#Indennità di incasso; #agenti di commercio (c.d. indennità di maneggio somme)
L’attività di recupero del credito posta in essere da un agente di commercio esula dalle sue competenze lavorative. L’articolo 1742 del Codice Civile (libro quarto, Titolo III, Capo X) afferma: “Col contratto di agenzia una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti […]”. Nella prassi, tuttavia, la situazione risulta differente; non è inusuale che l’agente debba anche riscuotere i pagamenti di clienti morosi operanti nella sua zona di competenza. Per risolvere la problematica, la giurisprudenza ha sancito la necessità di corrispondere all’agente una indennità, corrisposta a norma dell’articolo 2225 del Codice Civile: “Il corrispettivo, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe professionali o gli usi, è stabilito dal giudice in relazione al risultato ottenuto e al lavoro normalmente necessario per ottenerlo […]”e, quindi, anche con riferimento a quanto previsto dagli Accordi Economici Collettivi di settore. Generalmente il predetto corrispettivo viene deciso di comune accordo tra le parti ed inserito in una specifica clausola presente nel contratto di agenzia. Invero, risulta necessario porre attenzione al fatto che l’indicazione di tale corrispettivo, per giurisprudenza consolidata, debba essere indicata con una percentuale ben identificata, disgiunta e diversa rispetto a quella prevista a titolo di provvigione sula vendita. Una clausola che prevedesse una percentuale di vendita in cui fosse ricompresa anche la indennità di incasso sarebbe impugnabile. Giova ricordare che l’attività di incasso deve essere formalizzata attraverso un accordo scritto e deve consistere in una attività a carattere continuativo; in aggiunta, deve essere prevista una responsabilità in capo all’agente per “errore contabile”(…)
Dott. Andrea Filippo Mainini
Praticante Avvocato abilitato al patrocinio
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