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LE NOVITA’ TRIBUTARIE DEL NUOVO ANNO SPORTIVO 2018/2019 per i collaboratori amministrativi

Dal tavolo tecnico fra il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, i Tecnici Nazionali del Coni, la direzione centrale del coordinamento normativo dell’ADE e la direzione delle Entrate è scaturita, dopo lungo ed articolato confronto, la circolare n. 18/E del primo agosto 2018.

La circolare segue di qualche settimana l’abrogazione attraverso il decreto legge n. 87 del 12 luglio 2018 (c.d. dignità) convertito dal Parlamento con la legge n. 96/2018, della società sportiva dilettantistica lucrativa introdotta con la legge n. 205 del 27 dicembre 2017 (legge di bilancio per il 2018) che aveva recepito in parte, la proposta di legge n. 3936 del 28 giugno 2016 (Sbrollini – Anif). Con essa, si è cercato di alleggerire da oneri e carichi burocratici le società, soprattutto quelle dilettantistiche.

La legge di bilancio aveva previsto l’aumento della soglia della quota esente della ritenuta sui compensi per le collaborazioni istituzionali sportive dilettantistiche ( allenatori – atleti – collaboratori etc) da 7.500 a 10.000 euro e la loro configurazione come contratto di collaborazione coordinata continuativa (co.co.co), coinvolgendo il Coni nel definire le prestazioni ed i soggetti rientranti nell’agevolazione.

Il decreto legge n. 87/2018 (dignità) ha cancellato la configurazione della co.co.co senza modificare il limite dei diecimila euro. Detti importi non rientrano più nell’obbligo della tracciabilità ovvero del pagamento attraverso sistema bancario e/o postale né alla comunicazione preventiva al centro per l’impiego né alla tenuta del libro unico del lavoro né alla predisposizione del cedolino paga.

I confini con il lavoro subordinato o all’esercizio di arti e professioni è di nuovo fragilissimo anche alla luce della sentenza n. 2924 del 20 luglio 2018 della sezione lavoro della Corte d’appello di Roma, e non va sottaciuta la questione posta da qualche sindacato nazionale.

 All’inizio del nuovo anno sportivo i dirigenti, i direttori, i collaboratori amministrativi delle società sportive dilettantistiche di calcio dovranno lavorare basandosi sulle regole  che scaturiscono dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate n.18/E.

Essa va letta anche come un indicatore di direzione per aiutare il modus operandi dell’agire amministrativo e contabile degli enti sportivi dilettantistici.

Viene ribadito nella circolare il limite di 400.000 euro del regime forfettario derivante dalla legge 398/91 che si applica alle operazioni e alle attività commerciali sia delle associazioni che delle società sportive dilettantistiche. La circolare precisa, a pagina 46, il principio che determina l’uscita dal regime per il superamento della soglia e l’applicazione del regime ordinario. In sintesi, se a dicembre si sono incassate fatture per 380.000 euro e si emette il 28 dicembre una nuova fattura per pubblicità e/o sponsorizzazione per 40.000 euro che viene incassata nell’anno successivo, il limite si ritiene superato. In altre parole vanno considerati nel conteggio della franchigia gli importi fatturati anche se non incassati.

Un interessante principio che si deduce dalla circolare è che la sostanza ed i comportamenti corretti e funzionali prevalgono sulla forma una sorta di fair play.

Ad esempio per chi si è dimenticato di comunicare alla Siae la scelta del regime forfettario questo non comporta la perdita dal regime tributario forfettario, ma vale, in questo caso, il principio concludente che significa che i fatti dimostrativi sono in diritto una forma di manifestazione tacita. In questo caso è applicabile solo una sanzione che va da 250.00 a 2.000,00 euro. La stessa sanzione si applica anche in caso della violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti o dei versamenti di importo pari o superiore a 1000/mille euro e non si consegue, come finora molti verificatori hanno rilevato nei P.V.C., la perdita del regime tributario forfettario.

Singolare è quello che si rileva per le quote incassate ( scuole calcio) in contanti e poi versate cumulativamente sul conto corrente per un importo pari o superiore a mille euro: – per ogni singola quota di iscrizione ai corsi o di affiliazione, l’ente deve rilasciare un’apposita quietanza, copia della quale dovrà essere conservata dall’ente stesso. Inoltre al fine di consentire ai soggetti verificatori di acquisire le informazioni contabili necessarie…… l’associazione o società sportiva dilettantistica dovrà dotarsi di un registro dove annotare analiticamente le entrate e le uscite indicando i nominativi dei soggetti, la causale e l’importo incassato o pagato.

Per le quote pari o superiori a mille euro è necessario utilizzare forme di pagamento tracciabile tra le quali si annovera ad esempio il pagamento tramite bollettino postale, carte di credito, bancomat o altri sistemi di pagamento che consentano lo svolgimento di efficaci e adeguati controlli.

Altro argomento che la circolare introduce è quello sulle attività connesse ovvero le attività che l’ente sportivo può fare e portare a tassazione in regime forfettario se si è optato per la legge 398/91: ad esempio, un ente sportivo che affitta l’impianto sportivo di calcio, di proprietà o in gestione a soggetti diversi che non sono né soci né tesserati o ad altri soggetti estranei all’ordinamento sportivo, può far rientrare questi corrispettivi nell’alveo dei 400 mila euro del regime forfettario.

Se invece mette su attività non connesse con la missione istituzionale dell’ente, ad esempio un ristorante, tali corrispettivi sotto l’aspetto tributario, non possono e non devono essere portati a tassazione con il sistema forfettario ma seguire le regole di imposizione.

La circolare crea anche un raccordo funzionale tra Agenzia entrate e Coni sulle nuove regole del registro pubblico del Coni, evidenziando la maggiore funzionalità ed il ruolo di certificatore che il legislatore ha attribuito al Coni, rilevando altresì un apprezzamento dello sforzo fatto per dare trasparenza al settore sia sotto il profilo formale che sostanziale ed è, quindi particolarmente utile anche ai fini della selezione delle attività di controllo in merito alla spettanza dei benefici fiscali per essi previsti.

Difatti, ogni soggetto sportivo (asd e/o ssd) ha, dal 2018, come account per entrare nel registro Coni (httss://rssd.coni.it) il codice fiscale rilasciato in sede di costituzione dall’agenzia entrate. All’interno del registro ci sono diverse funzioni come l’elaborazione e stampa delle ricevute per i tesserati e, a breve, anche l’elaborazione del file telematico da inviare all’agenzia delle entrate in modo che ogni contribuente si ritroverà, nella sua dichiarazione redditi, l’importo utile (max 210 euro) per la detrazione delle spese sostenute per la pratica sportiva per il figliolo/a dai cinque ai diciotto anni (D.M. 28.03.2007). Sempre all’interno del registro, vi è uno spazio archivio dei documenti (atto costitutivo e statuto) e l’elenco dei tesserati presso le Federazioni sportive, le Discipline associate e gli Enti di promozione sportiva.

Importante sarà la sezione comprovante la partecipazione ad eventi formativi ed agonistici e quella ancora non operativa di deposito e pubblicazione del rendiconto annuale.

E’ utile ricordare di scaricare annualmente il relativo certificato d’iscrizione al registro pubblico del Coni ed è consigliabile esporlo in sede, pubblicarlo sul sito, allegarlo nelle comunicazioni con gli enti pubblici, inviarlo all’ufficio del comune che detiene l’albo delle associazioni comunali e quando si chiede l’uso del campo di calcio.

Pertanto non è più sufficiente l’affiliazione alla Figc ma è necessario l’iscrizione al registro pubblico del Coni.

Di portata più semplice sarà la gestione dei soggetti sportivi che hanno molti tessera ti minorenni ( scuola calcio, per esempio) dove si precisa: la disposizione agevolativa si applica, tuttavia anche con riferimento alle attività effettuate dall’associazione o società sportiva dilettantistica non lucrativa nei confronti di soggetti frequentatori e/o praticanti che non rivestono la qualifica di soci o associati a condizioni che i destinatari delle attività risultano come previsto dalla norma “ tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali , vale a dire tesserati, nel nostro caso tesserati alla Figc.

La circolare prosegue sottolineando che gli obblighi relativi alla democraticità del vincolo associativo devono essere rispettati dall’associazione sportiva dilettantistica .

La circolare si sofferma anche sulla cessione dei giocatori precisando che si applicano le regole generali di tassazione se il trasferimento costituisce un operazione meramente speculativa e resta fermo che le associazioni e/o società che hanno optato per il regime forfettario e ricevono il premio di addestramento e formazione tecnica di cui alla legge n. 91/ 81 (professionismo sportivo) per la cessione di un giocatore il corrispettivo non concorre alla determinazione del reddito.

Altra novità dove i dirigenti sportivi sono chiamati ad essere attenti è il nuovo regolamento UE n. 2016/679 sulla privacy, ricordando che il Garante per la protezione dei dati personali nel 1998 ha specificato in una comunicazione inviata alla Federazione Medici Sportivi Italiani che il giudizio

conclusivo di idoneità all’esercizio dell’attività sportiva agonistica, inteso come dato denotante la normalità psicofisica del soggetto, può ritenersi compreso fra i dati personali comuni. Invece il referto di non idoneità, che presuppone nell’interessato o la presenza di patologie o comunque la necessità di evitare potenziali rischi indotti appunto dalla pratica agonistica, assume senza dubbio la connotazione di dato sensibile.

Non sarà più necessario acquisire il consenso per trattare i dati del tesserato o per inviargli informazioni sullo spostamento dell’orario o della giornata di allenamento, ma se si inviano messaggi di tipo informativo-promozionale, sarà necessario acquisirne il consenso, così come per i gestionali in uso, sarà obbligatorio adottare sempre misure operative e tecniche adeguate alla salvaguardia dei dati.

Infine non è da sottovalutare la questione sanitaria che la cronaca ha riportato in auge in queste settimane. In particolare il pericolo della legionella nell’apertura degli impianti sportivi a settembre, dove i ristagni d’acqua, serbatoi, piscine, tubazione, spogliatoi, docce, possono rappresentare un pericolo. Per ciò risulta utile rivedere le linee guida del Ministero della Salute (ww.salute.gov.it) che dettano le procedure specifiche per gli impianti sportivi.