Lo studio Mainini e Associati ha seguito un caso approdato alla Seconda Sezione Civile della Corte di Cassazione, che con ordinanza pubblicata il 24 ottobre 2022, si è pronunciata sulla vicenda.
La questione riguarda un contratto di appalto privato in materia impiantistica, per la realizzazione di un complesso sistema di climatizzazione in uno stabile.
L’appaltatore, nel corso della realizzazione dell’impianto, non ha segnalato al committente, incongruenze progettuali, con ciò diventando responsabile dei difetti dell’impianto.
La Suprema Corte ha affrontato il tema della responsabilità dell’appaltatore sui vizi del progetto
Secondo la Cassazione, l’appaltatore, mentre realizza l’opera in maniera conforme al progetto che è stato redatto da professionisti e che gli è stato fornito dal committente, è tenuto a segnalare al committente e al direttore lavori, che sia stato eventualmente nominato, le carenze e gli errori progettuali che riscontra.
La conseguenza, in caso contrario, è la sua diretta responsabilità per vizi e difetti dell’opera anche se ha eseguito fedelmente il progetto e seguito le indicazioni.
L’appaltatore non è un mero esecutore o nudus minister
Quando infatti le indicazioni ricevute sono palesemente errate l’appaltatore «può andare esente da responsabilità soltanto se dimostri di avere manifestato il proprio dissenso e di essere stato indotto, quale nudus minister, per le insistenze del committente e a rischio di quest’ultimo», così si è espressa la Cassazione.
La Corte ha precisato poi che non spetta al consulente tecnico nominato dal Giudice formulare valutazioni sulla legittimità di condotte umane, né di ricostruire il contenuto e la portata di una norma o di un contratto, poichè tali attività rientrano tra quelle riservate al Giudice di merito.
Il magistrato di merito può accertare entro quali limiti la impresa appaltatrice fosse obbligata a controllare la bontà del progetto, anche tenendo conto della propria organizzazione.
L’appaltatrice deve valutare le istruzioni impartite dalla committente e quest’ultima dovrebbe avere contezza di quali siano le cognizioni tecniche esigibili da quel determinato imprenditore edile secondo la diligenza qualificata che grava su di lui ai sensi dell’art. 1176,comma 2, codice civile.