La responsabilità dei sindaci nelle Società per azioni (S.p.A.) non quotate
Il Collegio Sindacale è un organo obbligatorio della società per azioni non quotate in borsa, previsto dalla legge, che gli affida il controllo delle attività sociali.
L’atto costitutivo della società, sottoscritto al momento della sua fondazione dai soci, contiene anche la nomina dei sindaci che compongono il Collegio. In seguito è l’assemblea a nominarli.
I sindaci svolgono il loro incarico per un tempo determinato e hanno diritto ad una retribuzione annuale che, all’inizio, è quantificata dallo statuto della società e successivamente dall’assemblea dei soci.
Il Collegio ha il compito di controllare che vengano rispettate le norme di legge e dello statuto e, in alcuni casi, di verificare l’operato dal punto di vista contabile. I soggetti che lo compongono sono i sindaci; per esercitare le loro funzioni devono possedere numerosi requisiti e rispettare precisi doveri. In caso di violazione i sindaci vanno incontro a due tipi di responsabilità secondo quanto disposto dall’articolo 2407 del Codice civile.
I doveri del collegio sindacale
Il collegio sindacale deve rispettare alcuni doveri che sono elencati dall’articolo 2403 del codice civile e deve vigilare affinché la società:
- rispetti la legge e lo statuto;
- osservi i principi di corretta amministrazione;
- abbia un’organizzazione, un’amministrazione e una contabilità adeguate e che tutto funzioni.
In casi particolari, il collegio si occupa anche della revisione legale dei conti: la procedura di verifica della rispondenza del bilancio alle regole che legge stabilisce per la sua redazione.
Responsabilità civile dei sindaci: esclusiva e concorrente
La disciplina della responsabilità dei sindaci è contenuta nell’articolo 2407 del codice civile che prevede che i sindaci agiscano con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura del loro incarico. L’articolo disciplina due tipi di responsabilità cui possono andare incontro i sindaci:
- esclusiva o diretta
- concorrente o indiretta.
La responsabilità esclusiva o diretta si riferisce alle azioni e alle violazioni che i sindaci compiono quanto agiscono in autonomia. Sono infatti responsabili della veridicità di quanto attestano e del mantenimento del segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.
Le veridicità delle attestazioni può riguardare i dati del bilancio della società o le vicende interne ed esterne alla stessa. Il dovere di segretezza fa invece riferimento a tutti i dati sensibili e le informazioni che, se resi pubblici, potrebbero danneggiare la società.
La seconda forma di responsabilità, di tipo concorrente o indiretto, riguarda, invece, le azioni compiute da altri, ma le cui conseguenze ricadono sui sindaci.
Nello specifico, i sindaci sono responsabili in via solidale con gli amministratori che commettano fatti illeciti od omissioni. La responsabilità grava sui sindaci perché è loro dovere vigilare che queste azioni non siano compiute.
Questa responsabilità dei sindaci deriva quindi dalla violazione del dovere di vigilare sull’operato degli amministratori e tecnicamente configura una responsabilità per fatto proprio quando la condotta degli amministratori che si rivela dannosa per la società sia stata agevolata in qualche modo dal comportamento omissivo e poco attento dei sindaci.
La responsabilità indiretta dei sindaci in giudizio
Perché qualcuno che vi ha interesse possa far valere una richiesta di danni in giudizio per responsabilità dei sindaci bisognerà infatti dimostrare non solo di avere subito un danno, ma anche che non si sarebbe verificato se i sindaci avessero vigilato sull’attività degli amministratori.
La giurisprudenza della Cassazione ha chiarito quali siano i presupposti per riconoscere a carico dei sindaci la responsabilità civile in via concorrente con gli amministratori della società, in estrema sintesi:
- gli amministratori devono compiere un atto di cattiva gestione della società;
- l’atto di cattiva gestione deve provocare dei danni alla società o ai suoi creditori;
- si può dimostrare che i sindaci non hanno vigilato sull’attività degli amministratori, violando così il dovere stabilito dall’articolo 2403 del Codice civile;
- il danno patito dalla società o dai suoi creditori deve essere conseguente alla mancata o inadeguata vigilanza da parte dei sindaci sull’attività degli amministratori.
La responsabilità concorrente dei sindaci però non può essere contestata quando i sindaci possono provare di aver esercitato o tentato di esercitare i poteri istruttori e impeditivi che la legge mette loro a disposizione, nei confronti di chi amministra la società.
I sindaci, in particolare, possono provare di non essere responsabili, se dimostrano di aver chiesto informazioni, eseguito ispezioni, invitato più e più volte gli amministratori a non commettere l’attività che poi si è rivelata dannosa.
I sindaci infatti possono convocare l’assemblea, impugnare le sue delibere e, in casi estremi, ricorrere all’Autorità Giudiziaria per impedire che gli amministratori causino danno alla società. In questi casi non saranno certamente ritenuti responsabili dei comportamenti scorretti degli amministratori.
Del collegio sindacale e dei sindaci ci siamo occupati anche in questi articoli del blog: