabilità per inadempimento contrattuale di cui agli artt. 1453 e ss. c.c. (di recente, Cass. 22 gennaio 2015 n. 1186; ma già Cass. 6 aprile 2006 n. 8103 ed in passato Cass. 15 dicembre 1990 n. 11950; Cass. 11 gennaio 1988 n. 49; Cass 12 aprile 1983 n. 2573)”.
Nel contratto di appalto il committente ha la possibilità di esperire sì l’azione ex art. 1453 c.c. ma nel solo caso in cui l’inadempimento derivi da motivi diversi dalla presenza di vizi e difetti (ad esempio, l’appaltatore ha iniziato l’opera ma successivamente non l’ha portata a termine). Diversamente, in caso di presenza di vizi e malfunzionamenti dell’opera, risulta giocoforza necessario richiedere l’applicazione prevista dagli articoli 1667 e ss. c.c.
Ancora, secondo i principi costantemente affermati dalla Suprema Corte, ai fini della risoluzione del contratto di appalto si richiede un inadempimento più grave di quello richiesto per la risoluzione della compravendita per i vizi della cosa, atteso che l’art. 1668 c.c, comma 2 sancisce che la risoluzione possa essere dichiarata soltanto se i vizi dell’opera sono tali da renderla del tutto inidonea alla sua destinazione.
Pertanto la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto d’appalto è ammessa nella sola ipotesi in cui l’opera, considerata nella sua unicità e complessità, sia “assolutamente inadatta alla destinazione sua propria” (si vedano, infra multis: Cass. Civ. Sez. VI, sent. n. 16611/17 Cass. Civ. Sez. II, sent. N. 19868/2009, Cass. Civ,. Sez. II, sent. n. 3752/07, Cass. n. 5250/2004)…
Dott. Andrea Filippo Mainnini