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start up innovativa

La start up innovativa può fallire dalla scadenza del quinquennio

La Cassazione si è occupata del fallimento della start up innovativa con la propria ordinanza n. 1587 del 16 gennaio 2024.

La start up innovativa può, secondo la Suprema Corte, essere dichiarata fallita dal momento stesso in cui spira il termine di cinque anni stabilito dall’articolo 25 del Decreto legge n. 179 del 2012 a cui non si può aggiungere quello di sessanta giorni previsto per cancellare la start up dalla sezione speciale del Registro delle imprese.

Cosa sono le start up innovative

Le start up innovative sono società di capitali (spa, srl, srls, sapa, anche in forma cooperativa), che offrono nuovi prodotti o servizi altamente tecnologici.

Il legislatore ne ha voluto sostenere la nascita e lo sviluppo con una disciplina di favore prevista dal Decreto legge n. 179 del 2012 e costituisce, sin dalla sua costituzione, una realtà imprenditoriale molto importante per la crescita del Paese.

Uno dei benefici concessi dalla legge è quello di essere a riparo dal fallimento per un certo tempo.

Il requisito “temporale” per essere start up innovativa

Uno dei requisiti perché una start-up sia iscritta nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è che la società sia «costituita da non più di sessanta mesi» (cinque anni) oppure sia costituita nei 2, 3 o 4 anni precedenti l’entrata in vigore del Decreto.

La società può usufruire della normativa di favore solo per cinque anni dalla sua costituzione o, se già costituita all’entrata in vigore del Decreto, per differenti periodi di tempo pure stabiliti dalla normativa. L’articolo 31 del Decreto prevede i casi in cui la società perde il diritto all’applicazione della disciplina di favore e quindi anche del beneficio di non fallibilità.

Perdita del requisito “temporale” e fallimento della start-up

Nel caso esaminato dalla Cassazione, la Corte d’appello aveva respinto il reclamo proposto da una start-up innovativa contro la sentenza del Tribunale che ne aveva dichiarato il fallimento dopo che era scaduto il quinquennio dalla sua costituzione.

Per la Corte non potevano aggiungersi i sessanta giorni concessi dal Decreto all’ufficio per cancellare la start-up dalla sezione speciale del Registro delle imprese e la società non poteva avvalersi della proroga di un ulteriore anno previsto dal Decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 (cd. decreto rilancio).

La società ha presentato ricorso in Cassazione per contestare la mancata applicazione degli ulteriori 60 giorni e contestare che il fallimento fosse stato dichiarato quando la società non era ancora stata cancellata.

Cessazione automatica della disciplina di favore per le start-up innovative

Per ottenere e conservare l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, il legale rappresentante della società deve certificare il possesso dei requisiti di legge e poi confermarne il mantenimento. Questo non è di per sé sufficiente a evitare il fallimento. È necessario che il possesso dei requisiti di legge, tra cui quello “temporale”, sia effettivo e concreto, circostanza che il giudice del fallimento deve accertare.

Il termine quinquennale, così come gli altri termini previsti dall’articolo 25 del Decreto, decorre dalla costituzione della società. Alla sua scadenza, cessa automaticamente l’applicazione della disciplina di favore e quindi anche il beneficio di non fallibilità.

A questi termini non possono, pertanto, aggiungersi i sessanta giorni per consentire all’ufficio di cancellare la start up che ha già perso il requisito “temporale”. Nè tantomeno può ritenersi che il beneficio di non fallibilità permanga fino alla sua cancellazione. Un aspetto che impatta sullo stato delle imprese non può, infatti, essere rimesso alla solerzia degli uffici.