News

Altre news

Andrea Filippo Mainini nominato membro effettivo del collegio sindacale di Metamorphosis

Avvicendamento nel Collegio dei Revisori dei conti della Federazione Italiana Pesistica:

Inchiesta doppia Curva: Inter e Milan ed il Modello 231

L’importanza della prevenzione:

L’introduzione del TIRSE e IMU

L’INTRODUZIONE TIRSE  E MANTENIMENTO DELL’IMU

Nel disegno di legge di stabilità, varato lo scorso 15 ottobre 2013 dal Consiglio dei ministri, spicca per importanza la riforma del prelievo sul mattone.

In particolare, nella tassazione immobiliare sta per irrompere un altro acronimo con cui gli italiani dovranno familiarizzare il prima possibile: il TRISE (Tributo sui servizi comunali) che dal 2014 sostituirà la Tares. Il nuovo tributo di competenza e gestione dell’ente comunale è composto da due componenti: la Tari, che servirà a coprire i costi del servizio di raccolta dei rifiuti (dovuta da chi occupa a qualunque titolo, locali o aree; suscettibili di produrre rifiuti urbani – copre il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti – (sostituisce la Tares) e la Tasi, imposta che copre i servizi indivisibili dei comuni  (dovuta da chi occupa fabbricati:proprietario e occupante)- finanzia i cosiddetti servizio invisibili – (sostituisce l’Imu sull’abitazione principale – (1 per mille o 1 euro a mq.)

La prima sarà calcolata sulla superficie calpestabile; la seconda partirà da un’aliquota dell’1 per mille o da un corrispettivo di 1 euro a metro quadro, che si sommeranno alle aliquote Imu e daranno vita al tetto massimo dell’imposizione. L’arbitrio dell’ente comunale sta nella scelta di uno dei due parametri, fermo restando che il tetto massimo dell’imposizione non potrà superare l’aliquota massima dell’Imu più la predetta maggiorazione. La somma della “vecchia” IMU e della “nuova” TASI sui servizi potrebbe, dunque, arrivare al 5 per mille sull’abitazione principale e all’11,6 per mille sugli altri immobili.

Inoltre, l’IMU costituirà la base imponibile della TASI. A versarla non saranno solo i proprietari, ma anche gli inquilini in una misura tra il 10 e il 30 % dell’imposta. Una ripartizione che non sussisterà invece per la Tari, che spetterà esclusivamente a chi occupa l’immobile, commisurata ad anno solare e parametrata sulla superficie degli immobili.  In realtà è il TRISE (costituito da TASI e TARI) che andrà versato in quattro rate trimestrali con scadenza 16 gennaio, 16 aprile, 16 luglio e 16 dicembre.

L’IMU non si pagherà più sugli immobili adibiti ad abitazione principale, fatta eccezione per gli  immobili di lusso, ossia per quegli immobili di pregio sono quelli individuati dalle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e cioè:  A/1, abitazione di tipo signorile;  A/8, abitazioni in ville; A/9, castelli e palazzi di eminenti pregi artistici o storici.  Dunque, un’abitazione principale classificata nella categoria catastale A/7 (abitazioni in villini),  rientra a pieno titolo nella disposizione di sospensione prevista dal D.L. 54/2013 e di abrogazione del versamento confermato dal D.L. 102/2013 (per l’acconto 2013) e nell’eliminazione dell’imposta per il saldo 2013.

La Legge di stabilità 2014 punta, infatti, a istituzionalizzare la cancellazione del prelievo  sull’immobile adibito ad abitazione principale e assimilati. L’Imu graverebbe solo sui proprietari di un immobile di pregio, con una stretta ulteriore rispetto al sistema odierno visto che la detrazione per ogni nucleo familiare potrebbe essere limitata a 200 euro al posto dei 600 per chi ha 4 figli. Nonostante sia presente nel testo la deducibilità al 50% del prelievo sui capannoni dall’Irpef e dall’Ires (ma non dall’Irap), tale previsione normativa potrebbe slittare a un successivo provvedimento, così come il ritorno dell’imposta sui redditi per gli immobili non locati.

Immobili concessi in uso ai familiari – La legge di conversione del c.d. decreto IMU, che ha cancellato la prima rata dell’IMU sull’immobile adibito ad abitazione principale, risolve la questione aperta sugli immobili abitativi concessi in comodato ai figli, concedendo ai Comuni la possibilità di assimilarle all’abitazione principale. Il provvedimento arrivato al Senato 23 ottobre 2013, è stato di fatto confermato.

Tra le altre disposizioni spicca, dunque, per importanza la reintroduzione delle regole ICI che consentivano di assimilare all’abitazione principale gli immobili concessi in comodato gratuito ai figli.

La scelta è comunque dell’ente locale competente che, già per i versamenti IMU del saldo, da versare a dicembre 2013, potrà bloccare per questi immobili i pagamenti (sulla prima rata mancano le compensazioni statali, calcolate con le vecchie regole).

Il contribuente dovrà tuttavia attendere la decisione comunale che arriverà entro il 9 dicembre 2013, in quanto grazie a un altro emendamento, viene reintrodotto il meccanismo che collega la validità dei regolamenti tributari alla loro pubblicazione sul sito internet dell’ente. Prima di quella data non sarà possibile avere il quadro definitivo dell’aliquota da applicare per il pagamento del saldo. I dubbi riguardano poi anche gli immobili adibiti ad abitazione principale, atteso che è ancora da risolvere anche la questione del saldo 2013. Un provvedimento collegato alla legge di stabilità 2014 dovrà trovare le risorse finanziarie per eliminarlo.

La date da ricordare quindi:

09 dicembre 2013 – Termine per la pubblicazione delle aliquote valide ai fini del calcolo da parte dei comuni sui propri siti web e dei regolamenti e delibere che possono prevedere l’assimilazione degli immobili concessi in comodato gratuito ai figli all’abitazione principale

16 dicembre 2013 – Termine per il versamento del saldo IMU 2013 (probabilmente con l’esclusione di abitazione principale e pertinenze, fatta eccezione per i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1,A/8 e A/9, immobili delle coop. edilizie a proprietà indivisa, adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi regolarmente assegnati dagli Iacp o dagli enti di edilizia residenziale pubblica con le stesse finalità degli Iacp; fabbricati rurali e terreni agricoli) IN ATTESA DI FORMALIZZAZIONE NELLA LEGGE DI STABILITÀ 2014 (se vi sono le risorse finanziarie)

Dal 2014 – Pagamento del TRISE per le abitazioni principali e pertinenze ( e immobili assimilati) in sostituzione della TARES e dell’IMU

30 giugno 2014 – Termine per la presentazione della Dichiarazione IMU al Comune per le variazioni 2013.