La “voluntary disclosure” diventa legge.
Lo scorso 4 dicembre, l’aula del Senato ha approvato il testo per il rientro dei capitali detenuti all’estero.
Il provvedimento prevede che chi opterà entro il 15 settembre 2015 per la “voluntary disclosure” la “collaborazione volontaria” con il Fisco per far emergere i capitali occultati fino al 30 settembre 2014, pagherà le imposte (se non prescritte) e gli interessi, ma le relative sanzioni saranno calcolate in misura ridotta. E’ inoltre esclusa la punibilità dei reati tributari, in particolare per la dichiarazione fraudolenta, l’omessa o infedele dichiarazione, l’omesso versamento delle ritenute certificate, l’omesso versamento dell’Iva.
Il provvedimento introduce anche il nuovo reato di autoriciclaggio che punirà coloro che impiegano in attività economiche o finanziarie il denaro sottratto al Fisco o proveniente da altre attività delittuose, cercando di nasconderne la provenienza, con pene però modulate a seconda della gravità del reato presupposto.
E’ importante ricordare che il nuovo reato di autoriciclaggio, in pratica non potrà mai cadere in prescrizione perché scatta nel momento in cui si impiega il denaro indipendentemente dalla sua originaria costituzione. L’adesione alla “Voluntary” comporta l’esclusione della punibilità del reato di autoriciclaggio.
A differenza di quanto è accaduto con i tre scudi fiscali, questa volta il rimpatrio o l’emersione non rappresentano un condono a tariffa forfettaria. Imposte evase, sanzioni sui redditi, sanzioni quadro RW, interessi, saranno calcolati dall’Agenzia delle Entrate sul singolo caso e dipenderanno dall’anno in cui si sono costituiti i capitali, se erano in “Paesi White List” , in “Paesi Black List” o in “Paesi Black List che entro i 60 gg dall’entrata in vigore della legge, hanno stipulato un accordo di scambio di informazioni”. Il costo della Voluntary Disclosure non può essere quindi standardizzato: a puro titolo di esempio, in funzioni delle variabili precedenti, il costo totale può oscillare da un economico inferiore al 10 % fino ad arrivare ad un oneroso 96,80% del capitale esistente al momento dei rimpatrio.
Ai fini del decidere, è opportuno tener presente due fatti straordinari: il nuovo reato di autoriciclaggio ed i prossimi accordi di scambio di informazioni tra Paesi, che stravolgeranno l’attuale contesto.