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partecipazioni auto-estinguibili

Le partecipazioni a tempo autoestinguibili – Andrea Mainini su giuricivile

La rivista «giuricivile» ha pubblicato un contributo dell’avv. Andrea Mainini in merito alle partecipazioni auto-estinguibili.
Ne riportiamo un estratto.

Le partecipazioni a tempo autoestinguibili

ll tema della legittimità delle cd. partecipazioni auto-estinguibili a tempo ha stimolato nel corso degli anni l’interesse non solo della dottrina giuridica ma anche degli operatori economici, anche sulla scorta delle ultime teorie in merito alla corporate governance ed alla sostenibilità della struttura finanziaria. Nell’ultimo periodo si è infatti maggiormente respirata l’esigenza di incentivare strumenti di apporto finanziario all’impresa che non siano solamente speculativi ma tendano ad un rafforzamento patrimoniale vero e proprio.
Non da ultimo, l’approvazione ad opera di alcuni Consigli Notarili – da menzionare la massima n. 190 del Consiglio Notarile di Milano e la massima n. 66 del Consiglio Notarile dei Distretti riuniti di Firenze, nonché i commenti di Assonime (da ultimo il caso 6/2023), hanno dipanato i dubbi residui in merito alla legittimità delle partecipazioni “a tempo” o “auto-estinguibili.

Partecipazioni auto-estinguibili: definizione e presupposti

Per partecipazioni auto-estinguibili si intendono quelle particolari categorie di azioni o quote inevitabilmente destinate, al verificarsi di un determinato evento futuro – certo o incerto -, ad essere annullate e, eventualmente, liquidate.
Nell’ordinamento italiano, le partecipazioni societarie, anche quelle definibili ordinarie, non sono caratterizzate da una presunzione di perpetuità ed anzi, il Legislatore prevede la possibilità di atti dispositivi delle stesse e, inoltre, concede ampia autonomia negoziale nel consentire lo scioglimento del vincolo sociale. Sulla scorta di quanto affermato e per le finalità che si esplicheranno nel prosieguo, si legittima oramai pacificamente la legittimità delle partecipazioni a “auto-estinguibili”.

Intuitivamente, la connotazione temporale può rivestire solamente un numero limitato di partecipazioni e non tutto il capitale sociale, dal momento che lo spirare del termine di estinzione delle partecipazioni verrebbe a coincidere con quello più ampio previsto per la durata della società. La temporaneità caratterizza pertanto solamente una categoria di azioni o di quote, nel caso di S.p.A. o di S.r.l. PMI innovativa. Vi è da chiedersi, nel caso di S.r.l. non innovativa, se sia preclusa tale fattispecie. All’atto pratico, non giova porsi il dubbio, dal momento che si potrebbe prevedere il medesimo effetto nelle veci di diritto particolare del socio ai sensi dell’art. 2468, 3 comma, c.c. con la sola ulteriore previsione che, nel caso di vendita della quota, il diritto particolare si trasferisca in capo al nuovo titolare.

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