- Riportiamo di seguito il contributo dell’avv. Manuela Oldani e dell’avv. Andrea Filippo Mainini pubblicato sulla rivista Salvis Juribus.
La responsabilità solidale nei contratti di logistica
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha chiarito che i contratti di logistica devono essere inquadrati come contratti di appalto. La decisione discende dall’interpretazione estensiva del regime di responsabilità disciplinato dall’art. 29 comma secondo del D.lgs. 276/2003 originato dalla nuova formulazione dell’ articolo 1677 bis del Codice Civile: “Prestazione di più servizi riguardanti il trasferimento di cose”.
Con il predetto articolo il legislatore ha voluto riconoscere e tipizzare una tipologia contrattuale: il contratto di logistica. Contratto largamente diffuso nella prassi operativa e che prevede l’applicazione delle norme relative al contratto di trasporto, tra cui il regime di responsabilità solidale tra committente e appaltatore (previsto dall’art. 29, D.lgs. 276/2003).
La Corte di Cassazione nella sentenza n. 20413/2019 si è espressa precisando che il contratto di trasporto differisce dal contratto di appalto di servizi per alcune peculiarità precise: la molteplicità e la sistematicità dei trasporti; la pattuizione di un corrispettivo unitario per le diverse prestazioni; l’assunzione dell’organizzazione dei rischi da parte del trasportatore.
L’applicazione dell’una o dell’altra disciplina contrattuale dipende quindi dall’effettiva presenza di questi elementi a prescindere dall’accordo formale raggiunto dalle parti. La determinazione della corretta natura del contratto è fondamentale per le conseguenze sull’applicazione della disciplina giuslavoristica.
L’inquadramento nell’una o nell’altra tipologia contrattuale hanno particolare rilevanza in materia di responsabilità solidale: sono minime nel contratto di trasporto, totali in quello di appalto di servizi.
Alcune organizzazioni sindacali, a seguito della modifica del codice civile, hanno formulato un’istanza ad hoc al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ed il Ministero ha chiarito che per i lavoratori si applica la tutela prevista per il contratto di trasporto (articolo 29, comma secondo, del 10 settembre 2003, n. 276).
Invero, con la circolare n. 17/2012, Ministero del Lavoro aveva già precisato che il regime di solidarietà è applicabile sia nel caso del compimento accertato di attività ulteriori e aggiuntive che esulano dallo schema tipico del trasporto, sia nel caso di appalto di servizi di trasporto.
La nuova previsione contenuta nell’articolo 1677 bis Codice Civile non può prefigurare una deroga a questa normativa nemmeno in caso di appalti di più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni.