La Legge Pinto: cos’è e come funziona
La legge Pinto riconosce ai cittadini il diritto di ottenere un’equa riparazione del danno causato dall’eccessiva durata del processo
Cos’è la legge Pinto
La legge Pinto n. 89/2001 è stata emanata per porre rimedio, tramite il riconoscimento di un indennizzo, alla cronica lentezza dei processi in Italia.
Il diritto ad un “giusto processo” e a una sua rapida definizione è infatti un diritto fondamentale dell’uomo, riconosciuto:
- dall’art. 47 della Carta dei diritti dell’Unione Europea;
- dall’art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali;
- dall’art. 111 della Costituzione italiana, che sancisce il principio della “ragionevole durata” del processo.
Gli effetti della legge Pinto nel breve periodo
La scelta del legislatore di prevedere un indennizzo, ossia un rimedio successivo, senza risolvere il problema a monte, si è però rivelata sin da subito un boomerang. Dopo l’entrata in vigore della legge, molti cittadini hanno iniziato a presentare numerosi ricorsi per ricevere l’indennizzo previsto dalla legge Pinto. Reazione che ha congestionato ancora di più la macchina della giustizia e ha fatto lievitare i costi a carico dello Stato.
Rimedi alla lentezza dei processi
Il legislatore italiano, forte di questa esperienza, ha cercato nel corso degli anni di trovare soluzioni capaci di rispondere a una duplice finalità: ridurre il ricorso alla Legge Pinto e rendere più rapidi i processi.
Questa finalità è stata perseguita attraverso la rivoluzione digitale dell’amministrazione della giustizia, la previsione di norme di sbarramento e l’introduzione di strumenti processuali finalizzati ad accelerare i giudizi.
Per deflazionare il contenzioso, con effetti positivi anche sui tempi della giustizia, il legislatore ha anche introdotto le ADR, ossia le Alternative Dispute Resolution.
Il Decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 nello specifico ha disciplinato per la prima volta la mediazione civile e commerciale, il Decreto legge n. 132/2014 invece si è occupato di regolamentare la negoziazione assistita. Rimedi alternativi che di recente hanno subito un profondo restyling da parte della Riforma Cartabia.
I risultati di tanto sforzo per fortuna, stanno arrivando. I monitoraggi della giustizia civile e penale aggiornati al gennaio 2023 rivelano infatti, di anno in anno, un netto miglioramento della situazione.
I processi però sono ancora molto lunghi, per cui la Legge Pinto, ad oggi, rappresenta uno strumento sempre valido a cui i cittadini possono fare riferimento contro il disagio dei processi lumaca.
Ragionevole durata del processo: significato
Dall’analisi della normativa vigente, si rende necessario prima di tutto comprendere l’espressione “ragionevole durata del processo” e poi il funzionamento del procedimento indennitario valevole per i procedimenti civili, penali, amministrativi, fallimentari e tributari.
Vediamo quindi di rispondere innanzitutto alla prima domanda: che cosa si intende per ragionevole durata del processo?
La risposta a questa domanda la fornisce proprio legge Pinto, che stabilisce la durata massima dei vari gradi di giudizio, superati i quali, si può ricorrere per ottenere l’indennizzo:
- tre anni, per il primo grado di giudizio (Giudice di Pace e Tribunale);
- due anni, per il secondo grado (Corte di appello);
- un anno, per il grado avanti alla Corte di Cassazione.
Per i processi esecutivi il termine è di tre anni, per le procedure concorsuali sei anni.
Il termine è in ogni caso rispettato se il giudizio si chiude nel termine massimo di sei anni.
Decorrenza dei termini
I termini iniziano a decorrere:
- nei processi civili, dal deposito del ricorso che lo avvia o dalla notifica dell’atto con cui si cita in giudizio la controparte (nei procedimenti di esecuzione forzata, dal pignoramento);
- nei processi penali, da quando l’indagato viene a conoscenza del procedimento penale con un atto dell’autorità giudiziaria.
Ai fini del computo del termine non vengono presi in considerazione il periodo in cui il processo viene sospeso e quello compreso tra il giorno da cui decorre il termine per proporre l’impugnazione e quello in cui la stessa viene proposta.
I rimedi preventivi della legge Pinto
La Legge di stabilità del 2016, rispetto alla versione originaria della legge, ha introdotto importanti elementi di novità. A partire dal 31 ottobre 2016, è stata sancita l’inammissibilità del ricorso se, nel giudizio che ha sforato i termini previsti dalla legge Pinto, la persona danneggiata non ha esperito i rimedi preventivi a disposizione per scongiurare la lungaggine del procedimento.
Per rimedi preventivi la legge indica i seguenti:
- nel processo civile: l’avvio del giudizio con il “rito sommario di cognizione” (procedura che semplifica l’attività probatoria); la richiesta di passaggio dal rito ordinario al rito sommario; la richiesta della decisione della causa subito dopo la discussione orale (articolo 281-sexies del Codice di procedura civile)
- nel processo penale: la proposizione dell’istanza di accelerazione;
- nel processo amministrativo: la presentazione dell’istanza di prelievo per sollecitare il giudice ad anticipare l’udienza per discutere del ricorso con cui segnalare l’urgenza del ricorso.
- nei processi contabili e pensionistici davanti alla Corte dei conti e alla Corte di Cassazione: il deposito istanza di accelerazione.
Il ricorso per l’equa riparazione
Il procedimento per ottenere l’equa riparazione dei danni causato dalla durata eccessiva del processo va avviato con ricorso, a cui vanno allegati tutti i documenti del procedimento in relazione al quale si lamenta la durata eccessiva.
Nello specifico, la persona che ritiene di essere stata lesa dal ritardo eccessivo del processo, con l’assistenza di un avvocato, deve ricorrere al Presidente della Corte d’appello del distretto in cui si trova il giudice davanti al quale si è svolto il primo grado del processo, durato oltre il termine ragionevole.
Il ricorso va presentato entro sei mesi da quando è divenuta definitiva la decisione che ha concluso il procedimento contestato. Il mancato rispetto del termine comporta la perdita del diritto a chiedere l’indennizzo.
In realtà, dopo la sentenza n. 88 della Corte Costituzionale (21 marzo – 26 aprile 2018), è possibile presentare il ricorso anche prima che si chiuda in modo definitivo il procedimento.
Contro chi va proposto il ricorso
Il ricorso va proposto contro:
- il Ministro della giustizia, se il procedimento della cui lungaggine si discute si è svolto davanti un giudice ordinario;
- il Ministro della difesa, se il procedimento si è tenuto davanti a un giudice militare;
- il Ministro dell’economia e delle finanze, negli altri casi.
Presupposti del ricorso
Per ottenere l’equo indennizzo è necessario che:
- il mancato rispetto del termine della ragionevole durata del processo abbia provocato un danno e che, quindi, tra violazione del termine e conseguenze dannose vi sia un “nesso di causa”;
- siano stati adottati i “rimedi preventivi” da parte del ricorrente.
La legge indica i casi in cui si presume che il danno non sussista, spetta quindi al ricorrente fornire la prova specifica di averlo subito.
Tipologie di danno risarcibile
I tipi di danno di cui il ricorrente può chiedere la riparazione sono:
- danno patrimoniale: rappresentato dalla diminuzione o dal mancato incremento del patrimonio del ricorrente;
- danno non patrimoniale: che consiste nella lesione di un diritto proprio della “persona” (biologico e morale) tutelato dall’ordinamento.
Il procedimento per l’equa riparazione
Il ricorso, deciso con decreto nel termine di trenta giorni, può avere esiti diversi.
- Il ricorso è accolto: il giudice ordina al Ministero di pagare la somma liquidata e le spese del procedimento. Il decreto è provvisoriamente esecutivo e riconosce quindi diritto al pagamento immediato. Il decreto però perde la sua efficacia (e non è più possibile ripresentarlo), se la parte che ha ottenuto l’indennizzo non notifica al Ministero della giustizia il ricorso e il decreto entro trenta giorni dal deposito del provvedimento in cancelleria.
- Il ricorso non è accolto: il ricorrente in questo caso può fare opposizione.
La legge di Stabilità ha chiarito che l’indennizzo non può essere concesso a chi è stato condannato per lite temeraria (cioè ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave) o è consapevole che la sua pretesa non è fondata fin dall’inizio del processo o successivamente.
Se la domanda è dichiarata inammissibile o infondata in modo evidente, sono previste addirittura delle sanzioni a carico del ricorrente.
Opposizione
L’opposizione che può essere presentata in caso di mancato accoglimento del ricorso, si propone alla Corte d’appello entro trenta giorni dalla comunicazione o notificazione del decreto, che rimane esecutivo, a meno che la Corte non ne disponga la sospensione in presenza di gravi motivi.
Entro quattro mesi dall’opposizione, la Corte di appello decide con decreto immediatamente esecutivo. Contro di esso si può ricorrere infine in Cassazione.
L’indennizzo della legge Pinto
Concluso il procedimento con l’accoglimento del ricorso, il giudice liquida un indennizzo non inferiore a quattrocento euro e non superiore a ottocento euro per ciascun anno o frazione superiore a sei mesi.
In alcuni casi il giudice può liquidare un importo minore o maggiore. Nel primo caso l’importo non può superare quello del diritto accertato dal giudice, nel secondo l’importo non può eccedere il valore della causa.
Nel determinare l’indennizzo il giudice deve considerare altresì l’esito del giudizio che ha superato la durata ragionevole, il comportamento delle parti, la natura degli interessi coinvolti, il valore e la rilevanza della causa, anche con riferimento alle condizioni personali della parte.
Pagamento dell’indennizzo
Al fine di ricevere il pagamento dell’indennizzo il ricorrente deve dichiararei al Ministero condannato che non ha già riscosso le somme per l’indennizzo del processo contestato e che non ha avviato un giudizio per lo stesso credito.
Costui deve inoltre precisare la modalità di riscossione scelte e l’importo che l’amministrazione deve ancora pagare. La dichiarazione va redatta con specifici modelli predisposti dal Ministero.
Il decreto del Capo del Dipartimento per gli affari di giustizia del 22 dicembre 2021, adottato ai sensi dell’articolo 5 sexies, comma 3 bis della legge Pinto, ha previsto che per i decreti di condanna depositati dopo il 1 gennaio 2022 la dichiarazione suddetta deve essere rilasciata dal creditore solo attraverso la piattaforma informatica Pinto digitale.
Per recuperare l’importo dell’indennizzo, in caso di mancato pagamento, il ricorrente può procedere al pignoramento con i limiti e modi previsti dalla stessa legge Pinto (articolo 5 quinquies della legge n. 89/2001).
Per approfondimenti e chiarimenti, non esitate a contattare lo Studio Mainini & Associati.
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