Nota a sentenza: CASS. CIV. SEZ. III, sent. n. 13319/15
Presidente: Spirito Angelo
Relatore: Armano Uliana
Data di pubblicazione: 30 giugno 2015
Massima: Alla cessione di ramo di azienda è applicabile l’art. 2560 del Codice Civile. L’acquirente del ramo di azienda risponde dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori inerenti alla gestione del ramo ceduto.
#Cessione di ramo di azienda – #debiti – applicabilità dell’#art.2560c.c.
Precedenti: Cass. Civ. Sez. III sent. n. 25403 del 3/12/2009; Cass. Civ. Sez. III sent. N. 21481 del 9/10/10; Cass. Civ. Sez. III sent. n. 2283 del 10/11/10; Cass. Civ. Sez. I sent. N. 20153 del 3/10/2011; Cass. Civ. Sez. II sent. n. 23828 del 21/12/12; Cass. Civ. Sez. Lavoro sent. n. 17418/05.
In tema di cessione di ramo di azienda, l’articolo 2560 del Codice Civile statuisce che l’acquirente debba rispondere dei debiti pregressi risultanti dai libri contabili obbligatori; la questione di diritto sottoposta all’attenzione della Corte di Cassazione riguarda l’ammissibilità dell’applicazione del suddetto articolo anche al caso di cessione, non dell’intero complesso aziendale, ma soltanto di una parte dello stesso – ossia alla cessione di ramo di azienda.
La controversia trae origine dal contenzioso tra due società, instaurato avanti al Tribunale di Udine, per il pagamento di un debito derivante da una fornitura di prodotti alimentari. La merce veniva ordinata alla società Alfa da Beta, società titolare di un supermercato, la quale tuttavia non pagava quanto dovuto. Frattanto, la società Beta aveva venduto alla società Gamma un ramo di azienda. La società Alfa, di conseguenza, aveva citato in giudizio la società Gamma, acquirente del ramo di azienda, per recuperare il suo credito. La convenuta resisteva in giudizio, chiamando nel procedimento la società Beta e contestando la qualifica di debitore coobbligato solidale con Beta per la fornitura in questione: il debito in oggetto non afferiva ad attività imputabili al ramo di azienda acquistato. La sentenza del Tribunale di Udine che accoglieva le formulazioni della convenuta veniva riformata dalla Corte di Appello di Trieste; la questione veniva portata all’attenzione della Corte di Cassazione dalla società Gamma.
Pur evidenziando la difficoltà degli autori nel rapportare la nozione di azienda con gli articoli 810 e 816 cc, la Suprema Corte, per meglio argomentare la propria decisione, riteneva utile definire tale nozione a partire dall’art. 2555 cc.. Il Collegio, infatti, rilevava che, “ […] nella definizione dell’articolo 2555 c.c., l’elemento unificatore della pluralità dei beni […] è ancorato all’attività, a sua volta necessariamente qualificata in senso finalistico […] che ne sancisce una considerazione oggettivata (di “cosa”, oltre che di strumento di attività), costituente la premessa alla possibilità che essa diventi oggetto di negozi giuridici e di diritti. […]”.
Ciò che sembra decisivo, in tale argomentazione, è dunque l’oggettività dell’azienda, che le permette di essere oggetto di trasferimento. La Corte aggiunge inoltre: “[…] Le norme sulla circolazione dell’azienda evidenziano l’intento del legislatore di conservare nel trasferimento l’unitarietà del complesso e la sua funzionalità, ponendo al centro della disciplina il valore impresso nell’azienda dall’organizzazione dei beni che la compongono. […]”.
Possono quindi questi elementi caratterizzanti la figura dell’azienda essere riscontrati anche nella nozione di ramo di azienda? A parere della Corte di Cassazione non ci sono dubbi: “[…] ritenuto che il ramo di azienda è inteso dalla giurisprudenza come un complesso organizzato di beni strutturato con un’autonoma attività produttiva funzionalmente preesistente e quindi qualificabile come azienda commerciale […]”. A seguito di tale affermazione, la Cassazione precisa ulteriormente: “[…] secondo la previsione dell’articolo 2560 c.c., l’acquirente di quel ramo deve rispondere solo dei debiti inerenti a quella parte di azienda ceduta. […]”.
L’applicazione analogica del 2560 cc., anche alla fattispecie di cessione di ramo di azienda, trova infatti il suo presupposto nella ratio della norma stessa. Il suddetto articolo rappresenta infatti una “[…] una disposizione eccezionale rispetto alla tutela prevista dal diritto comune per il terzo contraente, infatti è consentito il trasferimento del contratto senza il consenso di una delle parti […], deroga giustificata solitamente dalla giustificazione che il terzo è garantito in relazione all’esecuzione del contratto dal trasferimento dell’intero complesso aziendale[…]”. L’articolo 2560 cc. rappresenta quindi una norma imperativa di carattere eccezionale[1] e, per tale motivo, per meglio comprenderne l’applicazione, è di importanza fondamentale è le motivazioni che hanno condotto il Legislatore ad inserire tale norma nel Codice.
Duplice è la finalità dell’intervento del Legislatore poichè gli interessi in gioco sono molteplici[2].
Innanzitutto la tutela del creditore che vanta nei confronti della azienda venditrice del ramo un credito garantito dal patrimonio sociale della stessa. È di facile comprensione come possa causare un pregiudizio alla garanzia del credito un’azione di depauperamento del patrimonio sociale mediante la vendita di beni del complesso aziendale. Tuttavia, non risulta neppure possibile vietare un trasferimento di azienda o di un ramo della stessa nel caso in cui siano presenti debiti: la conseguenza lampante sarebbe la non trasferibilità dei complessi aziendali nella maggior parte dei casi, preso atto che difficilmente un complesso aziendale è esente dall’avere debiti iscritti a bilancio. La libera trasferibilità dei beni non deve essere ostacolata, ma anzi sostenuta e, a tal fine, il futuro acquirente deve essere perfettamente a conoscenza dei debiti presenti nel complesso che andrà ad acquistare.
Le affermazioni della Suprema Corte trovano riscontro, in tal senso, al secondo comma dell’articolo 2560 cc., ultimo periodo: “[…] Nel trasferimento di un’azienda commerciale, risponde dei debiti suddetti anche l’acquirente dell’azienda, se essi risultano dai libri contabili obbligatori […].”.
Chiarita l’applicabilità dell’articolo 2560 cc. anche alla fattispecie di cessione del ramo di azienda, l’ulteriore problematica con cui il ricorrente aveva investito la Corte, era la mancanza della scritture contabili del ramo ceduto dal quale si potevano evincere i debiti dello stesso e la conseguente responsabilità pro quota rispetto ai debiti totale risultanti dalle scritture.
Nel caso in specie, difatti, non risultava la tenuta di scritture contabili inerenti al ramo di azienda ceduto e, per tale motivo, il creditore riteneva l’acquirente coobbligato solidale con il venditore per tutti i debiti della società.
A tal punto la Suprema Corte dichiara: “In mancanza di contabilità distinta, l’acquirente non è tenuto a rispondere dei debiti aziendali.”. La predetta asserzione vale come punto di inizio per capire quale possa essere la soluzione migliore, anche alla luce della necessità di contemperare le diverse esigenze sopra esplicate[3]. Nella casistica quotidiana, infatti, raramente l’imprenditore tiene una contabilità separata per i rami di azienda; risulterebbe quindi leso il diritto di credito del terzo nella maggior parte dei casi, se l’acquirente non dovesse mai rispondere dei debiti per assenza di scritture contabili del ramo.
Una soluzione che rispetti la ratio della norma e riesca ad essere garante delle diverse esigenze, potrebbe essere quella, enunciata dalla Corte nel caso di specie, per cui l’acquirente potrebbe rispondere in via solidale non solo dei debiti risultanti dalle scritture contabili riferite al ramo di azienda, ma anche di tutti quei debiti, risultanti dalle scritture contabili generali, che tuttavia ineriscono ad attività imputabili al ramo di azienda acquistato[4].
Quindi: “[…] Pur in presenza di contabilità unitaria, l’acquirente di ramo di azienda, è messo in grado di conoscere i debiti pregressi di cui dovrà rispondere con la consultazione dei libri contabili, individuando i debiti inerenti al ramo di azienda acquistato in vista della sua autonomia economica e funzionale. […]”.
Nulla questio circa il rapporto tra il venditore e l’acquirente. Non vi è infatti nessun trasferimento della posizione debitoria che rimane perciò in capo al venditore, nei cui confronti potrà rivalersi in via di regresso l’acquirente[5].
[1] La responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ex art. 2560 cc. non trova invero applicazione nel caso di debiti fiscali e di quelli derivanti dal rapporto di lavoro. In tal ultimo caso interviene infatti l’articolo 2112 cc. nel quale il legislatore ha previsto una garanzia ulteriore per i lavoratori. Per quanto invece attiene ai debiti fiscali, l’acquirente è responsabile dei debiti tributari solo se il fisco ha tentato la preventiva escussione al venditore. (si veda infra multis Commissione Tributaria Regionale di Milano, se. Staccata di Brescia, sent. n. 2142/66/15 del 30/03/2015, dep. 18/05/2015)
[2] “Nella disposizione dell’articolo 2560 c.c., è rinvenibile una duplice ratio: la prima è quella di tutelare i terzi creditori, che avendo fatto affidamento sull’azienda per la realizzazione dei loro credito, nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero veder diminuita la propria garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio del debitore con una somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbero in pericolo la realizzazione dei crediti; la seconda è quella di tutelare l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda, che sarebbe sicuramente rallentata se il cessionario acquistando l’azienda non fosse messo in grado di conoscere esattamente l’esposizione debitoria di cui sarebbe responsabile insieme al cedente.” (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 11319/15).
[3] “La ratio dell’articolo 2560 c.c., comma 2, chiaramente effettua un bilanciamento fra l’interesse dei creditori a mantenere intatta la garanzia del loro credito e l’interesse economico alla facile circolazione dell’azienda, garantito dalla previsione per l’acquirente di conoscere esattamente i debiti di cui dovrà rispondere, che sono quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.” (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 11319/15).
[4] Nel caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione, il debito oggetto della controversia derivava dalla fornitura di carne, merce che non ineriva in alcun modo al ramo di azienda ceduto. Per questo motivo la Corte ha accolto in ricorso della società acquirente cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Brescia.
[5] Si veda Cass. Civ. I Sez. sent. n. 23780 del 22/12/2004.
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dott. Andrea Filippo Mainini
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1. La responsabilità dell’acquirente per i debiti dell’azienda ex art. 2560 cc. non trova invero applicazione nel caso di debiti fiscali e di quelli derivanti dal rapporto di lavoro. In tal ultimo caso interviene infatti l’articolo 2112 cc. nel quale il legislatore ha previsto una garanzia ulteriore per i lavoratori. Per quanto invece attiene ai debiti fiscali, l’acquirente è responsabile dei debiti tributari solo se il fisco ha tentato la preventiva escussione al venditore. (si veda infra multis Commissione Tributaria Regionale di Milano, se. Staccata di Brescia, sent. n. 2142/66/15 del 30/03/2015, dep. 18/05/2015)
[1] “Nella disposizione dell’articolo 2560 c.c., è rinvenibile una duplice ratio: la prima è quella di tutelare i terzi creditori, che avendo fatto affidamento sull’azienda per la realizzazione dei loro credito, nel caso di trasferimento della stessa, potrebbero veder diminuita la propria garanzia con la sostituzione di un importante bene del patrimonio del debitore con una somma di denaro, la cui nota volatilità metterebbero in pericolo la realizzazione dei crediti; la seconda è quella di tutelare l’interesse economico collettivo alla facilità di circolazione dell’azienda, che sarebbe sicuramente rallentata se il cessionario acquistando l’azienda non fosse messo in grado di conoscere esattamente l’esposizione debitoria di cui sarebbe responsabile insieme al cedente.” (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 11319/15).
[1] “La ratio dell’articolo 2560 c.c., comma 2, chiaramente effettua un bilanciamento fra l’interesse dei creditori a mantenere intatta la garanzia del loro credito e l’interesse economico alla facile circolazione dell’azienda, garantito dalla previsione per l’acquirente di conoscere esattamente i debiti di cui dovrà rispondere, che sono quelli risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.” (Cass. Civ. Sez. III sent. n. 11319/15).
[1] Nel caso portato all’attenzione della Corte di Cassazione, il debito oggetto della controversia derivava dalla fornitura di carne, merce che non ineriva in alcun modo al ramo di azienda ceduto. Per questo motivo la Corte ha accolto in ricorso della società acquirente cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte di Appello di Brescia.
[1] Si veda Cass. Civ. I Sez. sent. n. 23780 del 22/12/2004.
Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis