Questo quesito consente alcune riflessioni giuridiche e di opportunità amministrativa del servizio di biblioteca pubblica.
Prima di tutto bisogna chiarire che la Fondazione non può gestire direttamente il personale delle biblioteche.
La gestione del personale, infatti, non rientra tra le attività principali indicate all’art. 4 dello Statuto tipo delle Fondazioni.
La Fondazione è una persona giuridica di diritto privato senza fini di lucro, il che rende evidente che non possa, neppure a seguito della modifica dello statuto, gestire personale da collocare presso i Comuni soci senza esporsi ai rischi connessi all’elusione della normativa in materia di somministrazione di personale.
L’art. 113 bis, comma terzo, del TUEL prevedeva che: «Gli enti locali possono procedere all’affidamento diretto dei servizi culturali e del tempo libero anche ad associazioni e fondazioni da loro costituite o partecipate», ma l’articolo è stato dichiarato incostituzionale; quindi, agli Enti è di fatto impedita la gestione di questa attività.
Il ricorso dell’Ente alla Fondazione è legittimo se vi sia congruità tra la causa della forma giuridica e la logica del servizio gestito e se il modello prescelto configura una legittima e lecita modalità di gestione diretta del servizio.
Nel caso in esame questi requisiti non sembrano ricorrere, così che, perché un soggetto terzo possa validamente occuparsene, l’attività in sé deve generare utili/guadagni per la copertura dei costi di gestione del personale.
Quanto alla possibilità di trasformare la Fondazione in una Cooperativa, è importante chiarire che la Fondazione è assolutamente carente dei requisiti richiesti ex lege per effettuare somministrazione di personale come viene richiesta concretamente dai Comuni
Resta dunque esclusa la possibilità per la Fondazione di gestire – sia direttamente che indirettamente – il personale delle biblioteche comunali dei Comuni soci fondatori.
Occorre ora comprendere quale sarebbe la forma giuridica più adatta per lo svolgimento di questa attività, partendo nell’indagine dalla classificazione del tipo di servizio che dovrà essere erogato.
Il servizio di gestione del personale delle biblioteche comunali, caratteristiche
Il servizio in questione è privo di rilevanza economica per la Fondazione.
Sulla base di quanto risulta, infatti, tutti gli Enti garantiscono la gratuità del servizio e dell’accesso al sistema bibliotecario.
Partendo da questo presupposto e considerato l’intervento con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 113bis del TUEL già citato, la domanda riguarda ora le forme organizzative tramite le quali gli enti locali possano oggi provvedere alla gestione di questi servizi.
Eliminando l’articolo citato infatti è venuto meno anche il limite al potere organizzativo locale, che la norma limitava.
Nel nuovo quadro normativo, gli enti locali sono legittimati a ricorrere a diverse forme organizzative per la gestione di servizi privi di rilevanza economica, anche se non previste direttamente dal D.lgs. 267/2000.
Tenuto conto del fatto che non tutti i Comuni soci hanno rappresentato la stessa effettiva esigenza (la situazione attuale vede il 40 % dei Comuni gestire il servizio con personale assunto, il 25% gestire con personale misto comunale / cooperativa, il 30 % gestire con esternalizzazione totale alle cooperative e un 5 % gestire con personale volontario), occorre forse fare un’attenta riflessione circa il destino della Fondazione.