Il primo luglio scorso è entrata in vigore la riforma della normativa che regola lo sport.
L’impianto originario della riforma prevedeva l’adozione di un Testo Unico in modo da regolamentare in modo organico e sistematico la materia.
Così, purtroppo non è stato e il Testo Unico ha ceduto il passo a una serie di decreti legislativi che purtroppo, non hanno il pregio di dare una completa risposta alle richieste che da più parti sono state avanzate dagli addetti ai lavori.
L’impianto della riforma del diritto sportivo
La riforma è contenuta in cinque decreti legislativi tutti datati 28 febbraio 2021 dal n. 36 al n. 40 ed attuativi della legge delega del 8 agosto 2019.
Obiettivo della riforma è semplificare gli adempimenti a carico degli enti che operano nel settore dello sport.
Gli interventi riguardano:
- sostanziali modifiche ai contratti di lavoro e di collaborazione;
- l’istituzione dell’Osservatorio nazionale del settore;
- il potenziamento del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche tenuto a cura del Dipartimento dello Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e gestito dalla società Sport e Salute.
In particolare, il decreto legislativo 36 è stato modificato dal decreto legislativo 5 ottobre 2022 n. 163.
L’esigenza di un intervento è sorta in quanto il testo originale aveva da subito fatto sorgere dubbi interpretativi ed applicativi.
Il decreto aveva previsto per le società e associazioni sportive dilettantistiche l’applicazione delle forme giuridiche contemplate al Libro V Titolo V del codice civile ed esclusa la possibilità di costituirsi in forma di società cooperativa.
Nella realtà una parte consistente del settore è costituita da cooperative che avrebbero perso la possibilità di potersi definire dilettantistiche con immaginabili conseguenze circa l’applicabilità di tutte le nuove disposizioni in materia.
In più, il decreto non chiariva entro quali limiti si potessero svolgere le attività definite “diverse”, rispetto all’attività tipica di una impresa sportiva.
Il decreto 163/22 è, quindi, intervenuto prevedendo la possibilità di iscrizione nel Registro anche da parte di enti e cooperative esercenti attività sportive dilettantistiche già iscritte nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) e con riguardo al limite imposto alle “attività diverse” ha previsto che i proventi che derivano da sponsorizzazioni e da formazione non debbano essere presi in considerazione.
Ha previsto anche la necessità di iscriversi al Registro delle attività sportive dilettantistiche per usufruire dei benefici indicati dalle norme.
Il Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche
La riforma è parzialmente entrata in vigore a partire dall’agosto scorso con l’Istituzione del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, registro a cui, come detto, devono essere iscritte le società sportive per poter usufruire della regolamentazione loro riservata dalla legge.
Per le società già esistenti a quella data la trasmigrazione sarà automatica.
La definizione di associazione o società sportiva dilettantistica è fornita dall’art. 2:
“associazione o società sportiva dilettantistica: il soggetto giuridico affiliato ad una Federazione Sportiva Nazionale, ad una Disciplina Sportiva Associata o ad un Ente di Promozione Sportiva che svolge, senza scopo di lucro, attività sportiva, nonché la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica;
Si è ampliata la forma giuridica utilizzabile e, infatti, gli enti sportivi potranno assumere la forma di:
- associazioni sportive dilettantistiche dotate di personalità giuridica
- associazioni sportive dilettantistiche prive di personalità giuridica di società di capitali, quelle previste dal codice civile e quindi:
- spa
- sapa
- srl
- società cooperative
- Enti del Terzo settore che dovranno essere iscritti sia nel relativo Registro (RUNTS) sia nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche.
Uno degli aspetti più importanti riguarda l’obbligo di adeguamento degli statuti sociali, i quali dovranno essere modificati e adeguati secondo le regole del decreto 36 del 2021
Atto costitutivo e statuto
Uno dei punti importanti della riforma è l’obbligo di adeguamento degli statuti degli enti sportivi dilettantistici che dovrà avvenire entro il 31 dicembre di questo anno.
Gli statuti dovranno essere modificati ed adeguati alle regole contenute nel decreto legislativo n. 36/2021.
Si prevede quindi che molti enti e società debbano modificare l’oggetto sociale dei propri statuti per poter rimanere iscritti nel registro.
In particolare:
- Occorrerà intervenire sull’oggetto sociale.
nell’oggetto occorrerà dare esplicito riferimento all’esercizio stabile e principale nella organizzazione e gestione delle attività sportive dilettantistiche ritenendosi in esse comprese anche la formazione e le attività didattiche. - Dovranno essere espressamente previste nello statuto anche quali siano le attività secondarie e strumentali all’attività sportiva istituzionale che dovrà essere considerata principale, come:
- le sponsorizzazioni,
- le promozioni pubblicitarie,
- la cessione dei diritti e le indennità legate alla formazione degli atleti.
Le entrate procurate da queste attività non verranno computate per stabilire la prevalenza della attività sportiva.
Infatti, il legislatore si è reso conto che queste attività rappresentano a volte una rilevante entrata economica che consente agli enti sportivi di sopravvivere.
Le attività collaterali potranno essere svolte nei limiti che saranno previsti in un prossimo atteso decreto ma, comunque, non potranno mai essere prevalenti rispetto all’attività sportiva e dovranno essere strettamente connesse con le attività di organizzazione e gestione dell’attività sportiva dilettantistica.
La vendita di materiale sportivo non può essere prevalente rispetto all’attività sportiva così come non potrà essere prevalente la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande nel punto di ristoro.
Rimane fermo che per poter svolgere queste attività occorre che lo statuto lo consenta e che abbiano carattere secondario e strumentale.