La responsabilità degli amministratori di una Società per Azioni rappresenta un tema molto caro al Legislatore. Numerose sono state le modifiche intervenute durante il corso degli anni. Gli amministratori di S.p.A. possono incorrere durante il loro mandato ed in un momento successivo ad esso per le attività poste in essere all’epoca dell’incarico, in complicazioni di natura civilistica, penalistica o dal risvolto amministrativo. Nella maggior parte dei casi le conseguenze penalistiche ed amministrative sono soltanto ulteriori sfaccettature che derivano dalla disciplina civilistica e, quindi, su tale risvolto bisognerà porre l’attenzione in modo particolare.
Numerosi sono gli articoli presenti all’interno del codice civile nei quali vengono redatte norme di condotta, di responsabilità o di rischio in capo agli amministratori. Il nucleo centrale è, in ogni modo, riconducibile al Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI del Codice Civile negli articoli 2392 e ss.. Tali articoli prevedono tre fattispecie specifiche di responsabilità in capo agli amministratori ed enunciano regole di condotta che, in combinato disposto con differenti articoli del codice civile, costituiscono ulteriori figure di responsabilità.
Gli amministratori sono tenuti ad agire avendo riguardo principalmente, qualora la società sia in bonis, alla posizione della stessa società (2392 cc.), dei soci (2393 bis) e dei creditori (2394 cc.).