Incentivi auto ibride: si parte con quelle immatricolate dal 14 marzo 2013
dal 14 marzo 2013, è possibile accedere agli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. Ricordiamo che tali incentivi sono stati introdotti dall’art. 17 decies del D.L. 83/2012 il quale ha previsto la concessione di un contributo statale per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2: a coloro che acquistano in Italia (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, è riconosciuto un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto per i primi due anni in cui viene concesso l’incentivo (quindi nel biennio 2013-2014), mentre nel 2015 l’incentivo verrà ridotto al 15% del prezzo di acquisto. La norma in commento ha subìto alcune modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 559) ed è stata resa operativa con la pubblicazione (nella G.U. n. 36 del 12 febbraio 2013) del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze datato 11 gennaio 2013. Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto attuativo e fino al 31 dicembre 2015. Poiché il decreto cui si fa riferimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2013, la data di partenza, per prenotare i contributi è fissata al 14 marzo 2013.
Premessa
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (c.d. “decreto sviluppo”), ha previsto una serie di incentivi per lo sviluppo, anche nel nostro paese, della c.d. “mobilità sostenibile”.
Tra le misure introdotte, emerge l’art. 17 decies del D.L. 83/2012 il quale prevede la concessione di un contributo statale (nel limite delle risorse previste con il successivo art. 17undecies) per l’acquisto di veicoli a basse emissioni di CO2. In particolare, tale disposizione prevede che, coloro che acquistano in Italia (anche in locazione finanziaria) un veicolo nuovo di fabbria basse emissioni e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo pari al 20% del prezzo di acquisto per i primi due anni in cui concesso l’incentivo (quindi nel biennio 2013-2014), mentre nel 2015 l’incentivo viene al 15% del prezzo di acquisto.
LIMITE MASSIMO DEL CONTRIBUTO | |
Anno |
Percentuale del costo di acquisto |
2013 |
20% |
2014 |
20% |
2015 |
15% |
La misura fa parte di un intero capitolo destinato allo sviluppo delle infrastrutture di ricarica elettrica, che per la loro piena evoluzione richiedono l’effettiva disponibilità di un adeguato parco.
Terza sezione:
INCENTIVI PER LE AUTO | |
Prima sezione: |
È prevista l’emanazione di disposizioni legislative regionali entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge, normate ovviamente con le disposizioni europee ed internazionali, oltre che l’adeguamento delle normative locali di pianificazione territoriale. Viene affidato, inoltre, l’incarico all’Autorità per l’energia per la definizione di criteri e tariffazione specifica per l’uso dell’energia elettrica nel settore della mobilità urbana. A titolo esemplificativo, sarà oggetto di interventi la regolamentazione dell’attività edilizia connessa alla realizzazione dei punti di ricarica per i veicoli elettrici inserendoli tra le opere di “urbanizzazione primaria realizzabili su tutto il territorio comunale in regime di esenzione dal contributo di costruzione”. |
Seconda sezione:terza sezione: |
Viene istituito il Piano nazionale infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica contenente “le linee guida per garantire lo sviluppo unitario del servizio di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica sul territorio nazionale”. Parte di questi fondi viene destinata a finanziare bonus per l’acquisto di auto elettriche o ibride a basse o bassissime emissioni di CO2, riservato però per il 70% a veicoli per uso terzi (ad.es taxi, auto pubbliche) e ad utilizzo come beni strumentali. Stanziamento per la ricerca finalizzata:
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La norma in commento ha subìto alcune modifiche ad opera della Legge di Stabilità 2013 (Legge 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 559) ed è stata resa operativa con la pubblicazione nella G.U. n. 36 del 12 febbraio 2013 del decreto attuativo del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e Finanze datato 11 gennaio 2013.
Fondi a disposizione per l’incentivo
Secondo quanto disposto dal successivo art. 17 undecies del D.L. n. 83/2012 (modificato dalla suddetta Legge di Stabilità per il 2013) e a quanto previsto dal suddetto decreto attuativo, per provvedere all’erogazione dei contributi statali è stata stanziata una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2013 e di 45 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.
In particolare, con riferimento all’anno 2013, le predette risorse sono così utilizzate:
- una quota pari a 3,5 milioni di euro e’ riservata all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive pubblici o privati, destinati all’uso di terzi, o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attività propria dell’impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
- una quota pari a 7 milioni di euro e’ riservata all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all’uso di terzi, o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti
- e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’ attivita’ propria dell’impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km;
- una quota pari a 4,5 milioni di euro e’ riservata all’acquisto, da parte di tutte le categorie di acquirenti, di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 95 g/km, di cui una quota pari a 1,5 milioni di euro e’ riservata all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO2 non superiori a 50 g/km;
- le rimanenti risorse sono destinate all’acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, pubblici o privati, destinati all’uso di terzi, o utilizzati nell’esercizio di imprese, arti e professioni, e destinati ad essere utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell’attivita’ propria dell’impresa, che producono emissioni di CO2 non superiori a 120 g/km.
OSSERVA
Come abbiamo potuto osservare, gli incentivi sono rivolti prevalentemente ai veicoli aziendali e a quelli ad uso pubblico (taxi, car-sharing, noleggio, servizi di linea ecc.) per supportare lo sviluppo della mobilità sostenibile attraverso la diffusione di flotte pubbliche e private, in virtù:
– delle alte percorrenze medie chilometriche di queste tipologie di veicoli;
– della maggiore programmabilità delle percorrenze;
– dell’effetto promozionale dei veicoli pubblici sull’utenza privata, che manifesta ancora alcune diffidenze sui veicoli a basse emissioni rispetto a costi di acquisto, prestazioni e facilità di rifornimento/ricarica.
In definitiva, i contributi puntano a favorire l’acquisto di veicoli ad alimentazioni alternative (elettrici, ibridi, a metano, a biometano, a GPL, a biocombustibili, a idrogeno) con emissioni di anidride carbonica (CO2), allo scarico, non superiori a 120 g/km. Fanno eccezione solo i fondi destinati ai veicoli con emissioni non superiori a 95 g/km (essenzialmente elettrici e ibridi) che sono aperti a tutte le categorie di acquirenti, inclusi i privati cittadini, vista la minore diffusione di questi veicoli.
Le categoria di veicoli agevolabili sono le seguenti:
- Veicoli a tre ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) non supera i 50 cc e la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) non supera i 50 km/h;
- Veicoli a due ruote la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
- Veicoli a tre ruote asimmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h (motocicli con carrozzetta laterale)
- Veicoli a tre ruote simmetriche rispetto all’asse longitudinale mediano, la cilindrata del cui motore (se si tratta di motore termico) supera i 50 cc o la cui velocità massima di costruzione (qualunque sia il sistema di propulsione) supera i 50 km/h
- Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente
- Veicoli destinati al trasporto di merci, aventi massa massima non superiore a 3,5 t
Importo del contributo per l’acquisto dei predetti veicoli
Il citato art. 17-decies del DL83/2012 riconosce, in buona sostanza, per coloro che acquistano in Italia, anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica a basse emissioni complessive e che consegnano per la rottamazione un veicolo di cui siano proprietari o utilizzatori, in caso di locazione finanziaria, da almeno dodici mesi, un contributo pari al:
– 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 5.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;
– 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.500 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 50 g/km;
– 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 4.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;
– 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 3.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 95 g/km;
– 20 % del prezzo di acquisto, nel 2013 e 2014, fino ad un massimo di 2.000 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km;
– 15 % del prezzo di acquisto, nel 2015, fino ad un massimo di 1.800 euro, per i veicoli a basse emissioni complessive che producono emissioni di CO 2 non superiori a 120 g/km.
ANNO DI ACQUISTODEL VEICOLO | 50 g/km | 95 g/km | 120 g/km |
2013 |
20% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 5.000 |
20% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 4.000 |
20% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 2.000 |
2014 |
20% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 5.000 |
20% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 4.000 |
20% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 2.000 |
2015 |
15% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 3.500 |
15% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 3.000 |
15% prezzo acquisto fino ad un massimo di euro 1.800 |
Durata dell’agevolazione e limiti
Il contributo spetta per i veicoli acquistati e immatricolati a partire dal trentesimo giorno successivo alla entrata in vigore del decreto attuativo e fino al 31 dicembre 2015. Poiché il decreto cui si fa riferimento è stato pubblicato sulla G.U. n. 36 del 12 febbraio 2013, la data di partenza, per prenotare i contributi è fissata al 14 marzo 2013
Condizioni per usufruire del contributo
L’erogazione del contributo è soggetto a determinate condizioni e precisamente:
– il veicolo consegnato per la rottamazione deve appartenere alla medesima categoria del veicolo acquistato e risulti immatricolato almeno dieci anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo di cui alla lettera precedente;
– il veicolo consegnato per la rottamazione sia intestato, da almeno dodici mesi dalla data di acquisto del veicolo nuovo, allo stesso soggetto intestatario di quest’ultimo o ad uno dei familiari conviventi alla data di acquisto del medesimo veicolo, ovvero, in caso di locazione finanziaria del veicolo nuovo, che sia intestato, da almeno dodici mesi, al soggetto utilizzatore del suddetto veicolo o a uno dei predetti familiari;
VEICOLO DA ROTTAMARE – CARATTERISTICHE | |
Caratteristiche | Il veicolo rottamato risulti immatricolato da almeno 10 anni prima della data di acquisto del veicolo nuovo. |
Il veicolo da rottamare deve essere intestato all’acquirente o ad uno dei familiari conviventi da almeno 12 mesi. |
– nell’atto di acquisto sia espressamente dichiarato che il veicolo consegnato è destinato alla rottamazione e siano indicate le misure dello sconto praticato e del contributo statale.
Ad ogni modo, è bene precisare che, i veicoli usati consegnati dal cliente non possono essere rimessi in circolazione e devono essere avviati o alle case costruttrici o ai centri appositamente autorizzati, anche convenzionati con le stesse, al fine della messa in sicurezza, della demolizione, del recupero di
materiali e della rottamazione.
OSSERVA
Secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 17 decies, entro quindici giorni dalla data di consegna del veicolo nuovo, “il venditore ha l’obbligo, pena il non riconoscimento del contributo, di consegnare il veicolo usato ad un demolitore e di provvedere direttamente alla richiesta di cancellazione per demolizione allo sportello telematico dell’automobilista, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 2000, n. 358”.
– il veicolo acquistato non deve essere stato già immatricolato in precedenza
– il contributo deve risultare ripartito in parti uguali tra un contributo statale, nei limiti delle risorse stanziate e uno sconto praticato dal venditore;
Alla luce di tale disposizione, quindi, il contributo del 20% (o del 15% per l’anno 2015) è composto in parte da un contributo statale, e in parte da uno sconto (proporzionale al contributo statale) concesso dal venditore. In assenza di ulteriori disposizioni attuative, quindi, sembrerebbe che qualora l’acquirente abbia diritto ad un contributo del 20%, il 10% sarà a carico dello Stato, mentre la restante parte sarà a carico del venditore.
ESEMPIO
Nel caso di acquisto di un autoveicolo elettrico nel 2013 di costo pari a 15.000 euro complessivi, l’acquirente avrà diritto ad un contributo complessivo di 3.000 euro e sosterrà una spesa pari a 12.000 euro qualora abbia un veicolo da destinare alla rottamazione con i requisiti sopra descritti (immatricolazione da almeno 10 anni e intestato all’acquirente o ad un familiare convivente da almeno 12 mesi).
ESEMPIO | |
prezzo totale | 15.000 |
sconto del 20% | 3.000 (di cui 1.500 a carico dello stato e 1.500 di sconto da parte del venditore |
prezzo praticato | 12.000 |
Il contributo sarà di fatto sostenuto per il 50% dallo Stato (per 1.500 euro, quindi) e verrà concesso solo qualora il venditore conceda a sua volta uno sconto di almeno 1.500 euro (per un totale complessivo di 3.000 euro).
Modalità di fruizione del contributo
Il contributo, secondo le disposizioni in commento, è corrisposto dal venditore mediante compensazione con il prezzo di acquisto. Le imprese costruttrici o importatrici del veicolo nuovo, inoltre, rimborsano al venditore l’importo del contributo e recuperano detto importo quale credito di imposta per il versamento delle ritenute dell’imposta sul reddito delle persone fisiche operate in qualità di sostituto d’imposta sui redditi da lavoro dipendente, dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, dell’imposta sul reddito delle società e dell’imposta sul valore aggiunto, dovute, anche in acconto, per l’esercizio in cui viene richiesto al pubblico registro automobilistico l’originale del certificato di proprietà e per i successivi.
Il venditore deve tramettere alle imprese costruttrici o importatrici la seguente documentazione:
– copia della fattura di vendita e dell’atto di acquisto;
– copia del libretto e della carta di circolazione e del foglio complementare o del certificato di
proprietà del veicolo usato o, in caso di loro mancanza, copia dell’estratto cronologico;
– originale del certificato di proprietà relativo alla cancellazione per demolizione, rilasciato dallo
sportello telematico dell’automobilista;
– certificato dello stato di famiglia, nel caso di veicolo da rottamare intestato a familiare;
OSSERVA
Tale documentazione deve essere conservata, dalle imprese costruttrici o importatrici, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata emessa la fattura di vendita